Domenica 11 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

No tax area e deduzioni carichi di famiglia
Per dipendenti e titolari di redditi assimilati i conti per la dichiarazione (la prima scadenza dei pagamenti per Unico è martedì 20, mentre il 730 dovrebbe essere consegnato a Caf o professionisti entro giovedì 15, anche se è possibile accettare i modelli anche oltre) è l’occasione per sistemare eventuali irregolarità verificatesi durante il rapporto con il sostituto d’imposta. Responsabile della dichiarazione infedele è, infatti, il contribuente: per questo è bene controllare i dati del Cud, prima di compilare la dichiarazione. E’ opportuno ricordare che ai dipendenti e ai titolari di redditi assimilati spettano sia le deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) sia quelle per la no tax area (articolo 11 del tuir). Quest’ultima è pari a 7.500 euro per i dipendenti e per i redditi assimilati (la misura piena subisce però decurtazioni con l’aumentare del reddito). Entrambe le deduzioni vengono riconosciute dal sostituto con la tassazione in busta paga, con la possibilità di applicare l’eventuale diversa deduzione spettante al momento del conguaglio, se il percettore comunica una variazione entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
Luigi Lovecchio, I rimborsi spese alzano l’Irpef, in Il Sole 24 Ore, 11/06/2006, pag. 19

Deducibilità Irap sotto la lente
La regola che vieta la deduzione dell’Irap dalle imposte sui redditi è stata di nuovo inviata alla Corte costituzionale  (commissione tributaria provinciale di Piacenza, 21 ottobre 2005, Gazzetta Ufficiale n. 21, 24 maggio 2006). La commissione ha ritenuto la regola enunciata all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 446/97, che prevede la non deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi, in contrasto con l’articolo 53 della Costituzione. Si tratta di redditi dei soci di una società in nome collettivo. La motivazione dell’ordinanza è estremamente stringata e non consente di capire se la deduzione vada fatta dalla base imponibile o dall’imposta, perché si dice che il reddito percepito dai soci dovrebbe essere un reddito netto e non lordo, ma tale reddito non è una categoria autonoma, ma è soltanto la quota del reddito d’impresa accertato in testa alla società. 
Enrico De Mita, La deducibilità Irap ritorna sotto esame, in Il Sole 24 Ore, 11/06/2006, pag. 19

Autonomi, slalom tra i quadri
I redditi di lavoro autonomo sono collocati in due quadri del modello Unico. Nel quadro RL (fascicolo 2) trovano spazio i proventi derivanti dallo sfruttamento diretto della proprietà intellettuale da parte dell’autore  o dell’inventore e, quindi, i proventi derivanti dalla cessione dei diritti per lo sfruttamento di brevetti, per la pubblicazione di libri o articoli su giornali e riviste, i compensi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali e i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, se l’apporto dell’associato è costituito solo da lavoro. Completano l’elenco gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di Spa, Sapa e srl. I redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, invece, vanno nel quadro RE (fascicolo 3). I contribuenti che adottano il regime analitico di determinazione del reddito (righi da RE2 a RE19) devono riportare i compensi percepiti e le spese sostenute nel 2005, secondo il criterio di cassa. Fanno eccezione, e quindi devono essere imputati secondo il criterio della competenza temporale, le quote di ammortamento dei beni mobili strumentali e le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per esercitare la professione, i canoni di locazione finanziaria e le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e previdenza relative al personale dipendente.
Luciano De Vico, Due vie per gli autonomi, in Il Sole 24 Ore, 11/06/2006, pag. 19