Giovedì 15 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Irap, in sei regioni aliquota al 5,25%
Verdetto severo per i contribuenti delle regioni a rischio sforamento sanità. L’acconto Irap si effettua applicando l’aliquota massima del 5,25% prevista dalla legge. Anche se l’impresa per via delle norme regionali dovessero essere tenuta a versare un’aliquota più bassa. A pronunciare questo “todos caballeros” alla rovescia è stato il sottosegretario all’Economia, Alfiero Grandi, in risposta a un’interrogazione di Maurizio Leo (An) presentata alla commissione Finanze della camera. La conseguenza della presa di posizione è che i contribuenti delle regioni Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio pagheranno gli acconti a caro prezzo, salvo poi recuperare in sede di saldo, se la regione rimette in carreggiata i conti. Come ha precisato un comunicato dell’Economia di ieri gli aumenti delle aliquote fiscali previsti dalla Finanziaria 2006, entrati automaticamente in vigore lo scorso 1° giugno per le citate Regioni, potranno essere revocati nel caso in cui entro la fine di giugno, si arrivi a una soluzione sulla spesa sanitaria. La stretta non riguarda solo l’Irap ma anche l’Irpef. Nel caso di quest’ultima imposta, però, l’aumento automatico scatta, secondo la risposta data dal Governo, solo per il versamento a saldo dovuto nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, da effettuarsi entro il 20 giugno 2007.
Antonio Criscione, Irap, aliquota massima in sei regioni, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 2

Irap, l’aumento cancella le agevolazioni
Acconto Irap 2006 con maggiorazione già dal 29 giugno nelle sei Regioni con i conti sanitari in rosso. E calcoli da rifare per i contribuenti. L’indicazione del Governo è, infatti, che l’aliquota da applicare è sempre quella massima del 5,25%. Per l’addizionale Irpef, invece, tutto rinviato al versamento a saldo da effettuarsi nel 2007. L’applicazione si complica se la regione ha stabilito aliquote inferiori al 4,25% per categorie di contribuenti. In questi casi ci si chiedeva se la maggiorazione fosse pari a un punto percentuale o se si dovesse applicare per tutti l’aliquota del 5,25%. Il ministero ha adottato questa tesi, il che genera rincari maggiori per i soggetti che la normativa regionale intende agevolare. Le aziende che operano nelle sei regioni interessate devono pertanto, entro il 20 giugno, calcolare l’acconto e determinare l’imposta applicando l’aliquota del 5,25% al valore della produzione realizzato nel 2005 o stimato per il 2006 (se si utilizza il metodo revisionale). L’importo da versare in acconto è il 100% di quanto risulta dal calcolo per i soggetti Ires e il 99% per i contribuenti Irpef: in entrambi i casi il versamento di giugno è pari al40%. I conteggi si ingarbugliano per chi opera in più Regioni: si dovrà, infatti, calcolare la somma delle imposte applicate alle diverse basi imponibili regionali, usando per le regioni in deficit, l’aliquota massima. Per chi usa il metodo previsionale, alle complicazione dell’aliquota maggiorata, si unisce la sospensione del ravvedimento disposta dal Dl 206/06. Ogni carenza nell’acconto sul 2006, per qualunque causa, darà origine alla sanzione del 30% non riducibile in alcun modo.
Luca Gaiani, Per i contribuenti è necessario rifare i calcoli, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 2

Dividend washing a maglie larghe
Le società che devono applicare la nuova disciplina sul dividend washing (articolo 109, comma 3 bis del Tuir) al calcolo degli acconti da versare entro il 20 giugno (articolo 5-quinquies, comma 4, Dl 203/2006) possono avvantaggiarsi dei chiarimenti forniti – in ritardo – dalla circolare 21/E di ieri. La norma precisa la circolare si applica anche alle cessioni di titoli acquistati da controparti estranee al gruppo e a quelle di titoli negoziati in mercati regolamentati. Sulla stessa linea si pone la risposta data ieri all’interrogazione parlamentare presentata da Angelino Alfano. Il ministero dell’economia ha chiarito che non rileva la circostanza che per i titoli quotati non si possa sapere se il primo cedente abbia scontato o meno le imposte e si chiarisce che può essere considerata elusiva anche l’operazione relativa a titoli acquistati da controparte che abbia scontato l’imposta sostitutiva del 12,5%, mettendo in evidenza che tale imposta è inferiore a quella  cui è normalmente soggetta una società Ires. La norma non riguarda solo le cessioni di titoli, ma anche altre operazioni realizzative. La norma decorre dalle cessioni fatte nell’esercizio 2006 e colpisce anche i dividendi percepiti nel 2003 con il beneficio del credito d’imposta.
Marco Piazza, Dividend washing a largo raggio, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 25

Diritti camerali, compensazione maggiorata
Nelle compensazioni tra debiti e crediti, il diritto annuale delle Camere di commercio ha la maggiorazione facile. E nel gioco delle ambiguità, il contribuente rischia la sanzione del 10% per il pagamento in ritardo. Cifre spesso modeste che però rilevano un mancato coordinamento delle regole. Ciò che 5,5 milioni di imprese iscritte al registro delle CdC pagano ogni anno per la pubblicità legale è un tributo a tutti gli effetti. La circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del ministero delle Attività produttive, ora dello Sviluppo economico, non ha dubbi: Le imprese dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte. Il diritto ha infatti le stesse scadenze di unico, si versa con il Modello F24 e può essere compensato, come tutti gli altri tributi e contributi. Non solo: il diritto consente il ravvedimento ed è deducibile dal reddito; è soggetto alle stesse sanzioni del Fisco, fissate da un decreto di concerto con l’Economia e il giudizio è affidato alle Commissioni tributarie. Una sola differenza: mentre il modello unico ammette la compensazione senza maggiorazione anche dal 21 giugno al 20 luglio, le CdC pretendono lo 0,40%. Altrimenti scatta la sanzione del 10% per il pagamento in ritardo.
Giorgio Rengheteanu, Diritti camerali: compensazione a costo più alto, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Dal concordato emergono situazioni anomale
Il concordato fiscale non finirà in toto nel cestino. Anche se l’istituto previsto dall’ultima legge finanziaria non dovesse decollare, come ormai sembra scontato, è già pronto il piano per riutilizzare il lavoro preparatorio in chiave antievasione. Le analisi condotte dall’amministrazione finanziaria per la messa in moto della macchina, infatti, hanno segnalato diverse situazioni anomale, soprattutto in termini di incoerenza, che possono risultare molto utili al fisco per la selezione delle posizioni da accertare in futuro. Insomma, lo sforzo che l’Agenzia delle entrate e la Sose hanno compiuto per elaborare gli inviti, inizialmente destinati a 3 milioni di contribuenti, non sono stati fatti invano. Non è stato un investimento a perdere. Qualche contatto informale tra Visco e i tecnici dell’amministrazione sul punto c’è già stato e ne è emersa la volontà di non disperdere tutto il lavoro organizzativo fatto finora. La contrarietà dell’esponente diessino al concordato 2006-2008, soprattutto nella parte in cui si collega a un condono per il biennio 2003-2004, è stata già ampiamente manifestata.
Stefano Sansonetti, Concordato serbatoio antievasione, in Italia oggi, 15/06/2006, pag. 29

Dividend washing, circolare illustrativa
Stretta sui componenti negativi derivanti dalle partecipazioni ad ampio raggio: rientrano nelle nuove limitazioni previste dalla norma anche i dividendi percepiti prima dell’entrata in vigore dell’Ires e con riferimento a tutte le operazioni realizzative, compresi i conferimenti e le attribuzioni ai soci in occasione, ad esempio, del recesso. La nuova disciplina interesserà, comunque, esclusivamente quei titoli che non hanno i requisiti per l’applicazione della partecipaion exemption di cui all’articolo 87 del Tuir. In questo caso, infatti, non vi sono componenti negativi da far valere fiscalmente. Inoltre, i contribuenti che temono l’applicazione della nuova disposizione specifica ovvero dell’articolo 37 bis del dpr n. 600 del 1973, possono integrare la dichiarazione dei redditi. Sono questi, in sintesi, alcuni dei concetti espressi nella circolare dell’agenzia delle entrate n. 21/E di ieri che fornisce i primi chiarimenti relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109 del Tuir come integrate dal decreto legge n. 203 del 2005. Va segnalato che accluso alla circolare è presente un corposo allegato tecnico finalizzato a chiarire in via esemplificativa le modalità di applicazione della norma.
Duilio Liburdi, Partecipazioni, antielusione ampia, in Italia oggi, 15/06/2006, pag. 31

Rivalutazioni, meno rigore sull’imposta
Meno rigore sul versamento dell’imposta sostituiva dovuta sulla rivalutazione dei beni di impresa: l’esclusione dalla categoria omogenea di appartenenza di uno dei beni non comporterà automaticamente la decadenza dei benefici fiscali. Laddove, infatti, la violazione venga sanata in sede di contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, la rivalutazione spiegherà effetti sui beni per i quali, correttamente, è stato assolto il tributo. Confermato, inoltre, che il termine di pagamento è quello del saldo delle imposte sui rediti con possibilità di compensazione ma, in sostanza, senza possibilità di rateazione. E’ questa una delle indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E di ieri che illustra le disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005.
Duilio Liburdi, Imposta sostitutiva, meno rigore, in Italia oggi, 15/06/2006, pag. 32