Sabato 17 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Donazioni, convenienza da valutare
La legge che ha aggiornato le regole per le donazioni in denaro o in natura agli enti non profit è la cosiddetta “più dai meno versi” (L. 80/05, di conversione del Dl 35/05, all’articolo 14), che consente di dedurre le liberalità effettuate fino al limite del 10% del reddito complessivo di chi dna e comunque fino alla misura massima di 70mila euro all’anno. Questa normativa, però, non ha sostituito le regole precedenti, come quelle fissate dal Dlgs 460/97 sulle Onlus, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: deducibilità delle donazioni  effettuate da imprese fino al 2% del reddito complessivo o fino a 2.065,83 euro. L’aspirante donatore deve scegliere, per ogni periodo d’imposta, una sola delle due alternative, o rischia di non poter usufruire delle agevolazioni. Gli incentivi introdotti dalla legge 80/05 non possono cumularsi, infatti, a deduzioni o detrazioni previste da altre norme. Fin dall’inizio dell’anno, dunque, l’impresa che volesse fare donazioni, dovrebbe scegliere il regime che più si adatta alla sua situazione.
Valentina Melis, Donatori, incentivi a due vie, in Il Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 5

Irap tra mille dubbi
L’applicazione dell’aliquota massima Irap, nella misura del 5,25%, nelle sei regioni con la sanità in deficit, solleva numerosi dubbi interpretativi. L’agenzia delle Entrate, a questo proposito, con un comunicato stampa del 15 giugno 2006, prendendo atto dell’aumento dell’addizionale, ha precisato che la maggiorazione dell’1% dell’aliquota si applica sulla base del 4,25%. Ai contribuenti spetta valutare se sia più conveniente pagare subito o attendere fino al 20 luglio versando  con la maggiorazione dello 0,40% sperando in indicazioni più chiare. Il comma 174, articolo 1, legge 311/2004, come modificato dall’articolo 1, comma 277, legge 266/2005, prevede che se entro il 31 maggio, le regioni in deficit non riportano in equilibrio la spesa sanitaria, si applica comunque la maggiorazione dell’aliquota Irap. La maggiorazione dell’1% dell’aliquota Irap, secondo Assonime dovrebbe riguardare solo la determinazione dell’acconto con il metodo storico, anche se non si può trarre una chiara esclusione nell’ipotesi in cui si applichi il metodo previsionale. La maggiorazione è invece irrilevante per il saldo 2005. Il dubbio riguarda l’azzeramento delle agevolazioni regionali. Per il settore agricolo la norma fa riferimento all’applicazione della maggiorazione dell’Irap dell’1% sull’aliquota base; pertanto per il settore agricolo, la cui aliquota ordinaria è dell’1,9%, si pone il dubbio se su questa addizionale debba essere considerata la maggiorazione dell’1%.
Gian Paolo Tosoni, Irap al massimo tra mille dubbi, in Il Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 25

Irap, agricoltori sul piede di guerra
Mentre restano tutti i dubbi sulle modalità dell’aumento Irap nelle sei Regioni che hanno sforato i conti sanitari è alta tensione tra i professionisti e tra le   categorie produttive. Parzialmente discordi le soluzioni che si prospettano in agricoltura. Francesco Preziosi , che segue le questioni fiscali epr Col diretti, spiega che al massimo per noi si applica l’aliquota del 2,9%. Anche se per il 2006 si dovesse applicare l’aliquota del 3,75 per l’agricoltura, ovvero se non dovessero essere più concesse proroghe al regime di favore per questo settore, l’acconto potrà essere calcolato con il metodo storico all’1,9 e al massimo maggiorato di un punto. Per quanto riguarda, invece, i professionisti – dottori commercialisti e ragionieri si erano già espressi in un comunicato congiunto – resta forte il disagio per i tempi nei quali i contribuenti sono venuti a conoscenza degli adempimenti legati allo sforamento dei conti sanitari delle loro regioni. Per Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro, inoltre, questa situazione penalizza ulteriormente le imprese, se si pensa che l’Irap grava già pesantemente sul prelievo loro applicato.
An. Cr., Gli agricoltori contestano gli aumenti, in Il Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Immobili patrimoniali in cerca di criteri
Ancora critiche sulla posizione dell’amministrazione finanziaria in materia di interessi passivi per gli immobili patrimoniali, nessun limite alla deducibilità degli ammortamenti e degli interessi passivi transitati nel conto economico dei soggetti che applicano i principi contabili internazionali nel caso in cui non venga rispettato il criterio di durata minima del leasing, possibilità di più ampia fruizione del bonus Irap e difficoltà di determinazione dei versamenti del tributo regionale alla luce delle restrizioni imposte dallo sforamento di spesa in alcune regioni. Sono queste solo alcune delle osservazioni proposte dall’Assonime nella circolare n. 24 di ieri che, in quasi 100 pagine, analizza moltissimi aspetti legati alla corretta compilazione e alla corretta determinazione delle imposte relativamente al modello Unico 2006.
Duilio Liburdi, Interessi, restrizioni troppo estese, in Italia oggi, 17/06/2006, pag. 36

Modello Ue per la stabile organizzazione
L’amministrazione finanziaria fa ufficialmente dietrofront sull’applicazione dell’Iva nei rapporti interni tra stabile organizzazione e la casa madre. Con la risoluzione n. 81 del 16/6/2006, adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria, l’Agenzia delle entrate ha infatti disposto la revoca delle indicazioni fornite dal ministero delle finanze con la risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981. In quella occasione era stato affermato che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione dovevano essere assoggettate all’imposta. Il revirement di ieri, in effetti, era un atto dovuto, dopo il definitivo chiarimento sulla dibattuta questione arrivato dalla corte di giustizia dell’Ue. Com’è noto, nella recente sentenza del 23 marzo 2006, la Corte si è infatti pronunciata per l’irrilevanza del rapporto intersoggettivo e per l’incompatibilità con la normativa comunitaria della prassi nazionale che affermi il contrario.
Franco Ricca, Stabile organizzazione a regola Ue, in Italia oggi, 17/06/2006, pag. 38