Da Il Sole 24 Ore
Irap, calcoli a mano per le imprese
I contribuenti delle sei regioni interessate dall’aumento
dell’Irap devono ricalcolare, come ha confermato ieri un
comunicato dell’Agenzia delle Entrate, l’importo dell’acconto da
versare entro martedì, applicando l’aliquota del 5,25%. Sarà
però difficile che i software dichiarativi possano essere
aggiornati per tempo, di conseguenza bisognerà rassegnarsi a
fare i conti a mano, partendo dai campi della dichiarazione
predisposta per l’esercizio 2005. Il primo passo è
l’individuazione del valore della produzione riferito alle
regioni colpite dall’aumento. Se il reddito è interamente
prodotto nella regione in rosso, il conto è presto fatto: si
prende l’imponibile complessivo e si assoggetta al 5,25%. Per
chi ha sedi in più regioni, l’importo si desume invece
dall’apposita sezione del modello dove il reddito totale del
contribuente viene ripartito tra le diverse zone in proporzione
all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili
spettanti agli addetti impiegati con continuità in stabilimenti
o altre unità locali. Una volta quantificata la base teorica
prodotta nelle sei regioni, si deve calcolare l’imposta teorica
che si sarebbe applicata nel 2005, se la nuova addizionale fosse
stata in vigore. Da quanto affermato dall’Economia, sembrerebbe
che anche le esenzioni totali disposte da alcune regioni vengano
azzerate. L’ultimo passaggio è la quantificazione dell’acconto
che è pari al 100% dell’imposta teoria 2005, per i soggetti
Ires, e al 99% per i contribuenti Irpef. La quota da versare il
20 giugno è il 40% di questo importo.
Luca Gaiani, Calcoli a mano per le imprese, in Il Sole
24 Ore, 16/06/2006, pag. 2
Studi, il test dell’incoerenza
Se non si vogliono avere sorprese, l’appuntamento con i
versamenti delle imposte di unico deve, sempre più, fare i conti
con gli studi di settore. Le imprese in contabilità ordinaria,
anche per opzione, tra cui le società di capitali, devono
infatti tenere presente che la mancanza di congruità determina
l’accertamento da studi con la regola del 2 su 3. Le imprese in
semplificata si devono, invece, ricordare che la mancanza di
congruità alle risultanze di Gerico determina automaticamente
l’accertamento da studi a prescindere dal passato, mentre i
professionisti godono ancora di un anno di franchigia nel quale
non è possibile l’accertamento da studi in quanto gli stessi
sono ancora sperimentali o monitorati. Debuttano, poi, con unico
2006 i nuovi indici di incoerenza o meglio di patologia, che,
unitamente alla mancanza di congruità per l’anno 2005,
determinano direttamente l’accertamento da studi, facendo
saltare la regola del 2 su 3.
Siro Giovagnoli, Studi di settore, il test dell’incoerenza, in
Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21
Rivalutazione, il vincolo del bilancio
Si fa stretta la strada da imboccare per la rivalutazione
delle aree edificabili. Nella circolare 18/E del 2006, l’agenzia
delle Entrate ha precisato che, per eseguire l’operazione,
queste zone devono: 1) risultare fabbricabili sulla base di un
piano regolatore generale approvato entro la data di chiusura
del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004; 2) non
essere state edificate entro la data di chiusura del bilancio
2004 e di quello dell’esercizio successivo; A tal fine non deve
esistere un edificio significativo dal punto di vista
urbanistico; 3) essere edificabili anche a seguito della
demolizione degli edifici esistenti, a condizione che vengano
demoliti entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2004; se nel 2005 viene demolito un fabbricato iscritto
tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2004, si
potrebbe fruire della rivalutazione ordinaria; 4) essere
edificate entro i cinque anni successivi alla rivalutazione. In
caso di cessione dell’area , il vincolo di costruzione si
trasferisce al cessionario, obbligato in solido con il cedente a
pagare l’imposta sostituiva. L’agenzia ha, quindi, interpretato
in modo restrittivo la disposizione in esame, stabilendo che
tutti i requisiti previsti per la rivalutazione delle aree
devono sussistere già alla data di chiusura del bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazione terreni con vincoli di
bilancio, in Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21
Dividend washing, monitoraggio a maglie
larghe
La circolare delle Entrate n. 21 del 14 giugno sul dividend
washing fornisce i chiarimenti per determinare gli acconti 2006
delle imposte sui redditi e dell’Irap. Va ricordato che, ai
sensi dell’articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legge
203/05, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del
periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo
conto delle disposizioni del presente articolo. In altri
termini, occorre ipotizzare che l’esercizio di applicazione del
dividend washing non sia il 2006 (per i contribuenti con
esercizio coincidente con l’anno solare) ma il 2005. Le
semplificazioni operative della circolare sono utili per un
quantificazione a regime dell’ammontare delle minusvalenze
indeducibili su dividendi non tassati, ma sono difficilmente
gestibili ai fini dell’imminente scadenza degli acconti,
imponendo adeguamenti procedurali che richiedono tempi tecnici
non brevi. La circolare precisa che la disciplina trova
applicazione generalizzata alle cessioni di titoli
partecipativi, comprese quelle effettuate nell’ambito
dell’attività di trading di partecipazioni.
Renzo Parisotto, Dividend washing, monitoraggio ampio, in
Il Sole 24 Ore, 16/06/2006, pag. 21
Da Italia Oggi
Al via l’aumento Irap
Stacca il biglietto l’aumento dell’Irap al 5,25% nelle sei
regioni con il deficit sanitario. Dopo il chiarimento fornito
mercoledì dal sottosegretario all’economia in commissione
finanze della camera, ieri è arrivato anche il via libera da
parte dell’Agenzia delle entrate. L’amministrazione in una nota,
spiega che l’aumento dell’acconto Irap, scattato nelle sei
regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria, potrà
essere recuperato dai contribuenti se, nel valutare i piani di
rientro delle spese adottate dalle amministrazioni locali, il
Tesoro deciderà di annullarli. E per i contribuenti che hanno
già versato l’acconto senza maggiorazione, c’è tempo fino al 20
giugno per l’integrazione senza sanzioni. Ma il chiarimento a
cinque giorni dalla scadenza lamentano i dottori e i ragionieri
commercialisti, pone gli studi professionali nella situazione di
inevitabile inadempienza. Tutti i calcoli e le simulazioni sono
già stati quasi tutti eseguiti, in base al software applicativo
che utilizza le aliquote ordinarie.
Antonella Gorret, Irap, l’aumento stacca il biglietto, in
Italia Oggi, 16/06/2006, pag. 28
Immobiliare a rischio elusione
Senza motivazioni imprenditoriali non si passa lo scoglio
elusivo. La scissione di una società immobiliare che non sia
sorretta da valide ragioni economiche e organizzative fa da
schermo allo scioglimento di un vincolo societario ed è ideata
per occultare base imponibile. Verso tale conclusione inducono
tre particolari sintomi di elusione: da una parte l’assegnazione
del patrimonio immobiliare ai soci, tutti legati da vincoli
familiari, dall’altra l’estinzione della compagine societaria a
seguito della scissione ed infine ma non meno importante la
mancanza di prospettive di ingresso di nuovi capitali e di reali
strategie imprenditoriali. Con queste motivazioni il comitato
per l’applicazione delle norme antielusive ha fondato il parere
n. 18 del 16 maggio 2006 marchiando come elusiva l’operazione
prospettata.
Sergio Mazzei, Immobiliare, scissioni caute, in Italia
Oggi, 16/06/2006, pag. 32
Il fisco può sindacare sulle minusvalenze
La norma antielusiva generle fa leva al dividend washing.
Anche nei casi in cui le condizioni richieste dalla norma no si
verifichino l’amministrazione finanziaria potrà sindacare le
minusvalenze in applicazione dell’articolo 37-bis, così tutte le
operazioni in titoli saranno sempre soggette al potenziale
intervento dell’agenzia. Ciò associato alle complesse modalità
di applicazione della norma, determina una preoccupazione sempre
maggiore da parte dei contribuenti. E’ questo in estrema
sintesi, il sentimento generale che scaturisce dalla circolare
n. 21/E del 14 giugno scorso in tema di contrasto al dividend
washing. L’interpretazione dell’agenzia sulla nuova norma è
piuttosto ampia. La circolare infatti, ricomprende nell’ambito
applicativo della norma tutte le cessioni di titoli
partecipativi, comprese quelle effettuate nell’ambito di
attività di trading di partecipazioni, a prescindere dalla
circostanza che le stesse abbiano o meno a oggetto titoli
negoziati in mercati regolamentati e che l’acquisto avvenga da
controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto di
controllo o di collegamento.
Alessandro Felicioni, Leva antielusiva al dividend washing, in
Italia Oggi, 16/06/2006, pag. 33