Da Il Sole 24 Ore
Donazioni, convenienza da valutare
La legge che ha aggiornato le regole per le donazioni in
denaro o in natura agli enti non profit è la cosiddetta “più dai
meno versi” (L. 80/05, di conversione del Dl 35/05, all’articolo
14), che consente di dedurre le liberalità effettuate fino al
limite del 10% del reddito complessivo di chi dna e comunque
fino alla misura massima di 70mila euro all’anno. Questa
normativa, però, non ha sostituito le regole precedenti, come
quelle fissate dal Dlgs 460/97 sulle Onlus, le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale: deducibilità delle donazioni
effettuate da imprese fino al 2% del reddito complessivo o fino
a 2.065,83 euro. L’aspirante donatore deve scegliere, per ogni
periodo d’imposta, una sola delle due alternative, o rischia di
non poter usufruire delle agevolazioni. Gli incentivi introdotti
dalla legge 80/05 non possono cumularsi, infatti, a deduzioni o
detrazioni previste da altre norme. Fin dall’inizio dell’anno,
dunque, l’impresa che volesse fare donazioni, dovrebbe scegliere
il regime che più si adatta alla sua situazione.
Valentina Melis, Donatori, incentivi a due vie, in Il
Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 5
Irap tra mille dubbi
L’applicazione dell’aliquota massima Irap, nella misura del
5,25%, nelle sei regioni con la sanità in deficit, solleva
numerosi dubbi interpretativi. L’agenzia delle Entrate, a questo
proposito, con un comunicato stampa del 15 giugno 2006,
prendendo atto dell’aumento dell’addizionale, ha precisato che
la maggiorazione dell’1% dell’aliquota si applica sulla base del
4,25%. Ai contribuenti spetta valutare se sia più conveniente
pagare subito o attendere fino al 20 luglio versando con la
maggiorazione dello 0,40% sperando in indicazioni più chiare. Il
comma 174, articolo 1, legge 311/2004, come modificato
dall’articolo 1, comma 277, legge 266/2005, prevede che se entro
il 31 maggio, le regioni in deficit non riportano in equilibrio
la spesa sanitaria, si applica comunque la maggiorazione
dell’aliquota Irap. La maggiorazione dell’1% dell’aliquota Irap,
secondo Assonime dovrebbe riguardare solo la determinazione
dell’acconto con il metodo storico, anche se non si può trarre
una chiara esclusione nell’ipotesi in cui si applichi il metodo
previsionale. La maggiorazione è invece irrilevante per il saldo
2005. Il dubbio riguarda l’azzeramento delle agevolazioni
regionali. Per il settore agricolo la norma fa riferimento
all’applicazione della maggiorazione dell’Irap dell’1%
sull’aliquota base; pertanto per il settore agricolo, la cui
aliquota ordinaria è dell’1,9%, si pone il dubbio se su questa
addizionale debba essere considerata la maggiorazione dell’1%.
Gian Paolo Tosoni, Irap al massimo tra mille dubbi, in
Il Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 25
Irap, agricoltori sul piede di guerra
Mentre restano tutti i dubbi sulle modalità dell’aumento
Irap nelle sei Regioni che hanno sforato i conti sanitari è alta
tensione tra i professionisti e tra le categorie produttive.
Parzialmente discordi le soluzioni che si prospettano in
agricoltura. Francesco Preziosi , che segue le questioni fiscali
epr Col diretti, spiega che al massimo per noi si applica
l’aliquota del 2,9%. Anche se per il 2006 si dovesse applicare
l’aliquota del 3,75 per l’agricoltura, ovvero se non dovessero
essere più concesse proroghe al regime di favore per questo
settore, l’acconto potrà essere calcolato con il metodo storico
all’1,9 e al massimo maggiorato di un punto. Per quanto
riguarda, invece, i professionisti – dottori commercialisti e
ragionieri si erano già espressi in un comunicato congiunto –
resta forte il disagio per i tempi nei quali i contribuenti sono
venuti a conoscenza degli adempimenti legati allo sforamento dei
conti sanitari delle loro regioni. Per Marina Calderone,
presidente dei consulenti del lavoro, inoltre, questa situazione
penalizza ulteriormente le imprese, se si pensa che l’Irap grava
già pesantemente sul prelievo loro applicato.
An. Cr., Gli agricoltori contestano gli aumenti, in Il
Sole 24 Ore, 17/06/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Immobili patrimoniali in cerca di criteri
Ancora critiche sulla posizione dell’amministrazione
finanziaria in materia di interessi passivi per gli immobili
patrimoniali, nessun limite alla deducibilità degli ammortamenti
e degli interessi passivi transitati nel conto economico dei
soggetti che applicano i principi contabili internazionali nel
caso in cui non venga rispettato il criterio di durata minima
del leasing, possibilità di più ampia fruizione del bonus Irap e
difficoltà di determinazione dei versamenti del tributo
regionale alla luce delle restrizioni imposte dallo sforamento
di spesa in alcune regioni. Sono queste solo alcune delle
osservazioni proposte dall’Assonime nella circolare n. 24 di
ieri che, in quasi 100 pagine, analizza moltissimi aspetti
legati alla corretta compilazione e alla corretta determinazione
delle imposte relativamente al modello Unico 2006.
Duilio Liburdi, Interessi, restrizioni troppo estese, in
Italia oggi, 17/06/2006, pag. 36
Modello Ue per la stabile organizzazione
L’amministrazione finanziaria fa ufficialmente dietrofront
sull’applicazione dell’Iva nei rapporti interni tra stabile
organizzazione e la casa madre. Con la risoluzione n. 81 del
16/6/2006, adeguandosi alla giurisprudenza comunitaria,
l’Agenzia delle entrate ha infatti disposto la revoca delle
indicazioni fornite dal ministero delle finanze con la
risoluzione n. 330470 del 20 marzo 1981. In quella occasione era
stato affermato che le prestazioni di servizio intercorrenti tra
casa madre e stabile organizzazione dovevano essere assoggettate
all’imposta. Il revirement di ieri, in effetti, era un atto
dovuto, dopo il definitivo chiarimento sulla dibattuta questione
arrivato dalla corte di giustizia dell’Ue. Com’è noto, nella
recente sentenza del 23 marzo 2006, la Corte si è infatti
pronunciata per l’irrilevanza del rapporto intersoggettivo e per
l’incompatibilità con la normativa comunitaria della prassi
nazionale che affermi il contrario.
Franco Ricca, Stabile organizzazione a regola Ue, in
Italia oggi, 17/06/2006, pag. 38