Sabato 10 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Utili della società tassati in capo ai soci
Il 2005 è il secondo anno di applicazione della tassazione per trasparenza, per effetto della quale gli utili delle società partecipate vengono tassati pro quota in capo ai soci. Pertanto, sia le società partecipate che i soggetti partecipanti devono tenere conto, nella determinazione del reddito imponibile in vista degli imminenti versamenti delle imposte a saldo, per il 2005 e in acconto, per il 2006, derivanti dalla compilazione del modello Unico 2006. la questione riguarda sia chi si trova nel secondo anno di efficacia dell’opzione, sia chi ha deciso di adottare la trasparenza per il triennio 2005-2008. I soci delle società trasparenti devono considerare, oltre agli utili e alle perdite attribuite per trasparenza, le ritenute d’acconto subite dalla partecipazione, i relativi crediti d’imposta, nonché gli acconti versati dalla stessa partecipata e le eccedenze d’imposta della stessa. La società trasparente deve calcolare il proprio reddito imponibile, seguendo le regole di determinazione del reddito d’impresa, applicando quindi all’utile civilistico le variazioni in aumento e in diminuzione contenute nel Tuir, evidenziate nel quadro RF di Unico 2006-SC. L’imponibile determinato dalla società trasparente viene imputato ai soci in proporzione agli utili.
C.Mezzetti, E.re, La trasparenza sposta il prelievo, in Il Sole 24 Ore, 10/06/2006, pag. 22

Dalla Snc alla Srl
Al fine di concentrare in un unico soggetto giuridico le attività di una snc e quelle di una Srl, è possibile cedere tutte le quote della Snc alla Srl e poi sciogliere la società ceduta, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive ha espresso il suo parere favorevole all’operazione nei pareri 14 e 15 del 12 aprile 2006. Con una condizione: i beni della Snc estinta, in sede di assegnazione alla Srl rimasta socio unico, vanno tassati al valore normale. Il comitato ritiene che l’operazione societaria descritta sia una valida alternativa alla fusione per incorporazione e non presenti aspetti elusivi. Non è però, corretto beneficiare dell’assegnazione in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società in liquidazione
Luca De Stefani, Una Snc può sciogliersi in Srl, in Il Sole 24 Ore, 10/06/2006, pag. 22

Da Italia Oggi

Servizi pubblici, esonero Iva a maglie larghe
L’imprenditore che svolge un’attività economica in concorrenza con un ente pubblico, qualora ritenga di essere sfavorito dal mancato assoggettamento all’Iva dell’attività esercitata dall’ente, è legittimato a far valere, nella controversia che lo contrappone all’amministrazione finanziaria, la disposizione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, che esonera dall’imposta le attività svolte dagli organismi di diritto pubblico in veste di pubbliche autorità, a meno che ciò non provochi distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue nella sentenza C-430/04 dell’8 giugno 2006. Il procedimento è scaturito da una controversia promossa in Germania da un’associazione che gestisce un crematorio, che si era rivolta all’amministrazione finanziaria per avere notizie sul regime fiscale adottato da un comune che svolge la stessa attività, sostenendo che l’eventuale mancato assoggettamento all’Iva avrebbe consentito al comune di offrire i servizi di cremazione a prezzi più vantaggiosi rispetto ai propri.
Franco Ricca, Servizi pubblici, esonero Iva esteso, in Italia oggi, 10/06/2006, pag. 46

730 sportivo, ok anche dopo il 15
Anche i modelli 730 dei dipendenti del settore benessere potranno essere accettati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti abilitati dopo la scadenza del 15 giugno. Questo è quanto si evince dal comunicato stampa diramato dall’Agenzia delle entrate lo scorso 7 giugno 2006. Possono presentare il modello in questione tutti coloro che hanno in essere fino al mese di luglio 2006 un contratto di lavoro dipendente o assimilato, e che pertanto hanno a disposizione un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio, e che non siano obbligati alla presentazione del modello Unico perché, per esempio titolari di redditi di impresa o di lavoratore autonomo. Con riferimento al settore ricadono nella sfera del 730 tutti i dipendenti che sono assoggettati al Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore sport, fitness e benessere, di cui è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo lo scorso 24 febbraio, che indirettamente fornisce anche un primo elenco di sostituti di imposta obbligati a operare le operazioni di conguaglio tra i quali si menzionano a titolo esemplificativo: centri fitness, centri benessere, centri natatori, campi da golf ecc.
Daniele Redaelli, Palestre, 730 aperto, in Italia oggi, 10/06/2006, pag. 48