Da Il Sole 24 Ore
Gli studi guardano al passato
Gli studi di settore guardano al passato. I risultati della
revisione degli strumenti possono, infatti, essere utilizzati
anche per le annualità precedenti. Le risultanze di Ge.ri.co
sottoposto a monitoraggio potranno essere, dunque, usate in sede
di contraddittorio per gli accertamenti da parametri. Così come
gli esiti degli stessi studi di settore monitorati potranno
essere fatti valere dalle imprese per le annualità precedenti al
monitoraggio. Sono questi i principali chiarimenti contenuti
nella circolare n. 23/E del 22 giugno in tema di studi di
settore (emanata, comunque, quando è oramai scaduto il termine
per il versamento delle imposte senza maggiorazioni dello
0,40%). La circolare evidenzia che gli studi di settore
revisionati quest’anno potranno essere utilizzati, su richiesta
del contribuente, anche con riferimento agli accertamenti
riguardanti periodi d’imposta precedenti al 2005. Viene, però,
precisato che l’ufficio dovrà valutare, nell’ambito del
contraddittorio, se il nuovo studio evoluto è in grado di
rappresentare i risultati dell’impresa anche per le annualità
precedenti. La circolare sottolinea, poi, che i soggetti che
esercitano più attività non comprese nello stesso studio, con
almeno una di queste rientranti negli studi oggetto di
evoluzione dal 2005, non sono considerati esclusi dall’obbligo
di annotazione separata poiché tali studi rappresentano
evoluzioni di studi di settore precedentemente in vigore.
Dario Deotto, Studi di settore con effetti sul passato, in
Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 23
Dai correttivi riduzione dei ricavi
puntuali
Passi avanti verso una migliore conformazione delle
presunzioni matematico-statistiche con la novità dei correttivi
non automatici per un numero, per ora limitato, di studi di
settore. Si tratta di un procedimento completamente diverso da
quello che ha assistito le evoluzioni che hanno caratterizzato
un ben più elevato numero di studi e che viene distintamente
analizzato nella seconda parte della circolare n. 23
dell’Agenzia delle Entrate, diffusa ieri. La novità è
rappresentata dal fatto che i correttivi non automatici, che
implicano l’attivazione del contribuente, offrono l’opportunità,
a determinate condizioni, di ridurre la soglia dei ricavi
puntuali. Tuttavia, la limatura è potenzialmente soggetta al
riscontro della sussistenza dei presupposti da parte
dell’agenzia delle Entrate.
Carlo Nocera, Spazio per i correttivi a richiesta, in
Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 23
Auto aziendali, indetraibilità Iva
censurata
Un affondo pesante per il fisco italiano, che prefigura
gravi rischi di ripercussioni sul gettito. La Corte di giustizia
Ue ha messo sotto accusa la normativa nazionale
sull’indetraibilità dell’Iva per le autovetture aziendali che
non costituiscono oggetto proprio dell’attività d’impresa. Un
regime derogatorio, e dunque temporaneo, che in Italia dura
invece da un quarto di secolo, come nella migliore tradizione,
secondo cui nulla è più definitivo del provvisorio. Tuttavia,
per la sentenza si dovrà attendere ancora qualche mese. In
sostanza, in base alle conclusioni rese note ieri dall’avvocato
generale, Eleanor Shartpston, nella causa Stradasfalti, contro
agenzia delle Entrate di Trento i lacci che da più di 25 anni
limitano il diritto alla detraibilità dell’Iva su acquisto, uso
e rifornimento dei veicoli non direttamente destinati
all’attività principale di un’impresa sono incompatibili con il
diritto comunitario. Ovvero, con l’articolo 17 n. 7, della sesta
direttiva del Consiglio 77/388/Cee, che, se male applicato nella
misura nazionale, consente ai contribuenti di ricalcolare il
proprio debito Iva, con un immediato diritto alla detrazione.
Un’ipotesi di retroattività che lo Stato italiano ha stimato in
15 miliardi di euro di rischio-esborso.
Laura Cavestri, Auto aziendali, detrazioni Iva piene, in
Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 25
Beni esenti, stretta sulle vendite
Salta la detrazione Iva per le cessioni intracomunitarie di
beni che sono oggetto di vendita interna e beneficiano
dell’esenzione dall’imposta. Secondo l’avvocato generale della
Corte Ue, qualora si riconoscesse alla società cedente il
diritto a detrarre l’Iva, la società godrebbe di una posizione
privilegiata rispetto alle concorrenti che operano sul mercato
nazionale e non hanno questa facoltà. Inoltre, questa situazione
favorirebbe la frode e incoraggerebbe le società a spostarsi in
altri Stati Ue. La tesi, se troverà conferma in sede di giudizio
(causa C-240/05), introdurrebbe un principio generale a cui
anche lo Stato italiano dovrà uniformarsi. E potrebbe
determinare il recupero dell’imposta detratta dalle società
italiane che operano nel settore medicale ed effettuano cessioni
di protesi o altro materiale verso Paesi comunitari ed
extracomunitari.
Renato Portale, Stretta sulle vendite di beni esenti, in
Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Collaboratori e soci, sotto la lente del
Fisco
Giro di vite all’utilizzo “no limits” dei collaboratori
dell’impresa familiare e spazio alle nuove tipologie
contrattuali introdotte dalla legge Biagi. L’amministrazione
finanziaria nelle attività di accertamento e di contraddittorio
con il contribuente porrà particolare attenzione ai fini della
corretta indicazione sia dei collaboratori dell’impresa
familiare sia dei soci o associati con occupazione prevalente
nell’impresa o nella società. Nuova veste, invece, per
l’asseverazione. Anche i dipendenti e i funzionari delle
associazioni di categoria abilitati al contenzioso tributario
potranno giustificare le cause che hanno determinato il mancato
adeguamento ai ricavi o compensi ovvero situazioni di incoerenza
agli indici economici determinati sulla base degli studi di
settore. E’ quanto emerge tra gli argomenti e illustrati dalla
lettura della circolare 23/E emessa ieri dall’agenzia delle
entrate che pone dei paletti rigidi ad imprese e professionisti
in Unico/Gerico 2006 nell’ottica di una intensificazione delle
attività di accertamento e contrasto all’evasione che vede gli
studi di settore in prima linea.
Marino Pacini, Collaboratori e soci, un giro di vite, in
Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 31
Non congrui, sì all’incoerenza
Indici di incoerenza utilizzabili nei confronti dei soggetti
che, sulla base di riscontri riferiti ai dati per l’applicazione
degli studi, risultino effettivamente non congrui. Inoltre, con
particolare riferimento ai beni strumentali lo scostamento
potrebbe essere giustificato dall’avvenuta cessione dell’unico
bene posseduto nel periodo d’imposta. Per quanto concerne le
rimanenze, un ruolo centrale sarà comunque rivestito dalla
contabilità. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23 di ieri che
illustra, in relazione al periodo di imposta 2005, gli aspetti
applicativi degli studi di settore rimandando peraltro, in buon
parte, alla circolare emanata nel 2005 e che conteneva
l’interpretazione delle novità contenute nella legge n. 311 del
2004.
Duilio Liburdi, Non congruità, incoerenza sempre, in
Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 32
Studi, correttivi congiunturali
I correttivi congiunturali e specifici limano le pretese
degli studi di settore; la corretta compilazione dei quadri
riservati al rapporto tra alcune variabili di anni diversi e
l’esposizione in sede di contraddittorio delle risultanze
ridotte degli studi potranno incidere positivamente sulla
congruità dei contribuenti; così, sarà bene compilare
attentamente il quadro X del modello per la comunicazione dei
dati e tenere d’occhio l’eventuale segnalazione di riduzioni non
calcolate da far valere in sede di contraddittorio; la circolare
delle Entrate n. 23 del 21 giugno 2006 illustra, altresì, le
principali novità introdotte per alcune attività soggette a
situazioni di crisi congiunturale. Vista la diffusa situazione
di difficoltà delle piccole e medie imprese appartenenti al
comparto manifatturiero, infatti, gli studi di settore relativi
ad alcune attività specifiche sono stati integrati con alcuni
correttivi che consentono di tener conto dell’andamento
sfavorevole della congiuntura economica; tali misure, già
previste per alcuni studi del comparto
tessile-abbigliamento-calzature e del comparto del mobile, sono
ora inserite anche negli studi relativi al comparto
dell’occhialeria e a quello dell’oreficeria e gioielleria.
Alessandro Felicioni, Congiuntura, un asso nella manica, in
Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 33
5 per mille alla ricerca scientifica
Le associazioni che fanno ricerca scientifica sono le più
gettonate dai contribuenti nella scelta del 5 per mille. E tra
il 50 e il 60% di chi ha presentato la dichiarazione dei redditi
ha indicato una preferenza. Si tratta dei primi dati riferiti da
Valeriano Canepari, presidente della consulta nazionale dei Caf,
sulla campagna del 730/2006 che continuerà, grazie alla proroga
concessa dall’amministrazione finanziaria, fino a fine mese. Il
30 giugno sarà anche la data entro cui gli enti non profit, pena
l’esclusione dal beneficio inserito da Giulio Tremonti nella
Finanziaria 2006, devono inviare la documentazione che attesti
la persistenza dei requisiti per essere iscritti nell’elenco del
terzo settore.
Antonella Gorret, 730, ricerca in testa, in Italia
Oggi, 23/06/2006, pag. 34