Lunedì 19 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Irap, il più colpito è il regime agevolato
Sarà un rincaro a pioggia. Ma per qualcuno l’incremento dell’acconto Irap 2006 sarà tanto più pesante quanto più consistente era lo sconto che la regione aveva in precedenza concesso. La nuova misura dell’anticipo, fissata ora all’aliquota massima del 5,25%, riguarda i contribuenti che realizzano il valore della produzione netta in Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, vale a dire le sei regioni che hanno sforato il tetto della spesa sanitaria e nelle quali si applica l’aumento automatico, come prevede la Finanziaria 2006. la super aliquota del 5,25% scatta subito e, pertanto, incide sugli acconti Irap da versare in scadenza al 20 giugno 2006. La complicazione è evidente e coinvolge anche i contribuenti che hanno già eseguito i versamenti. Un vero e proprio boomerang: in alcune Regioni, molte attività passeranno da un prelievo pari a zero a un’imposta  calcolata sull’aliquota massima. Per le altre attività agevolate l’incremento di imposta varia da pochi punti percentuali fino a oltre il 299%. Rincari ma non solo. I contribuenti, infatti, saranno costretti a calcoli particolarmente complessi.
Tonino Morina, Irap, lo sconto diventa un boomerang, in Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29

GdF, reati fiscali in crescita
I reati fiscali non diminuiscono. Al contrario, il trend dei primi cinque mesi del 2006 è in crescita anche rispetto al dato registrato dalla GdF a fine 2005. Infatti, furono 6.129 i soggetti denunciati di cui 170 posti in stato di arresto. Ora, nei primi cinque mesi dell’anno le Fiamme gialle hanno già denunciato oltre 2.900 soggetti e di questi 58 sono stati arrestati. Dai risultati conseguiti spicca come il reato fiscale più gettonato resti la dichiarazione fraudolenta: a maggio 2006 sono già 919 le violazioni accertate, più del 50%, rispetto a quelle dell’intero anno 2005. Dall’attività di verifica generale e parziale effettuate sul territorio dalle Fiamme Gialle non sembrano diminuire anche le violazioni per fatturazioni di operazioni inesistenti così come l’occultamento o distruzione di documenti contabili. Appare cosante l’andamento delle dichiarazioni omesse.
M. Mo, Il fisco torna all’attacco dei reati, in Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29

Società, imputazione con trasparenza
I redditi delle società personali ed enti assimilati vanno imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili secondo il cosiddetto principio di trasparenza (art. 5 del tuir). La stessa norma, a successivo comma 2, fornisce alcune presunzioni a utilizzare ove non vi fosse perfetto allineamento tra conferimenti effettuati e diritto di partecipazione ai risultati. Questa disposizione appare finalizzata a evitare facili pratiche di “splitting” dei redditi. Nel quadro RK della dichiarazione vanno indicati i soggetti cui attribuire il risultato di periodo, tenendo presente che non è ammessa un’imputazione proporzionale al periodo di permanenza in società (poiché il reddito è unico). La modifica della percentuale di diritto agli utili è un’ipotesi in relazione alla quale il pensiero dell’agenzia coincide con quello della dottrina: eventuali atti con cui, fermi i partecipanti al capitale, si stabilisca una diversa ripartizione degli utili conseguiti dalla società, esplicano effetto fiscale differito, nel senso che influenzano la ripartizione del risultato del periodo di imposta successivo a quello durante il quale sono posti i essere. Nel caso in cui uno dei soci preesistenti ceda tutta (o parte) la sua partecipazione al capitale della società con connesso diritto agli utili/perdite, a un soggetto terzo, il mutamento soggettivo della compagine societaria porta con sé un effetto fiscale immediato. Pertanto la compilazione del quadro RK di unico 2006 terrà già conto della presenza del nuovo soggetto e della connessa compressione (o annullamento) della quota spettante.
Giovanni Valcareggi, Le presunzioni definiscono il reddito, in Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 29

Ingorgo di scadenze per domani
Domani è l’ultimo giorno per effettuare i versamenti delle imposte derivanti dal modello unico 2006, senza incappare nella maggiorazione dello 0,40%, dovuta per i versamenti effettuati dal 21 giugno al 20 luglio prossimo. Queste scadenze interessano, generalmente, le società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Mentre hanno tempo fino al 20 luglio e al 21 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, quelle società che, in base   a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il 31 magio 2006. Oltre alle imposte dirette e a quella regionale il 20 giugno scadono i versamenti delle imposte sostitutive sulle rivalutazioni dei beni d’impresa, sui riallineamenti e sull’affrancamento del saldo di rivalutazione. E’ utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate con la recentissima circolare n. 18 del 13 giugno scorso, con una interpretazione restrittiva peraltro discutibile, ha previsto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento del saldo deve essere calcolata al lordo e non al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. Ma domani sono in scadenza anche le imposte e l’eventuale maggiorazione del 3% dovute per l’adeguamento agli studi di settore che, dallo scorso anno, interessano anche le società di capitali.
C. Mezzetti – A. Re, Adeguamento a Gerico con il 3%, in Il Sole 24 Ore, 19/06/2006, pag. 31

Da Italia Oggi

Rivalutazione al test dei versamenti
Rivalutazione al test dei versamenti: dopo le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, arriva il momento di procedere al pagamento, laddove si decida di optare per la procedura che è comunque facoltativa, delle relative imposte sostitutive che possono essere di quattro tipologie diverse. Il conto per gli imprenditori che si avvarranno della rivalutazione dei beni non appare però del tutto conveniente, soprattutto alla luce di alcune indicazioni contenute nella circolare n. 18/E del 13 giugno scorso considerando, peraltro, che l’effetto fiscale della rivalutazione (fatta eccezione l’aspetto legato alle aree fabbricabili) si vedrà soltanto dal 2008. una data che, comunque, non è poi così lontana. Indubbiamente la raffica di chiarimenti giunti nei giorni scorsi ha avuto il merito di chiarire l’ambito di applicazione della norma che, varata con la Finanziaria per il 2006 spiega come detto i suoi effetti in questi giorni. Rispetto alle precedenti disposizioni di legge la nuova procedura contiene anche alcune novità di rilievo: 1) la necessità di procedere al pagamento di una imposta sostitutiva in una unica soluzione fatta eccezione per quella dovuta sull’affrancamento del saldo attivo; 2) il differimento di quelli che sono gli effetti fiscali; 3) la ricomprensione nella disposizione di legge di una ipotesi particolare quale la possibilità di procedere alla rivalutazione delle aree fabbricabili.
Duilio Liburdi, La rivalutazione manca il bersaglio, in Italia oggi, 19/06/2006, pag. 5

Pianificazione, 7% sull’intero ammontare
In relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 266 del 2005, è noto come le imposte sostitutive dovute sui valori rivalutati sono del 6% in relazione ai beni non ammortizzabili e de 12% sui valori dei beni ammortizzabili. A fronte di tale maggior valore deve essere appostata una riserva di rivalutazione che è computata al netto delle relative imposte sostitutive. Come chiarito dall’amministrazione finanziaria, in base a quanto previsto dalla norma, la riserva di rivalutazione può essere oggetto di affrancamento, totale o parziale, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 7%. In modo sorprendente   e che non appare del tutto in linea con il dettato letterale della disposizione normativa, l’amministrazione finanziaria afferma che il pagamento del 7% deve essere effettuato sull’intero ammontare della rivalutazione, riaumentando quindi il fondo dell’imposta sostitutiva corrisposta. E’ evidente come questa indicazione fornita da parte dell’amministrazione finanziaria possa in qualche modo ridurre la convenienza della procedura di rivalutazione considerando che, comunque, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati avviene, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, alla data del ° gennaio 2008.
Imposta sostitutiva, il conto cresce, in Italia oggi, 19/06/2006, pag. 6

Il Fisco alla carica dei “residuali”
Attività residuali ai raggi X. L’amministrazione finanziaria elaborerà nei prossimi mesi nuovi studi di settore per i soggetti che esercitano attività di impresa  e di lavoro autonomo utilizzando codici di attività Istat cosiddetti residuali e cioè quelle attività che proprio per il loro carattere non sarebbero potenzialmente riconducibili ad alcuno studio di settore in applicazione. Con l’assoggettamento, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, alla disciplina degli studi di settore mirati su tali codici di attività, finora ultimo baluardo per i furbi per sfuggire agli studi, risulterà praticamente impossibile per i contribuenti, che attraverso questo sistema hanno dribblato la compilazione dei modelli, di evitarne l’applicazione. Occorrerà pertanto valutarne bene l’impatto sia in sede di compilazione della dichiarazione Unico 2006 e sia per la contabilità relativa al periodo d’imposta in corso, della conseguenza ai fini delle imposte e dell’accertamento, in base ai diversi comportamenti messi in atto da imprese e lavoratori autonomi nell’utilizzare propriamente o impropriamente tali codici di attività.
Enrico Cesaroni, Fisco, attività residuali ai raggi X, in Italia oggi, 19/06/2006, pag. 9

Unico, gli errori frequenti nel quadro RP
Gli errori dell’Unico si annidano nel quadro RP. La stragrande maggioranza delle inesattezze riportate nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche è rinvenibile nella sezione dedicata agli oneri deducibili e detraibili. Il fenomeno è abbastanza comune per i modelli compilati autonomamente dai contribuenti e poi presentati presso gli uffici postali o le banche. La casistica degli errori è ampia ma diventa quasi ricorrente nell’individuazione dei codici da inserire in alcune caselle e nel superamento dei limiti degli importi che assicurano sconti di imposta. La corretta compilazione del quadro RP permette al contribuente di conoscere con esattezza le imposte da versare o da richiedere a rimborso (credito) ed evitare così brutte sorprese in sede di liquidazione automatizzata, ex art. 36-bis del dpr 917/86. in effetti, gli oneri fatti valere in questo quadro influenzano in maniera importante l’esito delle risultanze del quadro RN. A fornire una casistica degli errori più comuni rilevati nella compilazione del modello unico è la stessa Agenzia delle entrate con una pubblicazione a cura dell’Ufficio relazioni esterne e dell’Ufficio servizi al contribuente.
Sergio Mazzei, Unico, rischio errori nel quadro RP, in Italia oggi, 19/06/2006, pag. 11