Da Il Sole 24 Ore
Modifiche al decreto “salva Irap”
Le proposte di modifica al decreto legge “salva Irap” (il Dl
206/2006) dovrebbero rendere più chiare le modalità per il
versamento della maggiorazione dell’1% dell’imposta regionale
sulle attività produttive dovuta nelle Regioni in deficit sulla
spesa sanitaria. Sembra confermato che la maggiorazioni si
applichi sull’aliquota base del 4,5% per la generalità dei
contribuenti, mentre per le imprese agricole la maggiorazione
partirà dalla percentuale dell’1,9% diventando così pari al
2,9%. Resta da chiarire quali effetti producano le riduzioni di
aliquota e le esenzioni territoriali stabilite dalle Regioni.
Inoltre, per le società il cui periodo d’imposta non coincide
con l’anno solare, si attende la conferma che la maggiorazione
di aliquota riguardi il periodo d’imposta che ha inizio dal 1°
gennaio 2006. L’emendamento al decreto legge, dovrebbe poi
stabilire anche la sospensione della maggiorazione dello 0,40%
delle imposte versate entro il 20 luglio. A questo punto sembra
però superata l’ipotesi, che era stata ventilata nei giorni
scorsi, che la disapplicazione della maggiorazione riguardi
soltanto l’aumento di aliquota.
Gian Paolo Tosoni, L’acconto non dovuto si compensa con il
saldo, in Il Sole 24 Ore, 24/06/2006, pag. 23
Restyling per gli studi di settore
Restyling per la modulistica degli studi di settore. E’
questo quanto prevede la circolare 23/E del 22 giugno
dell’agenzia delle entrate. Viene rilevato che nel quadro A dei
modelli di alcuni studi è stato inserito un nuovo dato che
consente di cogliere lo stato di crisi di alcuni settori, e in
particolare le riduzione del numero dei lavoratori. Nei modelli
approvati quest’anno, è infatti prevista l’indicazione del
numero delle giornate retribuite e non effettivamente lavorate
dai dipendenti interessati da provvedimenti di sospensione
dell’attività lavorativa, come nel caso di ricorso alla Cassa o
ad altri istituti. E’ stata rivista la struttura del quadro F
sui dati contabili. In particolare, i dati relativi alla sezione
riguardante gli ulteriori elementi contabili, inserita per la
prima volta lo scorso anno, sono stati riportati all’interno del
quadro F, eliminando la relativa sezione. Tra le novità
introdotte quest’anno viene evidenziato che sono stati eliminati
i righi relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali
relative ai prodotti finiti. La circolare si sofferma, poi sulle
informazioni inserite nella nuova sezione “ulteriori elementi
contabili” del modello N sull’annotazione separata. In
particolare, il fatto che nella sezione devono essere indicati i
dati contabili riferiti all’intera attività d’impresa. Viene
precisato che i soggetti obbligati a compilare i modelli per
l’annotazione separata non devono così compilare i righi del
quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG,
SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) degli studi di settore,
in cui sono richiesti i medesimi dati.
Dario Deotto, Studi, nuovi dati nei modelli, in Il
Sole 24 Ore, 24/06/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Tassa donazioni, ok la data di
trasferimento
Ai fini dell’imposta sulle donazioni, relativamente ai beni
immobili, la base imponibile è rappresentata, per la piena
proprietà, dal valore venale in comune commercio, riferito alla
data del trasferimento, sia che le modalità di determinazione di
tale valore facciano riferimento a precedenti trasferimenti
degli stessi immobili o ad altri di analoghe caratteristiche,
sia pure che si sia fatto ricorso al criterio del reddito
capitalizzato. Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con
la sentenza n. 12596 del 26 maggio 2006, ha accolto la tesi
dell’amministrazione finanziaria ricorrente. Il caso prende le
mosse da un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del
registro di Viterbo rettificava, elevandolo, il valore di un
terreno trasferito per atto di donazione dal contribuente.
Quest’ultimo impugnava l’avviso e la Commissione tributaria
provinciale, con decisione confermata in appello, accoglieva il
ricorso.
Daniela Amendola, Tassa sulle donazioni beni immobili, si fa
valere la data di trasferimento, in Italia oggi,
24/06/2006, pag. 36
Irap, rincari più leggeri
Rincari Irap più leggeri. Nelle regioni che hanno sforato il
tetto sanitario la maggiorazione dell’1% terrà conto delle
aliquote ridotte e delle esenzioni in vigore. L’incremento,
quindi, non si applicherà all’aliquota ordinaria, ma a quella
effettivamente in vigore. E i contribuenti che, a causa della
confusione normativa, hanno deciso di versare il primo acconto
entro il 20 luglio non pagheranno la maggiorazione dello 0,40%.
E’ il contenuto della norma interpretativa alla Finanziaria 2006
che la maggioranza, con l’appoggio del governo, intende
presentare al decreto blinda Irap che sarà all’esame dell’aula
di Montecitorio il 27 giugno. Si tratta di un veicolo normativo
veloce, perché sarà convertito in legge in tempi ridotti, e
quindi avrà efficacia prima della prossima scadenza del 20
luglio.
Antonella Gorret, Deficit sanità, rincari Irap allegeriti, in
Italia oggi, 24/06/2006, pag. 38
Vicino il recupero Iva per l’auto
aziendale
Dopo il deposito delle conclusioni dell’avvocato generale,
si fa concreta, per imprese e professionisti, la prospettiva di
recuperare l’Iva sui costi d’acquisto e di esercizio delle
autovetture sacrificata, negli anni passati, per effetto di un
divieto che, per l’avvocato, è durato troppo a lungo per
risultare compatibile con la sesta direttiva. Se la sentenza
della Corte di giustizia dovesse confermare, come appare
probabile, il parere dell’avvocato, le limitazioni contenute
nell’articolo 19-bis, lettere c) e d), del dpr n. 633/72,
concernenti l’acquisizione del veicolo, le spese di impiego
riparazione, ecc. e l’acquisto dei carburanti e lubrificanti,
verrebbero a cadere. Di conseguenza, si renderebbero applicabili
i principi generali, che ricollegano il diritto e la misura
della detrazione dell’Iva all’utilizzazione per lo svolgimento
di attività che danno luogo a operazioni imponibili e
assimilate. Per gli anni pregressi la pista battuta dai
contribuenti è stata finora quella della domanda di rimborso
dell’imposta non detratta, seguita dall’impugnativa del diniego,
opposto dal fisco.
Franco Ricca, Auto aziendale, l’Iva torna a casa, in
Italia oggi, 24/06/2006, pag. 36