Da Il Sole 24 Ore
Super Irap, salve le esenzioni
Oggi arriva in aula alla Camera la proposta di emendamento
della maggioranza per mettere ordine nella vicenda dell’acconto
Irap, per le sei regioni che hanno sforato nei conti della
sanità. Con una versione mite dell’aumento delle aliquote
(crescono quelle reali) e con lo sconto sulla maggiorazione per
chi versa entro il 20 luglio. Sul Dl oggi si comincia con la
relazione e la discussione generale. Il testo dell’emendamento
innanzitutto ufficializza il termine del 30 giugno per la
verifica del piano di rientro da parte delle regioni fuori
regola con i conti, che altrimenti non avrebbe nessuna copertura
legislativa. Quindi il rientro della Liguria viene ufficialmente
sancito. La norma si limita però, al 2006. Quindi per l’anno
prossimo una sistemazione del meccanismo andrà probabilmente
pensata di nuovo. Magari individuando le modalità per cui ai
contribuenti sia data per tempo certezza dell’aumento.
L’emendamento precisa che la maggiorazione dell’Irap è fissata
nella misura di un punto percentuale da applicare sulla aliquota
ordinaria o ridotta. Dunque, l’aliquota ridotta dell’1,9%
prevista per il settore agricolo aumenta al 2,9%. La
maggiorazione dell’1% si applica anche in presenza di aliquota
ridotta e dovrebbe riguardare anche il caso in cui una riduzione
è stata introdotta dalle regioni. L’emendamento fa salvi i
regimi di esenzione.
A. Criscione – G. P. Tosoni, La super-Irap salva le
esenzioni, in Il Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 27
Onlus straniere, apertura delle Entrate
La sfida per la trasparenza e per il controllo del settore
non profit si allarga agli enti di diritto straniero. La
circolare 24/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate fa marcia
indietro rispetto alla precedente interpretazione del Dlgs
460/97 e precisa che non c’è una preclusione assoluta al
riconoscimento della qualifica di Onlus per gli enti di diritto
straniero. Questa apertura potrebbe presentare, però, nuovi nodi
da sciogliere nella complessa rete dei controlli sugli oltre
230mila enti non commerciali: innanzitutto, i requisiti previsti
dal Dlgs 460/97 per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus devono
essere fissati nello statuto o nell’atto costitutivo
dell’organizzazione. In secondo luogo, sarà necessario
monitorare con attenzione la raccolta e l’eventuale passaggio di
denaro attraverso le organizzazioni non profit, dall’Italia
all’estero.
Valentina Melis, Spazio alle Onlus straniere, in Il
Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 28
Uic, reati con obbligo di segnalazione
I reati tributari possono costituire presupposto per
l’obbligo di segnalazione, a carico dei professionisti, in
materia di antiriciclaggio. Lo ha specificato l’Ufficio italiano
cambi che, il 21 giugno, ha integrato il provvedimento 24
febbraio 2006, nella parte relativa ai Professionisti. Al punto
21 del chiarimento l’Uic risolve in senso positivo il quesito
circa la sussistenza dell’obbligo, richiamando i reati degli
articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 74/2000. Per le due
ultime fattispecie occorre sia superata la relativa soglia
quantitativa di punibilità. L’Uic non fornisce una dettagliata
motivazione e si limita a dire che il professionista deve aver
maturato il sospetto che il denaro o le altre utilità oggetto
dell’operazione richiesta dal cliente possano provenire dai
delitti di cui agli articoli 648-bis e ter del Codice penale. La
soluzione dell’Uic si allinea, dunque, a quella di Bankitalia.
Angela Manganaro, Dai reati scatta la segnalazione, in
Il Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 31
Da Italia Oggi
Fiduciarie, risero garantito
L’Ufficio Italiano Cambi esclude l’obbligo a carico della
società fiduciaria di comunicare al professionista il nome del
cliente per conto del quale la fiduciaria opera. E’ quanto
emerge dalla lettura del provvedimento del 21 giugno con il
quale l’Uic precisa, rispondendo alla richiesta fatta da
Assofiduciaria, che nel caso in cui il cliente del
professionista sia una società fiduciaria, ai fini
antiriciclaggio dovrò essere identificata soltanto la società
fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del
quale la fiduciaria opera. Il dubbio nasceva dalla previsione
contenuta nel Provvedimento dell’Uic del 24 febbraio scorso,
dell’esistenza dell’obbligo a carico del professionista di
identificare i clienti ed i soggetti per conto dei quali operano
in relazione al compimento di determinate prestazioni
professionali. Tale obbligo portava con sé qualche dubbio
applicativo in ordine al comportamento al quale il
professionista doveva attenersi ogni qualvolta il cliente che
richiedesse la prestazione professionale fosse una società.
Fabrizio Vedana, Società fiduciarie. Riserbo garantito,
in Italia Oggi, 27/06/2006, pag. 30
Rimborsi Iva, chiamata per i non residenti
Scade venerdì 30 giugno il termine per la presentazione
della domanda di rimborso dell’Iva pagata nel 2005 dai soggetti
passivi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono
registrati. Il termine, secondo l’amministrazione finanziaria e
la prevalente giurisprudenza di cassazione, è perentorio. I
soggetti esteri che intendono chiedere il rimborso dell’Iva
pagata in Italia devono presentare la domanda al centro
Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni
di riferimento, emanate in attuazione della normativa
comunitaria contenuta nell’ottava e nella tredicesima direttiva,
sono stabilite nell’art. 38-ter del dpr 633/72 e nel dm 20 magio
1982. I soggetti stabiliti in altri paesi membri possono
chiedere, in base alle citate disposizioni, il rimborso
dell’imposta relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o
acquistati in Italia; sono pertanto esclusi gli acquisti di beni
immobili, la cui imposta può essere recuperata, sussistendo i
presupposti, solo mediante la detrazione in dichiarazione
annuale.
Franco Ricca, Rimborsi Iva al 30/6, in Italia Oggi,
27/06/2006, pag. 34
Spese mediche, detrazione libera
Le spese mediche sostenute per un figlio a carico non devono
necessariamente essere detratte dai redditi di entrambi i
genitori, anche se lavorano tutti e due. Possono essere
considerate solo per chi, per esempio, le ha sostenute. E’
quanto ha affermato dalla Corte di cassazione che, con la
sentenza n. 14021 del 16 giugno 2006, ha accolto il ricorso del
contribuente e sposato la tesi secondo cui non esiste nessuna
norma che obbliga a dividere fra i genitori le spese mediche per
i figli minori. In altre parole non c’è un obbligo di
suddivisione fra i coniugi delle spese sostenute per un figlio
minore se un genitore dichiara, nell’apposito quadro P, di
averle interamente pagate. La lite nasce da una cartella
esattoriale notificata a un contribuente che, insieme alla
moglie, aveva una figlia minore a carico. L’iscrizione a ruolo
era avvenuta in quanto l’errore c consisteva nell’aver, uno dei
genitori, detratto interamente le spese mediche della bambina,
nonostante entrambe si occupassero del suo sostentamento.
Debora Alberici, Spese mediche, senza suddivisioni, in
Italia Oggi, 27/06/2006, pag. 35