Martedì 27 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Super Irap, salve le esenzioni
Oggi arriva in aula alla Camera la proposta di emendamento della maggioranza per mettere ordine nella vicenda dell’acconto Irap, per le sei regioni che hanno sforato nei conti della sanità. Con una versione mite dell’aumento delle aliquote (crescono quelle reali) e con lo sconto sulla maggiorazione per chi versa entro il 20 luglio. Sul Dl oggi si comincia con la relazione e la discussione generale. Il testo dell’emendamento innanzitutto ufficializza il termine del 30 giugno per la verifica del piano di rientro da parte delle regioni fuori regola con i conti, che altrimenti non avrebbe nessuna copertura legislativa. Quindi il rientro della Liguria viene ufficialmente sancito. La norma si limita però, al 2006. Quindi per l’anno prossimo una sistemazione del meccanismo andrà probabilmente pensata di nuovo. Magari individuando le modalità per cui ai contribuenti sia data per tempo certezza dell’aumento. L’emendamento precisa che la maggiorazione dell’Irap è fissata nella misura di un punto percentuale da applicare sulla aliquota ordinaria o ridotta. Dunque, l’aliquota ridotta dell’1,9% prevista per il settore agricolo aumenta al 2,9%. La maggiorazione dell’1% si applica anche in presenza di aliquota ridotta e dovrebbe riguardare anche il caso in cui una riduzione è stata introdotta dalle regioni. L’emendamento fa salvi i regimi di esenzione.
A. Criscione – G. P. Tosoni, La super-Irap salva le esenzioni, in Il Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 27

Onlus straniere, apertura delle Entrate
La sfida per la trasparenza e per il controllo del settore non profit si allarga agli enti di diritto straniero. La circolare 24/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate fa marcia indietro rispetto alla precedente interpretazione del Dlgs 460/97 e precisa che non c’è una preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di Onlus per gli enti di diritto straniero. Questa apertura potrebbe presentare, però, nuovi nodi da sciogliere nella complessa rete dei controlli sugli oltre 230mila enti non commerciali: innanzitutto, i requisiti previsti dal Dlgs 460/97 per l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus devono essere fissati nello statuto o nell’atto costitutivo dell’organizzazione. In secondo luogo, sarà necessario monitorare con attenzione la raccolta e l’eventuale passaggio di denaro attraverso le organizzazioni non profit, dall’Italia all’estero.
Valentina Melis, Spazio alle Onlus straniere, in Il Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 28

Uic, reati con obbligo di segnalazione
I reati tributari possono costituire presupposto per l’obbligo di segnalazione, a carico dei professionisti, in materia di antiriciclaggio. Lo ha specificato l’Ufficio italiano cambi che, il 21 giugno, ha integrato il provvedimento 24 febbraio 2006, nella parte relativa ai Professionisti. Al punto 21 del chiarimento l’Uic risolve in senso positivo il quesito circa la sussistenza dell’obbligo, richiamando i reati degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 74/2000. Per le due ultime fattispecie occorre sia superata la relativa soglia quantitativa di punibilità. L’Uic non fornisce una dettagliata motivazione e si limita a dire che il professionista deve aver maturato il sospetto che il denaro o le altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli articoli 648-bis e ter del Codice penale. La soluzione dell’Uic si allinea, dunque, a quella di Bankitalia.
Angela Manganaro, Dai reati scatta la segnalazione, in Il Sole 24 Ore, 27/06/2006, pag. 31

Da Italia Oggi

Fiduciarie, risero garantito
L’Ufficio Italiano Cambi esclude l’obbligo a carico della società fiduciaria di comunicare al professionista il nome del cliente per conto del quale la fiduciaria opera. E’ quanto emerge dalla lettura del provvedimento del 21 giugno con il quale l’Uic precisa, rispondendo alla richiesta fatta da Assofiduciaria, che nel caso in cui il cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrò essere identificata soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera. Il dubbio nasceva dalla previsione contenuta nel Provvedimento dell’Uic del 24 febbraio scorso, dell’esistenza dell’obbligo a carico del professionista di identificare i clienti ed i soggetti per conto dei quali operano in relazione al compimento di determinate prestazioni professionali. Tale obbligo portava con sé qualche dubbio applicativo in ordine al comportamento al quale il professionista doveva attenersi ogni qualvolta il cliente che richiedesse la prestazione professionale fosse una società.
Fabrizio Vedana, Società fiduciarie. Riserbo garantito, in Italia Oggi, 27/06/2006, pag. 30

Rimborsi Iva, chiamata per i non residenti
Scade venerdì 30 giugno il termine per la presentazione della domanda di rimborso dell’Iva pagata nel 2005 dai soggetti passivi in uno stato membro diverso da quello nel quale sono registrati. Il termine, secondo l’amministrazione finanziaria e la prevalente giurisprudenza  di cassazione, è perentorio. I soggetti esteri che intendono chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia devono presentare la domanda al centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Le disposizioni di riferimento, emanate in attuazione della normativa comunitaria contenuta nell’ottava e nella tredicesima direttiva, sono stabilite nell’art. 38-ter del dpr 633/72 e nel dm 20 magio 1982. I soggetti stabiliti in altri paesi membri possono chiedere, in base alle citate disposizioni, il rimborso dell’imposta relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati in Italia; sono pertanto esclusi gli acquisti di beni immobili, la cui imposta può essere recuperata, sussistendo i presupposti, solo mediante la detrazione in dichiarazione annuale.
Franco Ricca, Rimborsi Iva al 30/6, in Italia Oggi, 27/06/2006, pag. 34

Spese mediche, detrazione libera
Le spese mediche sostenute per un figlio a carico non devono necessariamente essere detratte dai redditi di entrambi i genitori, anche se lavorano tutti e due. Possono essere considerate solo per chi, per esempio, le ha sostenute. E’ quanto ha affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14021 del 16 giugno 2006, ha accolto il ricorso del contribuente e sposato la tesi secondo cui non esiste nessuna norma che obbliga a dividere fra i genitori le spese mediche per i figli minori. In altre parole non c’è un obbligo di suddivisione fra i coniugi delle spese sostenute per un figlio minore se un genitore dichiara, nell’apposito quadro P, di averle interamente pagate. La lite nasce da una cartella esattoriale notificata a un contribuente che, insieme alla moglie, aveva una figlia minore a carico. L’iscrizione a ruolo era avvenuta in quanto l’errore c consisteva nell’aver, uno dei genitori, detratto interamente le spese mediche della bambina, nonostante entrambe si occupassero del suo sostentamento.
Debora Alberici, Spese mediche, senza suddivisioni, in Italia Oggi, 27/06/2006, pag. 35