Da Il Sole 24 Ore
Irap, in sei regioni aliquota al 5,25%
Verdetto severo per i contribuenti delle regioni a rischio
sforamento sanità. L’acconto Irap si effettua applicando
l’aliquota massima del 5,25% prevista dalla legge. Anche se
l’impresa per via delle norme regionali dovessero essere tenuta
a versare un’aliquota più bassa. A pronunciare questo “todos
caballeros” alla rovescia è stato il sottosegretario
all’Economia, Alfiero Grandi, in risposta a un’interrogazione di
Maurizio Leo (An) presentata alla commissione Finanze della
camera. La conseguenza della presa di posizione è che i
contribuenti delle regioni Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise,
Campania e Lazio pagheranno gli acconti a caro prezzo, salvo poi
recuperare in sede di saldo, se la regione rimette in
carreggiata i conti. Come ha precisato un comunicato
dell’Economia di ieri gli aumenti delle aliquote fiscali
previsti dalla Finanziaria 2006, entrati automaticamente in
vigore lo scorso 1° giugno per le citate Regioni, potranno
essere revocati nel caso in cui entro la fine di giugno, si
arrivi a una soluzione sulla spesa sanitaria. La stretta non
riguarda solo l’Irap ma anche l’Irpef. Nel caso di quest’ultima
imposta, però, l’aumento automatico scatta, secondo la risposta
data dal Governo, solo per il versamento a saldo dovuto nella
dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, da
effettuarsi entro il 20 giugno 2007.
Antonio Criscione, Irap, aliquota massima in sei regioni, in
Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 2
Irap, l’aumento cancella le agevolazioni
Acconto Irap 2006 con maggiorazione già dal 29 giugno nelle
sei Regioni con i conti sanitari in rosso. E calcoli da rifare
per i contribuenti. L’indicazione del Governo è, infatti, che
l’aliquota da applicare è sempre quella massima del 5,25%. Per
l’addizionale Irpef, invece, tutto rinviato al versamento a
saldo da effettuarsi nel 2007. L’applicazione si complica se la
regione ha stabilito aliquote inferiori al 4,25% per categorie
di contribuenti. In questi casi ci si chiedeva se la
maggiorazione fosse pari a un punto percentuale o se si dovesse
applicare per tutti l’aliquota del 5,25%. Il ministero ha
adottato questa tesi, il che genera rincari maggiori per i
soggetti che la normativa regionale intende agevolare. Le
aziende che operano nelle sei regioni interessate devono
pertanto, entro il 20 giugno, calcolare l’acconto e determinare
l’imposta applicando l’aliquota del 5,25% al valore della
produzione realizzato nel 2005 o stimato per il 2006 (se si
utilizza il metodo revisionale). L’importo da versare in acconto
è il 100% di quanto risulta dal calcolo per i soggetti Ires e il
99% per i contribuenti Irpef: in entrambi i casi il versamento
di giugno è pari al40%. I conteggi si ingarbugliano per chi
opera in più Regioni: si dovrà, infatti, calcolare la somma
delle imposte applicate alle diverse basi imponibili regionali,
usando per le regioni in deficit, l’aliquota massima. Per chi
usa il metodo previsionale, alle complicazione dell’aliquota
maggiorata, si unisce la sospensione del ravvedimento disposta
dal Dl 206/06. Ogni carenza nell’acconto sul 2006, per qualunque
causa, darà origine alla sanzione del 30% non riducibile in
alcun modo.
Luca Gaiani, Per i contribuenti è necessario rifare i
calcoli, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 2
Dividend washing a maglie larghe
Le società che devono applicare la nuova disciplina sul
dividend washing (articolo 109, comma 3 bis del Tuir) al calcolo
degli acconti da versare entro il 20 giugno (articolo
5-quinquies, comma 4, Dl 203/2006) possono avvantaggiarsi dei
chiarimenti forniti – in ritardo – dalla circolare 21/E di ieri.
La norma precisa la circolare si applica anche alle cessioni di
titoli acquistati da controparti estranee al gruppo e a quelle
di titoli negoziati in mercati regolamentati. Sulla stessa linea
si pone la risposta data ieri all’interrogazione parlamentare
presentata da Angelino Alfano. Il ministero dell’economia ha
chiarito che non rileva la circostanza che per i titoli quotati
non si possa sapere se il primo cedente abbia scontato o meno le
imposte e si chiarisce che può essere considerata elusiva anche
l’operazione relativa a titoli acquistati da controparte che
abbia scontato l’imposta sostitutiva del 12,5%, mettendo in
evidenza che tale imposta è inferiore a quella cui è
normalmente soggetta una società Ires. La norma non riguarda
solo le cessioni di titoli, ma anche altre operazioni
realizzative. La norma decorre dalle cessioni fatte
nell’esercizio 2006 e colpisce anche i dividendi percepiti nel
2003 con il beneficio del credito d’imposta.
Marco Piazza, Dividend washing a largo raggio, in Il
Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 25
Diritti camerali, compensazione maggiorata
Nelle compensazioni tra debiti e crediti, il diritto annuale
delle Camere di commercio ha la maggiorazione facile. E nel
gioco delle ambiguità, il contribuente rischia la sanzione del
10% per il pagamento in ritardo. Cifre spesso modeste che però
rilevano un mancato coordinamento delle regole. Ciò che 5,5
milioni di imprese iscritte al registro delle CdC pagano ogni
anno per la pubblicità legale è un tributo a tutti gli effetti.
La circolare 3587/C del 20 giugno 2005 del ministero delle
Attività produttive, ora dello Sviluppo economico, non ha dubbi:
Le imprese dispongono di un termine di versamento del diritto
annuale, al pari delle altre imposte. Il diritto ha infatti le
stesse scadenze di unico, si versa con il Modello F24 e può
essere compensato, come tutti gli altri tributi e contributi.
Non solo: il diritto consente il ravvedimento ed è deducibile
dal reddito; è soggetto alle stesse sanzioni del Fisco, fissate
da un decreto di concerto con l’Economia e il giudizio è
affidato alle Commissioni tributarie. Una sola differenza:
mentre il modello unico ammette la compensazione senza
maggiorazione anche dal 21 giugno al 20 luglio, le CdC
pretendono lo 0,40%. Altrimenti scatta la sanzione del 10% per
il pagamento in ritardo.
Giorgio Rengheteanu, Diritti camerali: compensazione a costo
più alto, in Il Sole 24 Ore, 15/06/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Dal concordato emergono situazioni anomale
Il concordato fiscale non finirà in toto nel cestino. Anche
se l’istituto previsto dall’ultima legge finanziaria non dovesse
decollare, come ormai sembra scontato, è già pronto il piano per
riutilizzare il lavoro preparatorio in chiave antievasione. Le
analisi condotte dall’amministrazione finanziaria per la messa
in moto della macchina, infatti, hanno segnalato diverse
situazioni anomale, soprattutto in termini di incoerenza, che
possono risultare molto utili al fisco per la selezione delle
posizioni da accertare in futuro. Insomma, lo sforzo che
l’Agenzia delle entrate e la Sose hanno compiuto per elaborare
gli inviti, inizialmente destinati a 3 milioni di contribuenti,
non sono stati fatti invano. Non è stato un investimento a
perdere. Qualche contatto informale tra Visco e i tecnici
dell’amministrazione sul punto c’è già stato e ne è emersa la
volontà di non disperdere tutto il lavoro organizzativo fatto
finora. La contrarietà dell’esponente diessino al concordato
2006-2008, soprattutto nella parte in cui si collega a un
condono per il biennio 2003-2004, è stata già ampiamente
manifestata.
Stefano Sansonetti, Concordato serbatoio antievasione, in
Italia oggi, 15/06/2006, pag. 29
Dividend washing, circolare illustrativa
Stretta sui componenti negativi derivanti dalle
partecipazioni ad ampio raggio: rientrano nelle nuove
limitazioni previste dalla norma anche i dividendi percepiti
prima dell’entrata in vigore dell’Ires e con riferimento a tutte
le operazioni realizzative, compresi i conferimenti e le
attribuzioni ai soci in occasione, ad esempio, del recesso. La
nuova disciplina interesserà, comunque, esclusivamente quei
titoli che non hanno i requisiti per l’applicazione della
partecipaion exemption di cui all’articolo 87 del Tuir. In
questo caso, infatti, non vi sono componenti negativi da far
valere fiscalmente. Inoltre, i contribuenti che temono
l’applicazione della nuova disposizione specifica ovvero
dell’articolo 37 bis del dpr n. 600 del 1973, possono integrare
la dichiarazione dei redditi. Sono questi, in sintesi, alcuni
dei concetti espressi nella circolare dell’agenzia delle entrate
n. 21/E di ieri che fornisce i primi chiarimenti relativamente
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109 del
Tuir come integrate dal decreto legge n. 203 del 2005. Va
segnalato che accluso alla circolare è presente un corposo
allegato tecnico finalizzato a chiarire in via esemplificativa
le modalità di applicazione della norma.
Duilio Liburdi, Partecipazioni, antielusione ampia, in
Italia oggi, 15/06/2006, pag. 31
Rivalutazioni, meno rigore sull’imposta
Meno rigore sul versamento dell’imposta sostituiva dovuta
sulla rivalutazione dei beni di impresa: l’esclusione dalla
categoria omogenea di appartenenza di uno dei beni non
comporterà automaticamente la decadenza dei benefici fiscali.
Laddove, infatti, la violazione venga sanata in sede di
contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria, la
rivalutazione spiegherà effetti sui beni per i quali,
correttamente, è stato assolto il tributo. Confermato, inoltre,
che il termine di pagamento è quello del saldo delle imposte sui
rediti con possibilità di compensazione ma, in sostanza, senza
possibilità di rateazione. E’ questa una delle indicazioni
fornite dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E di
ieri che illustra le disposizioni di cui alla legge n. 266 del
2005.
Duilio Liburdi, Imposta sostitutiva, meno rigore, in
Italia oggi, 15/06/2006, pag. 32