Da Il Sole 24 Ore
Rimborsi spese sempre tassati
La deducibilità delle spese sostenute dai professionisti è
tra gli aspetti più dibattuti dell’ordinamento tributario. La
copiosa giurisprudenza sulla materia si accompagna alla nutrita
produzione di interpretazioni che il Fisco fornisce in risposta
ai dubbi sollevati dai contribuenti. Tra i più recenti
chiarimenti delle entrate, spicca la posizione espressa dal
Fisco sui rimborsi spese dei professionisti. L’Agenzia considera
tassabili quali compensi del prestatore i rimborsi sostenuti dai
committenti. Un’interpretazione estremamente rigorosa del
trattamento fiscale dei rimborsi spese spettanti ai
professionisti. L’orientamento assunto può essere così
sintetizzato. Il lavoratore autonomo sostiene spese di viaggio,
vitto e alloggio e le addebita al committente. Il loro ammontare
deve essere assoggettato a Iva e a ritenute. Secondo l’articolo
54, comma 5 del Tuir, mentre da un lato concorrono a formare il
reddito, le spese relative a prestazioni alberghiere e di
ristorazione sono deducibili entro un determinato plafond
rappresentato dal 2% dei compensi percepiti nel periodo
d’imposta. Le spese di viaggio sono invece deducibili senza
limiti d’importo, salvo quelli previsti per l’utilizzo di
autoveicoli, così ad esempio il costo dei carburanti sarà
deducibile in misura pari al 50% del relativo ammontare ancorché
lo stesso sia integralmente tassato se addebitato al
committente.
A.Antonelli, A.Mengozzi, Rimborsi spese sempre tassati, in
Il Sole 24 Ore, 26/06/2006, pag. 33
Cassa ristretta per i dipendenti
Per i compensi ai lavoratori dipendenti viene ammesso in
deduzione quanto corrisposto nel periodo d’imposta a titolo di
retribuzione al lordo dei contributi previdenziali a carico del
dipendente e del datore di lavoro. In base a quanto disposto
dall’articolo 51, comma 1 del Tuir si riteneva che per i
professionisti si potesse tenere conto delle retribuzioni in
denaro e in natura corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno
successivo a quello cui si riferiscono. Tuttavia con la
circolare n. 54/2002 l’agenzia delle entrate ha precisato che il
cosiddetto “principio di cassa allargato” si applica
esclusivamente con riferimento alla determinazione del reddito
di lavoro dipendente e assimilato. Per effetto della limitazione
contenuta nel comma 6 le spese di vitto e alloggio per trasferte
rimborsate col sistema a più di lista sono deducibili per un
ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto
limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero.
Sui dipendenti “cassa ristretta” in Il Sole 24 Ore,
26/06/2006, pag. 33
Credito Iva serve un apposito avviso
Il disconoscimento del credito Iva sulla base di dati non
immediatamente rilevabili dalla dichiarazione, non può avvenire
direttamente con l’atto di iscrizione a ruolo, ma deve essere
accertato con apposito avviso di rettifica. Con la sentenza n.
12762/06, la Cassazione ha chiuso in questi termini una
controversia tributaria sorta tra un contribuente e l’Ufficio
Iva del capoluogo piemontese. In particolare, la vicenda trae
origine dall’impugnazione di un avviso di un avviso di mora
notificato a una persona fisica, quale socio accomandatario di
una società in accomandita semplice, nel frattempo dichiarata
fallita. A tal proposito può essere utile un parallelo
sull’Imposta regionale. Alcuni professionisti ritengono di non
avere un’autonoma organizzazione e, conseguentemente, di non
dover scontare il tributo. Dunque, accade che alcuni di essi non
dichiarino e non paghino l’imposta. In questi casi, si
tratterebbe di definire il presupposto impositivo rispetto al
caso concreto, valutazioni giuridiche che impedirebbero al Fisco
di iscrivere l’imposta direttamente a ruolo, senza un preventivo
avviso di accertamento.
Maria Grazia Strazzulla, Crediti Iva, non basta il ruolo, in
Il Sole 24 Ore, 26/06/2006, pag. 34
Da Italia Oggi
Tempi duri per gli studi
Studi di settore sempre più nella morsa dei controlli da
parte degli uffici locali. Nel mirino dell’Agenzia delle entrate
l’incoerenza agli indici di natura contabile patrimoniale e
finanziaria anche in presenza di congruità alle risultanze di
Gerico, la corretta indicazione sia dei collaboratori
dell’impresa familiare sia dei soci o associati con occupazione
prevalente nell’impresa, la verifica della sussistenza delle
condizioni previste per i correttivi inseriti negli specifici
studi di settore nonché la corretta indicazione e corrispondenza
nelle scritture contabili dei valori indicati utilizzati per
l’applicazione dei correttivi. L’amministrazione finanziaria
nelle attività di accertamento e di contraddittorio con il
contribuente porrà particolare attenzione alla corretta
compilazione dei modelli contenenti i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, ponendo dei paletti
rigidi a imprese e professionisti in Unico/Gerico 2006,
nell’ottica di una intensificazione delle attività di
accertamento e contrasto all’evasione. Le indicazioni sono
contenute nella circolare 23/E del 22 giugno 2006, con la quale
l’Agenzia delle entrate, oltre a illustrare le principali novità
intervenute in ordine all’applicazione degli studi di settore
nel periodo 2005, introduce un vero e proprio inasprimento delle
direttive agli uffici locali, chiamati oramai a controllare sul
campo la legittimità dei comportamenti dei contribuenti soggetti
agli studi di settore e by-passando sostanzialmente ogni
presunzione di stima dei ricavi dello strumento ai fini
dell’accertamento.
Enrico Cesaroni, Marino PAcini, Studi di settore con
controlli estesi, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 5
Call center a caro prezzo
La conversione dei rapporti di lavoro nei call center
costerà cara. Tanto alle società di out-sourcing, che dovranno
adeguarsi alle recenti indicazioni del ministero del lavoro,
quanto alle aziende che si avvalgono dei servizi cosiddetti in
bound e out bound: dal customer care agli help desk, dal
teleselling fino alle informazioni turistiche. Secondo le
società di outsourcing, ci sarà un raddoppio del costo del
lavoro e, di riflesso delle tariffe, mentre infatti un
lavoratore a progetto ha un costo medio all’ora di 7,50 e i
10,50 euro, per i nuovi dipendenti bisognerà sborsare almeno fra
i 15 e i 17 euro all’ora, a seconda dei livelli di inquadramento
dei contratti. Aumento dei costi che potrebbe produrre, secondo
le prime stime, almeno un raddoppio delle tariffe per i servizi
in bound.
Silvana Saturno, Call center, l’assunzione costa cara, in
Italia oggi, 26/06/2006, pag. 7
Autonomia di giudizio per il socio
Autonomia di giudizio per il socio di società di persone
nell’impugnazione dell’avviso di accertamento. Con la sentenza
della Cassazione n. 10356 dell’8 marzo 2006 viene riaffermato
l’importante principio dell’emendabilità della dichiarazione dei
redditi fino a sostenere la legittimità per il contribuente di
far valere, nel caso di errori rilevabili icto oculi commessi
dalla società nella dichiarazione del proprio reddito, anche la
mancanza di rettifica da parte dell’amministrazione di tale
errore andando tale errore ad incidere direttamente sul reddito
di partecipazione del socio. Nella sentenza si esaminava il caso
relativo a tre persone fisiche soci di una società di persone
che aveva impugnato i rispettivi avvisi di accertamento con i
quali l’ufficio imposte dirette di Treviso rettificava le
rispettive dichiarazione dei redditi elevando quelli di
partecipazione da lire 45.989.000 a lire 62.266.000 sul
presupposto che nel modello 750 presentato dalla società F sns
nel quadro L veniva indicato un reddito da ripartire tra i soci
pari a lire 186.253.000. I ricorsi essendo basati sul
presupposto di errore commesso dalla società venivano in un
primo momento accolti, salvo poi essere smentiti in appello
dalla commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza
n. 78/12/99, essendo stato gli errori non puramente formali e
quindi non emendabili d’ufficio, ma solo su istanza della
società.
Franco Pau, Accertamenti, difesa in autonomia, in
Italia oggi, 26/06/2006, pag. 12
La contabilità incontra la rivalutazione
Le regole contabili incontrano la rivalutazione. Per
individuare i beni rivalutabili, per verificare l’importo
massimo attribuibile agli stessi, per non sbagliare
nell’evidenziare la rivalutazione nei bilanci il richiamo alle
norme contabili è non solo opportuno ma necessario. Ora dopo gli
interventi di Assonime con la circolare del 12 giugno 2006 e
dell’Agenzia delle entrate con la circolare del 13 giugno 206
sono venuti meno, anche se con ritardo, i maggiori dubbi che
impedivano spesso un coerente esame del provvedimento. In primo
luogo l’individuazione delle poste rivalutabili fa necessario
riferimento alle classificazioni di bilancio. La rivalutazione è
applicabile alle: immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e
non, quali per esempio gli immobili, i beni mobili iscritti in
pubblici registri, gli impianti e i macchinari, le attrezzature
industriali e commerciali; immobilizzazioni immateriali,
costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente
tutelati quali, per esempio, i diritti di utilizzazione delle
opere dell’ingegno, i diritti di brevetti industriale, i diritti
di concessione, licenze, marchi, altri diritti simili;
partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in
società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
Franco Cornaggia, Norberto Villa, Rivalutazioni, passaggio
obbligato, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 20