Venerdì 16 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Irap, calcoli a mano per le imprese
I contribuenti delle sei regioni interessate dall’aumento dell’Irap devono ricalcolare, come ha confermato ieri un comunicato dell’Agenzia delle Entrate, l’importo dell’acconto da versare entro martedì, applicando l’aliquota del 5,25%. Sarà però difficile che i software dichiarativi possano essere aggiornati per tempo, di conseguenza bisognerà rassegnarsi a fare i conti a mano, partendo dai campi della dichiarazione predisposta per l’esercizio 2005. Il primo passo è l’individuazione del valore della produzione riferito alle regioni colpite dall’aumento. Se il reddito è interamente prodotto nella regione in rosso, il conto è presto fatto: si prende l’imponibile complessivo e si assoggetta al 5,25%. Per chi ha sedi in più regioni, l’importo si desume invece dall’apposita sezione del modello dove il reddito totale del contribuente viene ripartito tra le diverse zone in proporzione all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti agli addetti impiegati con continuità in stabilimenti o altre unità locali. Una volta quantificata la base teorica prodotta nelle sei regioni, si deve calcolare l’imposta teorica che si sarebbe applicata nel 2005, se la nuova addizionale fosse stata in vigore. Da quanto affermato dall’Economia, sembrerebbe che anche le esenzioni totali disposte da alcune regioni vengano azzerate. L’ultimo passaggio è la quantificazione dell’acconto che è pari al 100% dell’imposta teoria 2005, per i soggetti Ires, e al 99% per i contribuenti Irpef. La quota da versare il 20 giugno è il 40% di questo importo.
Luca Gaiani, Calcoli a mano per le imprese, in Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 2

Studi, il test dell’incoerenza
Se non si vogliono avere sorprese, l’appuntamento con i versamenti delle imposte di unico deve, sempre più, fare i conti con gli studi di settore. Le imprese in contabilità ordinaria, anche per opzione, tra cui le società di capitali, devono infatti tenere presente che la mancanza di congruità determina l’accertamento da studi con la regola del 2 su 3. Le imprese in semplificata si devono, invece, ricordare che la mancanza di congruità alle risultanze di Gerico determina automaticamente l’accertamento da studi a prescindere dal passato, mentre i professionisti godono ancora di un anno di franchigia nel quale non è possibile l’accertamento da studi in quanto gli stessi sono ancora sperimentali o monitorati. Debuttano, poi, con unico 2006 i nuovi indici di incoerenza o meglio di patologia, che, unitamente alla mancanza di congruità per l’anno 2005, determinano direttamente l’accertamento da studi, facendo saltare la regola del 2 su 3.
Siro Giovagnoli, Studi di settore, il test dell’incoerenza, in Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21

Rivalutazione, il vincolo del bilancio
Si fa stretta la strada da imboccare per la rivalutazione delle aree edificabili. Nella circolare 18/E del 2006, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per eseguire l’operazione, queste zone devono: 1) risultare fabbricabili sulla base di un piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004; 2) non essere state edificate entro la data di chiusura del bilancio 2004 e di quello dell’esercizio successivo; A tal fine non deve esistere un edificio significativo dal punto di vista urbanistico; 3) essere edificabili anche a seguito della demolizione degli edifici esistenti, a condizione che vengano demoliti entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004; se nel 2005 viene demolito un fabbricato iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2004, si potrebbe fruire della rivalutazione ordinaria; 4) essere edificate entro i cinque anni successivi alla rivalutazione. In caso di cessione dell’area , il vincolo di costruzione si trasferisce al cessionario, obbligato in solido con il cedente a pagare l’imposta sostituiva. L’agenzia ha, quindi, interpretato in modo restrittivo la disposizione in esame, stabilendo che tutti i requisiti previsti per la rivalutazione delle aree devono sussistere già alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazione terreni con vincoli di bilancio, in Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21

Dividend washing, monitoraggio a maglie larghe
La circolare delle Entrate n. 21 del 14 giugno sul dividend washing fornisce i chiarimenti per determinare gli acconti 2006 delle imposte sui redditi e dell’Irap. Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge 203/05, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo. In altri termini, occorre ipotizzare che l’esercizio di applicazione del dividend washing non sia il 2006 (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) ma il 2005. Le semplificazioni operative della circolare sono utili per un quantificazione a regime dell’ammontare  delle minusvalenze indeducibili su dividendi non tassati, ma sono difficilmente gestibili ai fini dell’imminente scadenza degli acconti, imponendo adeguamenti procedurali che richiedono tempi tecnici non brevi. La circolare precisa che la disciplina trova applicazione generalizzata alle cessioni di titoli partecipativi, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività di trading di partecipazioni.
Renzo Parisotto, Dividend washing, monitoraggio ampio, in Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21

Da Italia Oggi

Al via l’aumento Irap
Stacca il biglietto l’aumento dell’Irap al 5,25% nelle sei regioni con il deficit sanitario. Dopo il chiarimento fornito mercoledì dal sottosegretario all’economia in commissione finanze della camera, ieri è arrivato anche il via libera da parte dell’Agenzia delle entrate. L’amministrazione in una nota, spiega che l’aumento dell’acconto Irap, scattato nelle sei regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, potrà essere recuperato dai contribuenti se, nel valutare i piani di rientro delle spese adottate dalle amministrazioni locali, il Tesoro deciderà di annullarli. E per i contribuenti che hanno già versato l’acconto senza maggiorazione, c’è tempo fino al 20 giugno per l’integrazione senza sanzioni. Ma il chiarimento a cinque giorni dalla scadenza lamentano i dottori e i ragionieri commercialisti, pone gli studi professionali nella situazione di inevitabile inadempienza. Tutti i calcoli e le simulazioni sono già stati quasi tutti eseguiti, in base al software applicativo che utilizza le aliquote ordinarie. 
Antonella Gorret, Irap, l’aumento stacca il biglietto, in Italia Oggi, 16/06/2006, pag. 28

Immobiliare a rischio elusione
Senza motivazioni imprenditoriali non si passa lo scoglio elusivo. La scissione di una società immobiliare che non sia sorretta da valide ragioni economiche e organizzative fa da schermo allo scioglimento di un vincolo societario ed è ideata per occultare base imponibile. Verso tale conclusione inducono tre particolari sintomi di elusione: da una parte l’assegnazione del patrimonio immobiliare ai soci, tutti legati da vincoli familiari, dall’altra l’estinzione della compagine societaria a seguito della scissione ed infine ma non meno importante la mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e di reali strategie imprenditoriali. Con queste motivazioni il comitato per l’applicazione delle norme antielusive ha fondato il parere n. 18 del 16 maggio 2006 marchiando come elusiva l’operazione prospettata.
Sergio Mazzei, Immobiliare, scissioni caute, in Italia Oggi, 16/06/2006, pag. 32

Il fisco può sindacare sulle  minusvalenze
La norma antielusiva generle fa leva al dividend washing. Anche nei casi in cui le condizioni richieste dalla norma no si verifichino l’amministrazione finanziaria potrà sindacare le minusvalenze in applicazione dell’articolo 37-bis, così tutte le operazioni in titoli saranno sempre soggette al potenziale intervento dell’agenzia. Ciò associato alle complesse modalità di applicazione della norma, determina una preoccupazione sempre maggiore da parte dei contribuenti. E’ questo in estrema sintesi, il sentimento generale che scaturisce dalla circolare n. 21/E del 14 giugno scorso in tema di contrasto al dividend washing. L’interpretazione dell’agenzia sulla nuova norma è piuttosto ampia. La circolare infatti, ricomprende nell’ambito applicativo della norma tutte le cessioni di titoli partecipativi, comprese quelle effettuate nell’ambito di attività di trading di partecipazioni, a prescindere dalla circostanza che le stesse abbiano o meno a oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e che l’acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto di controllo o di collegamento.
Alessandro Felicioni, Leva antielusiva al dividend washing, in Italia Oggi, 16/06/2006, pag. 33