Da Il Sole 24 Ore
Irap, il più colpito è il regime agevolato
Sarà un rincaro a pioggia. Ma per qualcuno l’incremento
dell’acconto Irap 2006 sarà tanto più pesante quanto più
consistente era lo sconto che la regione aveva in precedenza
concesso. La nuova misura dell’anticipo, fissata ora
all’aliquota massima del 5,25%, riguarda i contribuenti che
realizzano il valore della produzione netta in Liguria, Sicilia,
Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, vale a dire le sei regioni
che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria e nelle quali
si applica l’aumento automatico, come prevede la Finanziaria
2006. la super aliquota del 5,25% scatta subito e, pertanto,
incide sugli acconti Irap da versare in scadenza al 20 giugno
2006. La complicazione è evidente e coinvolge anche i
contribuenti che hanno già eseguito i versamenti. Un vero e
proprio boomerang: in alcune Regioni, molte attività passeranno
da un prelievo pari a zero a un’imposta calcolata sull’aliquota
massima. Per le altre attività agevolate l’incremento di imposta
varia da pochi punti percentuali fino a oltre il 299%. Rincari
ma non solo. I contribuenti, infatti, saranno costretti a
calcoli particolarmente complessi.
Tonino Morina, Irap, lo sconto diventa un boomerang, in
Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29
GdF, reati fiscali in crescita
I reati fiscali non diminuiscono. Al contrario, il trend dei
primi cinque mesi del 2006 è in crescita anche rispetto al dato
registrato dalla GdF a fine 2005. Infatti, furono 6.129 i
soggetti denunciati di cui 170 posti in stato di arresto. Ora,
nei primi cinque mesi dell’anno le Fiamme gialle hanno già
denunciato oltre 2.900 soggetti e di questi 58 sono stati
arrestati. Dai risultati conseguiti spicca come il reato fiscale
più gettonato resti la dichiarazione fraudolenta: a maggio 2006
sono già 919 le violazioni accertate, più del 50%, rispetto a
quelle dell’intero anno 2005. Dall’attività di verifica generale
e parziale effettuate sul territorio dalle Fiamme Gialle non
sembrano diminuire anche le violazioni per fatturazioni di
operazioni inesistenti così come l’occultamento o distruzione di
documenti contabili. Appare cosante l’andamento delle
dichiarazioni omesse.
M. Mo, Il fisco torna all’attacco dei reati, in Il
Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29
Società, imputazione con trasparenza
I redditi delle società personali ed enti assimilati vanno
imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
secondo il cosiddetto principio di trasparenza (art. 5 del
tuir). La stessa norma, a successivo comma 2, fornisce alcune
presunzioni a utilizzare ove non vi fosse perfetto allineamento
tra conferimenti effettuati e diritto di partecipazione ai
risultati. Questa disposizione appare finalizzata a evitare
facili pratiche di “splitting” dei redditi. Nel quadro RK della
dichiarazione vanno indicati i soggetti cui attribuire il
risultato di periodo, tenendo presente che non è ammessa
un’imputazione proporzionale al periodo di permanenza in società
(poiché il reddito è unico). La modifica della percentuale di
diritto agli utili è un’ipotesi in relazione alla quale il
pensiero dell’agenzia coincide con quello della dottrina:
eventuali atti con cui, fermi i partecipanti al capitale, si
stabilisca una diversa ripartizione degli utili conseguiti dalla
società, esplicano effetto fiscale differito, nel senso che
influenzano la ripartizione del risultato del periodo di imposta
successivo a quello durante il quale sono posti i essere. Nel
caso in cui uno dei soci preesistenti ceda tutta (o parte) la
sua partecipazione al capitale della società con connesso
diritto agli utili/perdite, a un soggetto terzo, il mutamento
soggettivo della compagine societaria porta con sé un effetto
fiscale immediato. Pertanto la compilazione del quadro RK di
unico 2006 terrà già conto della presenza del nuovo soggetto e
della connessa compressione (o annullamento) della quota
spettante.
Giovanni Valcareggi, Le presunzioni definiscono il reddito, in
Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29
Ingorgo di scadenze per domani
Domani è l’ultimo giorno per effettuare i versamenti delle
imposte derivanti dal modello unico 2006, senza incappare nella
maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i versamenti effettuati
dal 21 giugno al 20 luglio prossimo. Queste scadenze
interessano, generalmente, le società con esercizio coincidente
con l’anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari
(entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Mentre hanno
tempo fino al 20 luglio e al 21 agosto, con la maggiorazione
dello 0,40%, quelle società che, in base a disposizioni di
legge, approvano il bilancio oltre il 31 magio 2006. Oltre alle
imposte dirette e a quella regionale il 20 giugno scadono i
versamenti delle imposte sostitutive sulle rivalutazioni dei
beni d’impresa, sui riallineamenti e sull’affrancamento del
saldo di rivalutazione. E’ utile ricordare che l’Agenzia delle
Entrate con la recentissima circolare n. 18 del 13 giugno
scorso, con una interpretazione restrittiva peraltro
discutibile, ha previsto che l’imposta sostitutiva
sull’affrancamento del saldo deve essere calcolata al lordo e
non al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Ma
domani sono in scadenza anche le imposte e l’eventuale
maggiorazione del 3% dovute per l’adeguamento agli studi di
settore che, dallo scorso anno, interessano anche le società di
capitali.
C. Mezzetti – A. Re, Adeguamento a Gerico con il 3%, in
Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 31
Da Italia Oggi
Rivalutazione al test dei versamenti
Rivalutazione al test dei versamenti: dopo le
interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, arriva il
momento di procedere al pagamento, laddove si decida di optare
per la procedura che è comunque facoltativa, delle relative
imposte sostitutive che possono essere di quattro tipologie
diverse. Il conto per gli imprenditori che si avvarranno della
rivalutazione dei beni non appare però del tutto conveniente,
soprattutto alla luce di alcune indicazioni contenute nella
circolare n. 18/E del 13 giugno scorso considerando, peraltro,
che l’effetto fiscale della rivalutazione (fatta eccezione
l’aspetto legato alle aree fabbricabili) si vedrà soltanto dal
2008. una data che, comunque, non è poi così lontana.
Indubbiamente la raffica di chiarimenti giunti nei giorni scorsi
ha avuto il merito di chiarire l’ambito di applicazione della
norma che, varata con la Finanziaria per il 2006 spiega come
detto i suoi effetti in questi giorni. Rispetto alle precedenti
disposizioni di legge la nuova procedura contiene anche alcune
novità di rilievo: 1) la necessità di procedere al pagamento di
una imposta sostitutiva in una unica soluzione fatta eccezione
per quella dovuta sull’affrancamento del saldo attivo; 2) il
differimento di quelli che sono gli effetti fiscali; 3) la
ricomprensione nella disposizione di legge di una ipotesi
particolare quale la possibilità di procedere alla rivalutazione
delle aree fabbricabili.
Duilio Liburdi, La rivalutazione manca il bersaglio, in
Italia oggi, 19/06/2006, pag. 5
Pianificazione, 7% sull’intero ammontare
In relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 266 del
2005, è noto come le imposte sostitutive dovute sui valori
rivalutati sono del 6% in relazione ai beni non ammortizzabili e
de 12% sui valori dei beni ammortizzabili. A fronte di tale
maggior valore deve essere appostata una riserva di
rivalutazione che è computata al netto delle relative imposte
sostitutive. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria, in
base a quanto previsto dalla norma, la riserva di rivalutazione
può essere oggetto di affrancamento, totale o parziale, mediante
il pagamento dell’imposta sostitutiva del 7%. In modo
sorprendente e che non appare del tutto in linea con il
dettato letterale della disposizione normativa,
l’amministrazione finanziaria afferma che il pagamento del 7%
deve essere effettuato sull’intero ammontare della
rivalutazione, riaumentando quindi il fondo dell’imposta
sostitutiva corrisposta. E’ evidente come questa indicazione
fornita da parte dell’amministrazione finanziaria possa in
qualche modo ridurre la convenienza della procedura di
rivalutazione considerando che, comunque, il riconoscimento
fiscale dei valori rivalutati avviene, per i soggetti con
periodo di imposta coincidente con l’anno solare, alla data del
° gennaio 2008.
Imposta sostitutiva, il conto cresce, in Italia oggi,
19/06/2006, pag. 6
Il Fisco alla carica dei “residuali”
Attività residuali ai raggi X. L’amministrazione finanziaria
elaborerà nei prossimi mesi nuovi studi di settore per i
soggetti che esercitano attività di impresa e di lavoro
autonomo utilizzando codici di attività Istat cosiddetti
residuali e cioè quelle attività che proprio per il loro
carattere non sarebbero potenzialmente riconducibili ad alcuno
studio di settore in applicazione. Con l’assoggettamento, a
decorrere dal periodo d’imposta 2006, alla disciplina degli
studi di settore mirati su tali codici di attività, finora
ultimo baluardo per i furbi per sfuggire agli studi, risulterà
praticamente impossibile per i contribuenti, che attraverso
questo sistema hanno dribblato la compilazione dei modelli, di
evitarne l’applicazione. Occorrerà pertanto valutarne bene
l’impatto sia in sede di compilazione della dichiarazione Unico
2006 e sia per la contabilità relativa al periodo d’imposta in
corso, della conseguenza ai fini delle imposte e
dell’accertamento, in base ai diversi comportamenti messi in
atto da imprese e lavoratori autonomi nell’utilizzare
propriamente o impropriamente tali codici di attività.
Enrico Cesaroni, Fisco, attività residuali ai raggi X, in
Italia oggi, 19/06/2006, pag. 9
Unico, gli errori frequenti nel quadro RP
Gli errori dell’Unico si annidano nel quadro RP. La
stragrande maggioranza delle inesattezze riportate nella
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è rinvenibile
nella sezione dedicata agli oneri deducibili e detraibili. Il
fenomeno è abbastanza comune per i modelli compilati
autonomamente dai contribuenti e poi presentati presso gli
uffici postali o le banche. La casistica degli errori è ampia ma
diventa quasi ricorrente nell’individuazione dei codici da
inserire in alcune caselle e nel superamento dei limiti degli
importi che assicurano sconti di imposta. La corretta
compilazione del quadro RP permette al contribuente di conoscere
con esattezza le imposte da versare o da richiedere a rimborso
(credito) ed evitare così brutte sorprese in sede di
liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del dpr 917/86. in
effetti, gli oneri fatti valere in questo quadro influenzano in
maniera importante l’esito delle risultanze del quadro RN. A
fornire una casistica degli errori più comuni rilevati nella
compilazione del modello unico è la stessa Agenzia delle entrate
con una pubblicazione a cura dell’Ufficio relazioni esterne e
dell’Ufficio servizi al contribuente.
Sergio Mazzei, Unico, rischio errori nel quadro RP, in
Italia oggi, 19/06/2006, pag. 11