Lunedì 26 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rimborsi spese sempre tassati
La deducibilità delle spese sostenute dai professionisti è tra gli aspetti più dibattuti dell’ordinamento tributario. La copiosa giurisprudenza sulla materia si accompagna alla nutrita produzione di interpretazioni che il Fisco fornisce in risposta ai dubbi sollevati dai contribuenti. Tra i più recenti chiarimenti delle entrate, spicca la posizione espressa dal Fisco sui rimborsi spese dei professionisti. L’Agenzia considera tassabili quali compensi del prestatore i rimborsi sostenuti dai committenti. Un’interpretazione estremamente rigorosa del trattamento fiscale dei rimborsi spese spettanti ai professionisti. L’orientamento assunto può essere così sintetizzato. Il lavoratore autonomo sostiene spese di viaggio, vitto e alloggio e le addebita al committente. Il loro ammontare deve essere assoggettato a Iva e a ritenute. Secondo l’articolo 54, comma 5 del Tuir, mentre da un lato concorrono a formare il reddito, le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili entro un determinato plafond rappresentato dal 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le spese di viaggio sono invece deducibili senza limiti d’importo, salvo quelli previsti per l’utilizzo di autoveicoli, così ad esempio il costo dei carburanti sarà deducibile in misura pari al 50% del relativo ammontare ancorché lo stesso sia integralmente tassato se addebitato al committente.
A.Antonelli, A.Mengozzi, Rimborsi spese sempre tassati, in Il Sole 24 Ore, 26/06/2006, pag. 33

Cassa ristretta per i dipendenti
Per i compensi ai lavoratori dipendenti viene ammesso in deduzione quanto corrisposto nel periodo d’imposta a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro. In base a quanto disposto dall’articolo 51, comma 1 del Tuir si riteneva che per i professionisti si potesse tenere conto delle retribuzioni in denaro e in natura corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Tuttavia con la circolare n. 54/2002 l’agenzia delle entrate ha precisato che il cosiddetto “principio di cassa allargato” si applica esclusivamente con riferimento alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato. Per effetto della limitazione contenuta nel comma 6 le spese di vitto e alloggio per trasferte rimborsate col sistema a più di lista sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro; il predetto limite è elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero.
Sui dipendenti “cassa ristretta” in Il Sole 24 Ore, 26/06/2006, pag. 33

Credito Iva serve un apposito avviso
Il disconoscimento del credito Iva sulla base di dati non immediatamente rilevabili dalla dichiarazione, non può avvenire direttamente con l’atto di iscrizione a ruolo, ma deve essere accertato con apposito avviso di rettifica. Con la sentenza n. 12762/06, la Cassazione ha chiuso in questi termini una controversia tributaria sorta tra un contribuente e l’Ufficio Iva del capoluogo piemontese. In particolare, la vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di un avviso di mora notificato a una persona fisica, quale socio accomandatario di una società in accomandita semplice, nel frattempo dichiarata fallita. A tal proposito può essere utile un parallelo sull’Imposta regionale. Alcuni professionisti ritengono di non avere un’autonoma organizzazione e, conseguentemente, di non dover scontare il tributo. Dunque, accade che alcuni di essi non dichiarino e non paghino l’imposta. In questi casi, si tratterebbe di definire il presupposto impositivo rispetto al caso concreto, valutazioni giuridiche che impedirebbero al Fisco di iscrivere l’imposta direttamente a ruolo, senza un preventivo avviso di accertamento.
Maria Grazia Strazzulla, Crediti Iva, non basta il ruolo, in Il Sole 24 Ore, 26/06/2006, pag. 34

Da Italia Oggi

Tempi duri per gli studi
Studi di settore sempre più nella morsa dei controlli da parte degli uffici locali. Nel mirino dell’Agenzia delle entrate l’incoerenza agli indici di natura contabile patrimoniale e finanziaria anche in presenza di congruità alle risultanze di Gerico, la corretta indicazione sia dei collaboratori dell’impresa familiare sia dei soci o associati con occupazione prevalente nell’impresa, la verifica della sussistenza delle condizioni previste per i correttivi inseriti negli specifici studi di settore nonché la corretta indicazione e corrispondenza nelle scritture contabili dei valori indicati utilizzati per l’applicazione dei correttivi. L’amministrazione finanziaria nelle attività di accertamento e di contraddittorio con il contribuente porrà particolare attenzione alla corretta compilazione dei modelli contenenti i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ponendo dei paletti rigidi a imprese e professionisti in Unico/Gerico 2006, nell’ottica di una intensificazione delle attività di accertamento e contrasto all’evasione. Le indicazioni sono contenute nella circolare 23/E del 22 giugno 2006, con la quale l’Agenzia delle entrate, oltre a illustrare le principali novità intervenute in ordine all’applicazione degli studi di settore nel periodo 2005, introduce un vero e proprio inasprimento delle direttive agli uffici locali, chiamati oramai a controllare sul campo la legittimità dei comportamenti dei contribuenti soggetti agli studi di settore e by-passando sostanzialmente ogni presunzione di stima dei ricavi dello strumento ai fini dell’accertamento.
Enrico Cesaroni, Marino PAcini, Studi di settore con controlli estesi, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 5

Call center a caro prezzo
La conversione dei rapporti di lavoro nei call center costerà cara. Tanto alle società di out-sourcing, che dovranno adeguarsi alle recenti indicazioni del ministero del lavoro, quanto alle aziende che si avvalgono dei servizi cosiddetti in bound e out bound: dal customer care agli help desk, dal teleselling fino alle informazioni turistiche. Secondo le società di outsourcing, ci sarà un raddoppio del costo del lavoro e, di riflesso delle tariffe, mentre infatti un lavoratore a progetto ha un costo medio all’ora di 7,50 e i 10,50 euro, per i nuovi dipendenti bisognerà sborsare almeno fra i 15 e i 17 euro all’ora, a seconda dei livelli di inquadramento dei contratti. Aumento dei costi che potrebbe produrre, secondo le prime stime, almeno un raddoppio delle tariffe per i servizi in bound.
Silvana Saturno, Call center, l’assunzione costa cara, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 7

Autonomia di giudizio per il socio
Autonomia di giudizio per il socio di società di persone nell’impugnazione dell’avviso di accertamento. Con la sentenza della Cassazione n. 10356 dell’8 marzo 2006 viene riaffermato l’importante principio dell’emendabilità della dichiarazione dei redditi fino a sostenere la legittimità per il contribuente di far valere, nel caso di errori rilevabili icto oculi commessi dalla società nella dichiarazione del proprio reddito, anche la mancanza di rettifica da parte dell’amministrazione di tale errore andando tale errore ad incidere direttamente sul reddito di partecipazione del socio. Nella sentenza si esaminava il caso relativo a tre persone fisiche soci di una società di persone che aveva impugnato i rispettivi avvisi di accertamento con i quali l’ufficio imposte dirette di Treviso rettificava le rispettive dichiarazione dei redditi elevando quelli di partecipazione da lire 45.989.000 a lire 62.266.000 sul presupposto che nel modello 750 presentato dalla società F sns nel quadro L veniva indicato un reddito da ripartire tra i soci pari a lire 186.253.000. I ricorsi essendo basati sul presupposto di errore commesso dalla società venivano in un primo momento accolti, salvo poi essere smentiti in appello dalla commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 78/12/99, essendo stato gli errori non puramente formali e quindi non emendabili d’ufficio, ma solo su istanza della società.
Franco Pau, Accertamenti, difesa in autonomia, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 12

La contabilità incontra la rivalutazione
Le regole contabili incontrano la rivalutazione. Per individuare i beni rivalutabili, per verificare l’importo massimo attribuibile agli stessi, per non sbagliare nell’evidenziare la rivalutazione nei bilanci il richiamo alle norme contabili è non solo opportuno ma necessario. Ora dopo gli interventi di Assonime con la circolare del 12 giugno 2006 e dell’Agenzia delle entrate con la circolare del 13 giugno 206 sono venuti meno, anche se con ritardo, i maggiori dubbi che impedivano spesso un coerente esame del provvedimento. In primo luogo l’individuazione delle poste rivalutabili fa necessario riferimento alle classificazioni di bilancio. La rivalutazione è applicabile alle: immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, quali per esempio gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali; immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati quali, per esempio, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di brevetti industriale, i diritti di concessione, licenze, marchi, altri diritti simili; partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Franco Cornaggia, Norberto Villa, Rivalutazioni, passaggio obbligato, in Italia oggi, 26/06/2006, pag. 20