Sabato 24 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Modifiche al decreto “salva Irap”
Le proposte di modifica al decreto legge “salva Irap” (il Dl 206/2006) dovrebbero rendere più chiare le modalità per il versamento della maggiorazione dell’1% dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuta nelle Regioni in deficit sulla spesa sanitaria. Sembra confermato che la maggiorazioni si applichi sull’aliquota base del 4,5% per la generalità dei contribuenti, mentre per le imprese agricole la maggiorazione partirà dalla percentuale dell’1,9% diventando così pari al 2,9%. Resta da chiarire quali effetti producano le riduzioni di aliquota e le esenzioni territoriali stabilite dalle Regioni. Inoltre, per le società il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, si attende la conferma che la maggiorazione di aliquota riguardi il periodo d’imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006. L’emendamento al decreto legge, dovrebbe poi stabilire anche la sospensione della maggiorazione dello 0,40% delle imposte versate entro il 20 luglio. A questo punto sembra però superata l’ipotesi, che era stata ventilata nei giorni scorsi, che la disapplicazione della maggiorazione riguardi soltanto l’aumento di aliquota.
Gian Paolo Tosoni, L’acconto non dovuto si compensa con il saldo, in Il Sole 24 Ore, 24/06/2006, pag. 23

Restyling per gli studi di settore
Restyling per la modulistica degli studi di settore. E’ questo quanto prevede la circolare 23/E del 22 giugno dell’agenzia delle entrate. Viene rilevato che nel quadro A dei modelli di alcuni studi è stato inserito un nuovo dato che consente di cogliere lo stato di crisi di alcuni settori, e in particolare le riduzione del numero dei lavoratori. Nei modelli approvati quest’anno, è infatti prevista l’indicazione del numero delle giornate retribuite e non effettivamente lavorate dai dipendenti interessati da provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa, come nel caso di ricorso alla Cassa o ad altri istituti.   E’ stata rivista la struttura del quadro F sui dati contabili. In particolare, i dati relativi alla sezione riguardante gli ulteriori elementi contabili, inserita per la prima volta lo scorso anno, sono stati riportati all’interno del quadro F, eliminando la relativa sezione. Tra le novità introdotte quest’anno viene evidenziato che sono stati eliminati i righi relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali relative ai prodotti finiti. La circolare si sofferma, poi sulle informazioni inserite nella nuova sezione “ulteriori elementi contabili” del modello N sull’annotazione separata. In particolare, il fatto che nella sezione devono essere indicati i dati contabili riferiti all’intera attività d’impresa. Viene precisato che i soggetti obbligati a compilare i modelli per l’annotazione separata non devono così compilare i righi del quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese e TM) degli studi di settore, in cui sono richiesti i medesimi dati.
Dario Deotto, Studi, nuovi dati nei modelli, in Il Sole 24 Ore, 24/06/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Tassa donazioni, ok la data di trasferimento
Ai fini dell’imposta sulle donazioni, relativamente ai beni immobili, la base imponibile è rappresentata, per la piena proprietà, dal valore venale in comune commercio, riferito alla data del trasferimento, sia che le modalità di determinazione di tale valore facciano riferimento a precedenti trasferimenti degli stessi immobili o ad altri di analoghe caratteristiche, sia pure che si sia fatto ricorso al criterio del reddito capitalizzato. Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12596 del 26 maggio 2006, ha accolto la tesi dell’amministrazione finanziaria ricorrente. Il caso prende le mosse da un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Viterbo rettificava, elevandolo, il valore di un terreno trasferito per atto di donazione dal contribuente. Quest’ultimo impugnava l’avviso e la Commissione tributaria provinciale, con decisione confermata in appello, accoglieva il ricorso.
Daniela Amendola, Tassa sulle donazioni beni immobili, si fa valere la data di trasferimento, in Italia oggi, 24/06/2006, pag. 36

Irap, rincari più leggeri
Rincari Irap più leggeri. Nelle regioni che hanno sforato il tetto sanitario la maggiorazione dell’1% terrà conto delle aliquote ridotte e delle esenzioni in vigore. L’incremento, quindi, non si applicherà all’aliquota ordinaria, ma a quella effettivamente in vigore. E i contribuenti che, a causa della confusione normativa, hanno deciso di versare il primo acconto entro il 20 luglio non pagheranno la maggiorazione dello 0,40%. E’ il contenuto della norma interpretativa alla Finanziaria 2006 che la maggioranza, con l’appoggio del governo, intende presentare al decreto blinda Irap che sarà all’esame dell’aula di Montecitorio il 27 giugno. Si tratta di un veicolo normativo veloce, perché sarà convertito in legge in tempi ridotti, e quindi avrà efficacia prima della prossima scadenza del 20 luglio.
Antonella Gorret, Deficit sanità, rincari Irap allegeriti, in Italia oggi, 24/06/2006, pag. 38

Vicino il recupero Iva per l’auto aziendale
Dopo il deposito delle conclusioni dell’avvocato generale, si fa concreta, per imprese e professionisti, la prospettiva di recuperare l’Iva sui costi d’acquisto e di esercizio delle autovetture sacrificata, negli anni passati, per effetto di un divieto che, per l’avvocato, è durato troppo a lungo per risultare compatibile con la sesta direttiva. Se la sentenza della Corte di giustizia dovesse confermare, come appare probabile, il parere dell’avvocato, le limitazioni contenute nell’articolo 19-bis, lettere c) e d), del dpr n. 633/72, concernenti l’acquisizione del veicolo, le spese di impiego riparazione, ecc. e l’acquisto dei carburanti e lubrificanti, verrebbero a cadere. Di conseguenza, si renderebbero applicabili i principi generali, che ricollegano il diritto e la misura della detrazione dell’Iva all’utilizzazione per lo svolgimento di attività che danno luogo a operazioni imponibili e assimilate. Per gli anni pregressi la pista battuta dai contribuenti è stata finora quella della domanda di rimborso dell’imposta non detratta, seguita dall’impugnativa del diniego, opposto dal fisco.
Franco Ricca, Auto aziendale, l’Iva torna a casa, in Italia oggi, 24/06/2006, pag. 36