Mercoledì 14 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rivalutazioni, circolare sul filo di lana
La rivalutazione dei beni d’impresa trova i chiarimenti, seppure sul filo di lana, con la circolare n. 18 del 13 giugno 2006 dell’agenzia delle Entrate. Le indicazioni del Fisco, però, in alcuni casi, non soddisfano, in quanto non sembrano in linea con il dettato normativo. In ogni caso, va rilevato che chi avesse operato scelte diverse da quelle illustrate dall’Agenzia può sempre provvedere all’integrazione degli eventuali versamenti già effettuati. Va ricordato, comunque, che le circolari del Fisco non sono vincolanti per i contribuenti. Nella circolare, ai fini dell’affrancamento del saldo di rivalutazione dei beni viene affermato che la base imponibile è data dal saldo di rivalutazione al lordo dell’imposta sostitutiva. Questo, secondo l’agenzia, specularmente al fatto che, in caso di distribuzione, il saldo aumentato dell’imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società. Ragion per cui anche in sede di affrancamento occorre operare lo stesso aumento. Questa affermazione non convince, perché la norma fa espressamente riferimento all’ipotesi di affrancamento del saldo di rivalutazione e quest’ultimo risulta al netto dell’imposta sostitutiva. In questo senso si è espressa anche Assonime nella circolare n. 23 del 12 giugno 2006.
Dario Deotto, Rivalutazioni, affrancamento pesante, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 27

Terreni, obbligo assolto dal cessionario
L’obbligo di utilizzazione edificatoria dell’area fabbricabile nel quinquennio successivo alla rivalutazione può essere assolto anche dal cessionario. L’indicazione arriva dalla circolare n. 18 dell’agenzia delle Entrate che precisa come il vincolo di costruzione si trasferisce in capo al cessionario: questo perchè, secondo l’Agenzia, l’acquirente è coobbligato con il cedente nel pagamento dell’imposta sostitutiva, per espresso richiamo nel comma 474, dell’articolo 1, della legge 266/2005, all’articolo 34, comma 3 del Dpr 602/73. Pertanto, non si configura decadenza nel caso in cui, successivamente alla rivalutazione, l’area non edificabile venga ceduta. L’Agenzia precisa inoltre, che possono essere oggetto di rivalutazione le aree edificabili non ancora edificate entro il termine di chiusura del bilancio relativo all’esercizio in corsola 31 dicembre 2004, nonché in quello successivo. Al riguardo viene precisato che l’area si intende non edificata quando non esiste un edificio significativo da punto di vista urbanistico ovvero non sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura in base all’articolo 2645-bis, comma 6 del Codice civile (circolare n. 11/E/2002).
Gian Paolo Tosoni, L’acquirente può edificare l’area, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 27

Irap, acconti in attesa di chiarimenti
Le regole Irap per i contribuenti delle regioni a rischio sfondamento per la spesa sanitaria sono ancora senza certezze. In realtà un’indicazione potrebbe venire oggi alla commissione Finanze della Camera, dove il Governo sarà chiamato a rispondere all’interrogazione a risposta immediata presentata da Maurizio Leo (An). Dopo l’intesa raggiunta lunedì tra il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa, e i rappresentanti delle regioni la situazione sembrerebbe destinata a risolversi. Anche se l’intesa parla di una soluzione da trovare entro fine giugno mentre, invece, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti entro il 20 giugno. E la norma con l’aumento delle aliquote, previsto dalla Finanziaria 2006, è in realtà già in vigore. Un primo chiarimento dovrebbe arrivare perciò nella giornata di oggi. In particolare Leo ha chiesto se l’aumento previsto dalla norma debba essere applicato agli acconti 2006 o anche l saldo 2005. E poi se la maggiorazione debba essere applicata all’aliquota base prevista dalla norma o a quelle effettivamente deliberate dalle regioni.
Antonio Criscione, Irap, calcoli in sospeso per gli acconti, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 28

Agevolazioni da restituire, fissati i codici
Via libera a due nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento dei crediti indebitamente utilizzati dal contribuente e diversi da quello per l’incremento dell’occupazione e per gli investimenti nelle aree svantaggiate o per incentivi alle Pmi (già individuati con la risoluzione 14 luglio 2003, n. 153/E). La novità riguarda i soggetti che hanno utilizzato, anche in compensazione, crediti d’imposta senza averne diritto. Si tratta sicuramente di tutti i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico, come per esempio, quello per gli esercenti sale cinematografiche. I due nuovi codici tributo, resi noti dalla risoluzione 13 giugno 2006, n. 76/E, sono il 7450, denominato “recupero dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi-controllo sostanziale” e il 7451, denominato “recupero dei crediti d’imposta per agevolazioni fiscali, diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – sanzioni- controllo sostanziale. Il primo serve per il pagamento del credito non spettante, mentre il secondo va utilizzato per pagare le relative sanzioni.
Luca De Stefani, Fissati i codici per restituire le agevolazioni, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 28

Call center e subordinazione, linee guida
Le linee guida per le verifiche sull’utilizzo dei collaboratori a progetto nei call center ottengono il consenso delle parti sociali. Ora la circolare è pronta al varo. Il ministro del lavoro, cesare Damiano, ha illustrato ieri i contenuti essenziali del testo, che, come scritto in un comunicato dello stesso ministero, sarà emanato nei prossimi giorni. Un passo fondamentale – si legge nella nota – di una strategia che ha l’obiettivo di promuovere, anche in questo settore, un’occupazione di qualità nel senso di una definizione chiara di ciò che può essere considerato lavoro coordinato e a progetto e ciò che invece è tipicamente lavoro subordinato. Finalmente si mette mano all’utilizzo distorto della legge 30, ma non è sufficiente. Questo ha dichiarato Eros Pizzi, responsabile Cisl del settore delle Telecomunicazioni. Ora il ministro – ha aggiunto Pizzi – deve emettere un testo con regole ben precise sul contratto di appalto, per porre freno alla logica del massimo ribasso, una logica che è risultata vincente solo attraverso l’utilizzo della massima precarietà. Il testo in dirittura d’arrivo riporterebbe alcuni concetti chiave, lasciando al lavoratore autonomo la possibilità di concordare con il datore di lavoro tempi dell’attività e il relativo compenso.
Cristiana Gamba, Il call center apre alla subordinazione, in Il Sole 24 Ore, 14/06/2006, pag. 29

Da Italia Oggi

Iva indebita, rimborso con paletti
L’Iva indebitamente fatturata sui beni ceduti a consumatori di altri stati membri con il sistema delle vendite a distanza può essere rimborsata solo dopo che il paese di destinazione abbia notificato l’atto di accertamento, e nei limiti in cui è stata precedentemente versata all’erario italiano. Questa la precisazione fornita nella circolare n. 20 di ieri, con la quale l’Agenzia delle entrate commenta alcune disposizioni tributarie contenute nel dl n. 35/2005. In relazione all’art. 7, c. 3-ter, del dl 35/2005, che ha stabilito che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer nuovi ai propri dipendenti, posta in essere da soggetti Irpeg, non dà luogo a reddito in natura, la circolare osserva che la disposizione consente di evitare la tassazione della differenza tra il valore normale del pc e il corrispettivo pagato dal dipendente. Viene inoltre precisato che la cessione deve avere per oggetto pc di nuova fabbricazione acquistati dal soggetto stesso nello stesso esercizio di cessione al dipendente.
Franco Ricca, Vendite a distanza, l’Iva non bissa, in Italia oggi, 14/06/2006, pag. 27

Agricoltura, esonero Ici per la strumentalità
Per non pagare l’Ici i fabbricati rurali devono essere oggettivamente strumentali all’attività agricola. Non serve il requisito soggettivo dell’imprenditore agricolo. E, quindi, il beneficio può essere esteso anche alle società. Lo stabilisce la sentenza della Cassazione, sezione tributaria, n. 13334 del 7/6/06, con cui i giudici supremi cambiano orientamento (in senso contrario Cassazione n. 6884 dell’1/4/05, n. 18853 e 18854 del 27/9/05; n. 13677 del 24/6/05). Per i giudici del Palazzaccio, l’applicazione dell’Ici deve avvenire in base alla norma che ne stabilisce la disciplina (art. 7 del dlgs n. 504/92, art. 9, comma 3 e 3-bis del dl n. 557/93 convertito nella legge n. 133/94) in base alla quale l’esonero riguarda quei fabbricati che sono oggettivamente strumentali all’attività agricola e i terreni compresi in aree montane o collinari. Non rileva, quindi, il requisito soggettivo riguardante la forma personale, societaria o cooperativa dell’imprenditore agricolo necessaria invece in tema di imposizione diretta del reddito agrario o dominicale.. E dal momento che il comune non contesta le condizioni oggettive di ruralità del terreno, nulla osta al beneficio.
Antonella Gorret, Fabbricati rurali, esonero Ici esteso, in Italia oggi, 14/06/2006, pag. 28