Venerdì 23 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Gli studi guardano al passato
Gli studi di settore guardano al passato. I risultati della revisione degli strumenti possono, infatti, essere utilizzati anche per le annualità precedenti. Le risultanze di Ge.ri.co sottoposto a monitoraggio potranno essere, dunque, usate in sede di contraddittorio per gli accertamenti da parametri. Così come gli esiti degli stessi studi di settore monitorati potranno essere fatti valere dalle imprese per le annualità precedenti al monitoraggio. Sono questi i principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 23/E del 22 giugno in tema di studi di settore (emanata, comunque, quando è oramai scaduto il termine per il versamento delle imposte senza maggiorazioni dello 0,40%). La circolare evidenzia che gli studi di settore revisionati quest’anno potranno essere utilizzati, su richiesta del contribuente, anche con riferimento agli accertamenti riguardanti periodi d’imposta precedenti al 2005. Viene, però, precisato che l’ufficio dovrà valutare, nell’ambito del contraddittorio, se il nuovo studio evoluto è in grado di rappresentare i risultati dell’impresa anche per le annualità precedenti. La circolare  sottolinea, poi, che i soggetti che esercitano più attività non comprese nello stesso studio, con almeno una di queste rientranti negli studi oggetto di evoluzione dal 2005, non sono considerati esclusi dall’obbligo di annotazione separata poiché tali studi rappresentano evoluzioni di studi di settore precedentemente in vigore.
Dario Deotto, Studi di settore con effetti sul passato, in Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 23

Dai correttivi   riduzione dei ricavi puntuali
Passi avanti verso una migliore conformazione delle presunzioni matematico-statistiche con la novità dei correttivi non automatici per un numero, per ora limitato, di studi di settore. Si tratta di un procedimento completamente diverso da quello che ha assistito le evoluzioni che hanno caratterizzato un ben più elevato numero di studi e che viene distintamente analizzato nella seconda parte della circolare n. 23 dell’Agenzia delle Entrate, diffusa ieri. La novità è rappresentata dal fatto che i correttivi non automatici, che implicano l’attivazione del contribuente, offrono l’opportunità, a determinate condizioni, di ridurre la soglia dei ricavi puntuali. Tuttavia, la limatura è potenzialmente soggetta al riscontro della sussistenza dei presupposti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Carlo Nocera, Spazio per i correttivi a richiesta, in Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 23

Auto aziendali, indetraibilità Iva censurata
Un affondo pesante per il fisco italiano, che prefigura gravi rischi di ripercussioni sul gettito. La Corte di giustizia Ue ha messo sotto accusa la normativa nazionale sull’indetraibilità dell’Iva per le autovetture aziendali che non costituiscono oggetto proprio dell’attività d’impresa. Un regime derogatorio, e dunque temporaneo, che in Italia dura invece da un quarto di secolo, come nella migliore tradizione, secondo cui nulla è più definitivo del provvisorio. Tuttavia, per la sentenza si dovrà attendere ancora qualche mese. In sostanza, in base alle conclusioni rese note ieri dall’avvocato generale, Eleanor Shartpston, nella causa Stradasfalti, contro agenzia delle Entrate di Trento i lacci che da più di 25 anni limitano il diritto alla detraibilità dell’Iva su acquisto, uso e rifornimento dei veicoli non direttamente destinati all’attività principale di un’impresa sono incompatibili con il diritto comunitario. Ovvero, con l’articolo 17 n. 7, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/Cee, che, se male applicato nella misura nazionale, consente ai contribuenti di ricalcolare il proprio debito Iva, con un immediato diritto alla detrazione. Un’ipotesi di retroattività che lo Stato italiano ha stimato in 15 miliardi di euro di rischio-esborso.
Laura Cavestri, Auto aziendali, detrazioni Iva piene, in Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 25

Beni esenti, stretta sulle vendite
Salta la detrazione Iva per le cessioni intracomunitarie di beni che sono oggetto di vendita interna e beneficiano dell’esenzione dall’imposta. Secondo l’avvocato generale della Corte Ue, qualora si riconoscesse alla società cedente il diritto a detrarre l’Iva, la società godrebbe di una posizione privilegiata rispetto alle concorrenti che operano sul mercato nazionale e non hanno questa facoltà. Inoltre, questa situazione favorirebbe la frode e incoraggerebbe le società a spostarsi in altri Stati Ue. La tesi, se troverà conferma in sede di giudizio (causa C-240/05), introdurrebbe un principio generale a cui anche lo Stato italiano dovrà uniformarsi. E potrebbe determinare il recupero dell’imposta detratta dalle società italiane che operano nel settore medicale ed effettuano cessioni di protesi o altro materiale verso Paesi comunitari ed extracomunitari.
Renato Portale, Stretta sulle vendite di beni esenti, in Il Sole 24 Ore, 23/06/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Collaboratori e soci, sotto la lente del Fisco
Giro di vite all’utilizzo “no limits” dei collaboratori dell’impresa familiare e spazio alle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla legge Biagi. L’amministrazione finanziaria nelle attività di accertamento e di contraddittorio con il contribuente porrà particolare attenzione ai fini della corretta indicazione sia dei collaboratori dell’impresa familiare sia dei soci o associati con occupazione prevalente nell’impresa o nella società. Nuova veste, invece, per l’asseverazione. Anche i dipendenti e i funzionari delle associazioni di categoria abilitati al contenzioso tributario potranno giustificare le cause che hanno determinato il mancato adeguamento ai ricavi o compensi ovvero situazioni di incoerenza agli indici economici determinati sulla base degli studi di settore. E’ quanto emerge tra gli argomenti e illustrati dalla lettura della circolare 23/E emessa ieri dall’agenzia delle entrate che pone dei paletti rigidi ad imprese e professionisti in Unico/Gerico 2006 nell’ottica di una intensificazione delle attività di accertamento e contrasto all’evasione che vede gli studi di settore in prima linea.
Marino Pacini, Collaboratori e soci, un giro di vite, in Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 31

Non congrui, sì all’incoerenza
Indici di incoerenza utilizzabili nei confronti dei soggetti che, sulla base di riscontri riferiti ai dati per l’applicazione degli studi, risultino effettivamente non congrui. Inoltre, con particolare riferimento ai beni strumentali lo scostamento potrebbe essere giustificato dall’avvenuta cessione dell’unico bene posseduto nel periodo d’imposta. Per quanto concerne le rimanenze, un ruolo centrale sarà comunque rivestito dalla contabilità. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 23 di ieri che illustra, in relazione al periodo di imposta 2005, gli aspetti applicativi degli studi di settore rimandando peraltro, in buon parte, alla circolare emanata nel 2005 e che conteneva l’interpretazione delle novità contenute nella legge n. 311 del 2004.
Duilio Liburdi, Non congruità, incoerenza sempre, in Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 32

Studi, correttivi congiunturali
I correttivi congiunturali e specifici limano le pretese degli studi di settore; la corretta compilazione dei quadri riservati al rapporto tra alcune variabili di anni diversi e l’esposizione in sede di contraddittorio delle risultanze ridotte degli studi potranno incidere positivamente sulla congruità dei contribuenti; così, sarà bene compilare attentamente il quadro X del modello per la comunicazione dei dati e tenere d’occhio l’eventuale segnalazione di riduzioni non calcolate da far valere in sede di contraddittorio; la circolare delle Entrate n. 23 del 21 giugno 2006 illustra, altresì, le principali novità introdotte per alcune attività soggette a situazioni di crisi congiunturale. Vista la diffusa situazione di difficoltà delle piccole e medie imprese appartenenti al comparto manifatturiero, infatti, gli studi di settore relativi ad alcune attività specifiche sono stati integrati con alcuni correttivi che consentono di tener conto dell’andamento sfavorevole della congiuntura economica; tali misure, già previste per alcuni studi del comparto tessile-abbigliamento-calzature e del comparto del mobile, sono ora inserite anche negli studi relativi al comparto dell’occhialeria e a quello dell’oreficeria e gioielleria.
Alessandro Felicioni, Congiuntura, un asso nella manica, in Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 33

5 per mille alla ricerca scientifica
Le associazioni che fanno ricerca scientifica sono le più gettonate dai contribuenti nella scelta del 5 per mille. E tra il 50 e il 60% di chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ha indicato una preferenza. Si tratta dei primi dati riferiti da Valeriano Canepari, presidente della consulta nazionale dei Caf, sulla campagna del 730/2006 che continuerà, grazie alla proroga concessa dall’amministrazione finanziaria, fino a fine mese. Il 30 giugno sarà anche la data entro cui gli enti non profit, pena l’esclusione dal beneficio inserito da Giulio Tremonti nella Finanziaria 2006, devono inviare la documentazione che attesti la persistenza dei requisiti per essere iscritti nell’elenco del terzo settore.
Antonella Gorret, 730, ricerca in testa, in Italia Oggi, 23/06/2006, pag. 34