Da Il Sole 24 Ore
Rivalutazioni, circolare sul filo di lana
La rivalutazione dei beni d’impresa trova i chiarimenti,
seppure sul filo di lana, con la circolare n. 18 del 13 giugno
2006 dell’agenzia delle Entrate. Le indicazioni del Fisco, però,
in alcuni casi, non soddisfano, in quanto non sembrano in linea
con il dettato normativo. In ogni caso, va rilevato che chi
avesse operato scelte diverse da quelle illustrate dall’Agenzia
può sempre provvedere all’integrazione degli eventuali
versamenti già effettuati. Va ricordato, comunque, che le
circolari del Fisco non sono vincolanti per i contribuenti.
Nella circolare, ai fini dell’affrancamento del saldo di
rivalutazione dei beni viene affermato che la base imponibile è
data dal saldo di rivalutazione al lordo dell’imposta
sostitutiva. Questo, secondo l’agenzia, specularmente al fatto
che, in caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta
sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società.
Ragion per cui anche in sede di affrancamento occorre operare lo
stesso aumento. Questa affermazione non convince, perché la
norma fa espressamente riferimento all’ipotesi di affrancamento
del saldo di rivalutazione e quest’ultimo risulta al netto
dell’imposta sostitutiva. In questo senso si è espressa anche
Assonime nella circolare n. 23 del 12 giugno 2006.
Dario Deotto, Rivalutazioni, affrancamento pesante, in
Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 27
Terreni, obbligo assolto dal cessionario
L’obbligo di utilizzazione edificatoria dell’area
fabbricabile nel quinquennio successivo alla rivalutazione può
essere assolto anche dal cessionario. L’indicazione arriva dalla
circolare n. 18 dell’agenzia delle Entrate che precisa come il
vincolo di costruzione si trasferisce in capo al cessionario:
questo perchè, secondo l’Agenzia, l’acquirente è coobbligato con
il cedente nel pagamento dell’imposta sostitutiva, per espresso
richiamo nel comma 474, dell’articolo 1, della legge 266/2005,
all’articolo 34, comma 3 del Dpr 602/73. Pertanto, non si
configura decadenza nel caso in cui, successivamente alla
rivalutazione, l’area non edificabile venga ceduta. L’Agenzia
precisa inoltre, che possono essere oggetto di rivalutazione le
aree edificabili non ancora edificate entro il termine di
chiusura del bilancio relativo all’esercizio in corsola 31
dicembre 2004, nonché in quello successivo. Al riguardo viene
precisato che l’area si intende non edificata quando non esiste
un edificio significativo da punto di vista urbanistico ovvero
non sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura
perimetrali delle singole unità e sia stata completata la
copertura in base all’articolo 2645-bis, comma 6 del Codice
civile (circolare n. 11/E/2002).
Gian Paolo Tosoni, L’acquirente può edificare l’area, in
Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 27
Irap, acconti in attesa di chiarimenti
Le regole Irap per i contribuenti delle regioni a rischio
sfondamento per la spesa sanitaria sono ancora senza certezze.
In realtà un’indicazione potrebbe venire oggi alla commissione
Finanze della Camera, dove il Governo sarà chiamato a rispondere
all’interrogazione a risposta immediata presentata da Maurizio
Leo (An). Dopo l’intesa raggiunta lunedì tra il ministro
dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, e i rappresentanti delle
regioni la situazione sembrerebbe destinata a risolversi. Anche
se l’intesa parla di una soluzione da trovare entro fine giugno
mentre, invece, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti
entro il 20 giugno. E la norma con l’aumento delle aliquote,
previsto dalla Finanziaria 2006, è in realtà già in vigore. Un
primo chiarimento dovrebbe arrivare perciò nella giornata di
oggi. In particolare Leo ha chiesto se l’aumento previsto dalla
norma debba essere applicato agli acconti 2006 o anche l saldo
2005. E poi se la maggiorazione debba essere applicata
all’aliquota base prevista dalla norma o a quelle effettivamente
deliberate dalle regioni.
Antonio Criscione, Irap, calcoli in sospeso per gli acconti, in
Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 28
Agevolazioni da restituire, fissati i
codici
Via libera a due nuovi codici tributo da utilizzare per il
versamento dei crediti indebitamente utilizzati dal contribuente
e diversi da quello per l’incremento dell’occupazione e per gli
investimenti nelle aree svantaggiate o per incentivi alle Pmi
(già individuati con la risoluzione 14 luglio 2003, n. 153/E).
La novità riguarda i soggetti che hanno utilizzato, anche in
compensazione, crediti d’imposta senza averne diritto. Si tratta
sicuramente di tutti i crediti da indicare nel quadro RU del
modello Unico, come per esempio, quello per gli esercenti sale
cinematografiche. I due nuovi codici tributo, resi noti dalla
risoluzione 13 giugno 2006, n. 76/E, sono il 7450, denominato
“recupero dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali diverse
da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed
incentivi alle piccole e medie imprese e relativi
interessi-controllo sostanziale” e il 7451, denominato “recupero
dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali, diverse da
investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed
incentivi alle piccole e medie imprese – sanzioni- controllo
sostanziale. Il primo serve per il pagamento del credito non
spettante, mentre il secondo va utilizzato per pagare le
relative sanzioni.
Luca De Stefani, Fissati i codici per restituire le
agevolazioni, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 28
Call center e subordinazione, linee guida
Le linee guida per le verifiche sull’utilizzo dei
collaboratori a progetto nei call center ottengono il consenso
delle parti sociali. Ora la circolare è pronta al varo. Il
ministro del lavoro, cesare Damiano, ha illustrato ieri i
contenuti essenziali del testo, che, come scritto in un
comunicato dello stesso ministero, sarà emanato nei prossimi
giorni. Un passo fondamentale – si legge nella nota – di una
strategia che ha l’obiettivo di promuovere, anche in questo
settore, un’occupazione di qualità nel senso di una definizione
chiara di ciò che può essere considerato lavoro coordinato e a
progetto e ciò che invece è tipicamente lavoro subordinato.
Finalmente si mette mano all’utilizzo distorto della legge 30,
ma non è sufficiente. Questo ha dichiarato Eros Pizzi,
responsabile Cisl del settore delle Telecomunicazioni. Ora il
ministro – ha aggiunto Pizzi – deve emettere un testo con regole
ben precise sul contratto di appalto, per porre freno alla
logica del massimo ribasso, una logica che è risultata vincente
solo attraverso l’utilizzo della massima precarietà. Il testo in
dirittura d’arrivo riporterebbe alcuni concetti chiave,
lasciando al lavoratore autonomo la possibilità di concordare
con il datore di lavoro tempi dell’attività e il relativo
compenso.
Cristiana Gamba, Il call center apre alla subordinazione, in
Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 29
Da Italia Oggi
Iva indebita, rimborso con paletti
L’Iva indebitamente fatturata sui beni ceduti a consumatori
di altri stati membri con il sistema delle vendite a distanza
può essere rimborsata solo dopo che il paese di destinazione
abbia notificato l’atto di accertamento, e nei limiti in cui è
stata precedentemente versata all’erario italiano. Questa la
precisazione fornita nella circolare n. 20 di ieri, con la quale
l’Agenzia delle entrate commenta alcune disposizioni tributarie
contenute nel dl n. 35/2005. In relazione all’art. 7, c. 3-ter,
del dl 35/2005, che ha stabilito che la cessione a corrispettivo
pari a quello di acquisto di personal computer nuovi ai propri
dipendenti, posta in essere da soggetti Irpeg, non dà luogo a
reddito in natura, la circolare osserva che la disposizione
consente di evitare la tassazione della differenza tra il valore
normale del pc e il corrispettivo pagato dal dipendente. Viene
inoltre precisato che la cessione deve avere per oggetto pc di
nuova fabbricazione acquistati dal soggetto stesso nello stesso
esercizio di cessione al dipendente.
Franco Ricca, Vendite a distanza, l’Iva non bissa, in
Italia oggi, 14/06/2006, pag. 27
Agricoltura, esonero Ici per la
strumentalità
Per non pagare l’Ici i fabbricati rurali devono essere
oggettivamente strumentali all’attività agricola. Non serve il
requisito soggettivo dell’imprenditore agricolo. E, quindi, il
beneficio può essere esteso anche alle società. Lo stabilisce la
sentenza della Cassazione, sezione tributaria, n. 13334 del
7/6/06, con cui i giudici supremi cambiano orientamento (in
senso contrario Cassazione n. 6884 dell’1/4/05, n. 18853 e 18854
del 27/9/05; n. 13677 del 24/6/05). Per i giudici del
Palazzaccio, l’applicazione dell’Ici deve avvenire in base alla
norma che ne stabilisce la disciplina (art. 7 del dlgs n.
504/92, art. 9, comma 3 e 3-bis del dl n. 557/93 convertito
nella legge n. 133/94) in base alla quale l’esonero riguarda
quei fabbricati che sono oggettivamente strumentali all’attività
agricola e i terreni compresi in aree montane o collinari. Non
rileva, quindi, il requisito soggettivo riguardante la forma
personale, societaria o cooperativa dell’imprenditore agricolo
necessaria invece in tema di imposizione diretta del reddito
agrario o dominicale.. E dal momento che il comune non contesta
le condizioni oggettive di ruralità del terreno, nulla osta al
beneficio.
Antonella Gorret, Fabbricati rurali, esonero Ici esteso, in
Italia oggi, 14/06/2006, pag. 28