Mercoledì 28 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Imputazione provvigione, il Fisco chiarisce
Con la risoluzione n. 115/E dell’8 agosto 2005, l’agenzia delle Entrate ha fissato un orientamento innovativo: è la firma del contratto sulle provvigioni a fissare la competenza. L’orientamento delle Entrate ha tenuto conto dell’articolo 109, comma 2, del tuir e dell’articolo 1742 del Codice civile. Gli intermediari e i loro preponenti devono quindi imputare le provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale è stato concluso il contratto di vendita. Un orientamento che entra in crisi quando il contratto di vendita e la consegna dei beni non avvengono nello stesso periodo di imposta. I dubbi sono sorti in relazione ai contratti conclusi a fine anno. In questi casi, infatti, la consegna dei beni e la registrazione dei ricavi avvengono nell’esercizio successivo. I chiarimenti delle Entrate sono arrivati con la risposta all’interpello n. 954-87316 del 22 giugno 2006. L’Agenzia ha stabilito che, se la conclusione del contratto e la consegna dei beni non coincidono, il principio di correlazione prevale su quello di competenza. Il preponente, quindi, deve procedere alla deduzione della provvigione passiva pagata all’agente non nel periodo di conclusione del contratto di vendita, ma in quello dell’effettiva consegna dei beni e della registrazione dei ricavi.
A. Antonelli – A. Dalmonte, Agenti, il Fisco aggiusta il tiro, in Il Sole 24 Ore, 28/06/2006, pag. 29

Dividend washing senza certezze
Stacco cedola ancora senza certezze, nonostante gli ultimi interventi ministeriali. L’indicazione arrivata da Assonime, con la circolare n. 28 di ieri. Secondo Assonime manca il chiarimento definitivo sull’eventuale estensione dell’indeducibilità delle minusvalenze a operazioni in cui il primo cedente non ha usufruito della Pex. Assonime evidenzia che il generico tenore della disposizione di contrasto al dividend washing, lascia aperto un dubbio di fondo sulla portata della norma e cioè se essa si applichi per il solo fatto che nei 36 mesi avvengano le tre operazioni ivi previste (acquisto, incasso dividendi, rivendita dei titoli), ovvero se la stessa riguardi solo le fattispecie che presentano caratteristiche elusive, e dunque i casi in cui le partecipazioni provengano da un dante causa cha ha usufruito della Pex. L’associazione ricorda come questa seconda impostazione sia quella  che meglio risponde alla struttura delle norme, offrendo altresì ai contribuenti opportune forme di tutela per evitare di subire ingiustificate limitazioni nella deduzione delle minusvalenze. Sul punto, la circolare delle Entrate n. 21/E/2006, pur lasciando intendere che la norma in questione muove da esigenze antielusive, non fornisce alcuna risposta ufficiale.
Luca Gaiani, Sul dividend washing restano le incertezze, in Il Sole 24 Ore, 28/06/2006, pag. 29

Anche le donazioni sono rivalutabili
Donazioni di quote al test della rivalutazione. In vista della scadenza del 30 giugno, prevista per la perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva, ci si interroga sull’impatto dei trasferimenti gratuiti avvenuti in questi mesi, sul possibile affrancamento da parte dei donanti, per incrementare il valore fiscale in capo ai donatari. L’articolo 11-quaterdecies del decreto legge 203/05 consente, fino al prossimo 30 giugno, di avvalersi delle norme previste dalla legge 448/01, per rideterminare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate, possedute, alla data del 1° gennaio 2005, da privati non imprenditori. Secondo la tesi dell’agenzia delle Entrate, in caso di partecipazioni acquisite a seguito di donazioni intervenute dopo il 1° gennaio 2005, non è consentito ai donatari di avvalersi della rivalutazione, perchè gli stessi non erano possessori dei titoli in quella data. L’Agenzia non si è invece pronunciata sulla possibilità che la rideterminazione sia operata, nei termini di legge, dal donante, che era possessore delle quote alla data di riferimento, anche se non lo è più al momento dell’affrancamento. L’operazione sarebbe finalizzata a trasferire ai donatari il maggior valore della perizia, in forza del principio enunciato nell’articolo 68 del Tuir.
Luca Gaiani, Donazioni rivalutabili, in Il Sole 24 Ore, 28/06/2006, pag. 29

Da Italia Oggi

Troppo estesa la norma antielusiva
Troppo estesa la norma antielusiva sul dividend washing; l’allargamento non solo alle partecipazioni esenti ma anche a quelle che hanno scontato l’imposta sostitutiva del 12,5% rischia di stravolgere le finalità della disposizione colpendo indiscriminatamente tutti i contribuenti. E’ questa la critica che l’Assonime rivolge, con propria circolare n. 28 del 27 giugno 2006, all’impostazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la propria circolare n. 21 del 14 giugno scorso, corroborata dalla risposta all’interrogazione parlamentare della stessa data. L’Assonime sottolinea innanzitutto che la norma non chiarisce se l’indeducibilità delle minusvalenze scatti sempre o solo nel caso in cui l’originario cedente abbia, a sua volta, goduto del regime di detassazione delle plusvalenze. Secondo la circolare è preferibile l’impostazione più restrittiva volta a punire solo i comportamenti che in effetti abbiano dato vita as arbitraggi. In tal modo l’indeducibilità scatterebbe solo se l’originario cedente ha fruito della detassazione sulle plusvalenze, mentre nessun recupero dovrebbe essere fatto nel caso in cui le partecipazioni acquisite con il dividendo non abbiano dato origine a plusvalenze esenti per il cedente. Anzi, l’Assonime sottolinea anche la possibilità di ricorrere al comma 8 dell’articolo 37-bis per l’eventuale disapplicazione della norma in questione.
Antielusione troppo estesa per il dividend washing, in Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 30

Credito d’imposta sprint per la prima casa
Credito di imposta sprint per la prima casa. Lo sconto Irpef derivante dal riacquisto dell’abitazione principale è fruibile nello stesso anno in cui si realizza la transazione se il contribuente versa nei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Possibilità di rate ridotte per la detrazione del 41% se l’erede dell’immobile interessato dai lavori è ultraottuagenario. Rimane confermato, quindi il principio secondo cui il raggiungimento dell’età costituisce il termine iniziale a partire dal quale può essere attivata la più favorevole ripartizione delle rate, da dieci a tre, a condizione che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Infine, ammessa la detrazione del 41% per i condizionatori a pompa di calore che rientrano nella tipologia delle spese ammissibili per risparmio energetico. Sono questi gli spunti più utili e interessanti forniti dal call center dell’Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi dei contribuenti.
Sergio Mazzei, Prima casa, credito d’imposta sprint, in Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 32

Confermati gli sgravi per la mobilità
Sgravi contributivi confermati anche con cambio qualifica. Il passaggio del lavoratore a un diverso inquadramento professionale, rispetto a quello originario ( di assunzione), non preclude al datore di lavoro di continuare a beneficiare degli incentivi previsti per le assunzioni di soggetti iscritti nelle liste di mobilità (lege n. 223/1991). In caso contrario, si realizzerebbe un trattamento sfavorevole per i lavoratori con riferimento ai possibili avanzamenti di carriera. E’ questo quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 1066 di ieri.
Daniele Circoli, Mobilità, sgravi confermati, in Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 36

Limite a 70 ani per i dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono cumulare la facoltà di restare in servizio fino a 70 anni e il beneficio di permanenza al lavoro (tre o cinque anni) se perseguitati politici antifascisti o razziali. E’ questo quanto precisa, tra l’altro, l’Inpdap nella circolare n. 13 del 26 giugno 2006, rappresentando le novità introdotte dalla legge n.51/2006 e dalla legge n. 311/2004. La legge n. 96/1955 riconosce ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguiti politici o razziali la facoltà di richiedere all’amministrazione di appartenenza di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo. La legge n. 51/2006 ha esteso il predetto periodo a cinque anni, fermo restando la possibilità di applicare l’articolo 16 del dlgs n. 503/1992. Norma che, a tutti i dipendenti pubblici, riconosce la facoltà di rimanere in servizio per due anni, con copertura contributiva.
Carla De Lellis, Dipendenti, limite d’età a 70 anni, in Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 36