Da Il Sole 24 Ore
No tax area e deduzioni carichi di
famiglia
Per dipendenti e titolari di redditi assimilati i conti per
la dichiarazione (la prima scadenza dei pagamenti per Unico è
martedì 20, mentre il 730 dovrebbe essere consegnato a Caf o
professionisti entro giovedì 15, anche se è possibile accettare
i modelli anche oltre) è l’occasione per sistemare eventuali
irregolarità verificatesi durante il rapporto con il sostituto
d’imposta. Responsabile della dichiarazione infedele è, infatti,
il contribuente: per questo è bene controllare i dati del Cud,
prima di compilare la dichiarazione. E’ opportuno ricordare che
ai dipendenti e ai titolari di redditi assimilati spettano sia
le deduzioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir) sia
quelle per la no tax area (articolo 11 del tuir). Quest’ultima è
pari a 7.500 euro per i dipendenti e per i redditi assimilati
(la misura piena subisce però decurtazioni con l’aumentare del
reddito). Entrambe le deduzioni vengono riconosciute dal
sostituto con la tassazione in busta paga, con la possibilità di
applicare l’eventuale diversa deduzione spettante al momento del
conguaglio, se il percettore comunica una variazione entro il 12
gennaio dell’anno successivo.
Luigi Lovecchio, I rimborsi spese alzano l’Irpef, in
Il Sole 24 Ore, 11/06/2006, pag. 19
Deducibilità Irap sotto la lente
La regola che vieta la deduzione dell’Irap dalle imposte sui
redditi è stata di nuovo inviata alla Corte costituzionale
(commissione tributaria provinciale di Piacenza, 21 ottobre
2005, Gazzetta Ufficiale n. 21, 24 maggio 2006). La commissione
ha ritenuto la regola enunciata all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 446/97, che prevede la non deducibilità
dell’Irap dalle imposte sui redditi, in contrasto con l’articolo
53 della Costituzione. Si tratta di redditi dei soci di una
società in nome collettivo. La motivazione dell’ordinanza è
estremamente stringata e non consente di capire se la deduzione
vada fatta dalla base imponibile o dall’imposta, perché si dice
che il reddito percepito dai soci dovrebbe essere un reddito
netto e non lordo, ma tale reddito non è una categoria autonoma,
ma è soltanto la quota del reddito d’impresa accertato in testa
alla società.
Enrico De Mita, La deducibilità Irap ritorna sotto esame, in
Il Sole 24 Ore, 11/06/2006, pag. 19
Autonomi, slalom tra i quadri
I redditi di lavoro autonomo sono collocati in due quadri
del modello Unico. Nel quadro RL (fascicolo 2) trovano spazio i
proventi derivanti dallo sfruttamento diretto della proprietà
intellettuale da parte dell’autore o dell’inventore e, quindi,
i proventi derivanti dalla cessione dei diritti per lo
sfruttamento di brevetti, per la pubblicazione di libri o
articoli su giornali e riviste, i compensi derivanti
dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali e i redditi derivanti dai contratti di associazione in
partecipazione e di cointeressenza agli utili, se l’apporto
dell’associato è costituito solo da lavoro. Completano l’elenco
gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di Spa,
Sapa e srl. I redditi derivanti dall’esercizio di arti e
professioni, invece, vanno nel quadro RE (fascicolo 3). I
contribuenti che adottano il regime analitico di determinazione
del reddito (righi da RE2 a RE19) devono riportare i compensi
percepiti e le spese sostenute nel 2005, secondo il criterio di
cassa. Fanno eccezione, e quindi devono essere imputati secondo
il criterio della competenza temporale, le quote di ammortamento
dei beni mobili strumentali e le spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili
utilizzati per esercitare la professione, i canoni di locazione
finanziaria e le quote di accantonamento per indennità di
quiescenza e previdenza relative al personale dipendente.
Luciano De Vico, Due vie per gli autonomi, in Il Sole
24 Ore, 11/06/2006, pag. 19