Da Il Sole 24 Ore
Imputazione provvigione, il Fisco
chiarisce
Con la risoluzione n. 115/E dell’8 agosto 2005, l’agenzia
delle Entrate ha fissato un orientamento innovativo: è la firma
del contratto sulle provvigioni a fissare la competenza.
L’orientamento delle Entrate ha tenuto conto dell’articolo 109,
comma 2, del tuir e dell’articolo 1742 del Codice civile. Gli
intermediari e i loro preponenti devono quindi imputare le
provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale è
stato concluso il contratto di vendita. Un orientamento che
entra in crisi quando il contratto di vendita e la consegna dei
beni non avvengono nello stesso periodo di imposta. I dubbi sono
sorti in relazione ai contratti conclusi a fine anno. In questi
casi, infatti, la consegna dei beni e la registrazione dei
ricavi avvengono nell’esercizio successivo. I chiarimenti delle
Entrate sono arrivati con la risposta all’interpello n.
954-87316 del 22 giugno 2006. L’Agenzia ha stabilito che, se la
conclusione del contratto e la consegna dei beni non coincidono,
il principio di correlazione prevale su quello di competenza. Il
preponente, quindi, deve procedere alla deduzione della
provvigione passiva pagata all’agente non nel periodo di
conclusione del contratto di vendita, ma in quello
dell’effettiva consegna dei beni e della registrazione dei
ricavi.
A. Antonelli – A. Dalmonte, Agenti, il Fisco aggiusta il
tiro, in Il Sole 24 Ore, 28/06/2006, pag. 29
Dividend washing senza certezze
Stacco cedola ancora senza certezze, nonostante gli ultimi
interventi ministeriali. L’indicazione arrivata da Assonime, con
la circolare n. 28 di ieri. Secondo Assonime manca il
chiarimento definitivo sull’eventuale estensione dell’indeducibilità
delle minusvalenze a operazioni in cui il primo cedente non ha
usufruito della Pex. Assonime evidenzia che il generico tenore
della disposizione di contrasto al dividend washing, lascia
aperto un dubbio di fondo sulla portata della norma e cioè se
essa si applichi per il solo fatto che nei 36 mesi avvengano le
tre operazioni ivi previste (acquisto, incasso dividendi,
rivendita dei titoli), ovvero se la stessa riguardi solo le
fattispecie che presentano caratteristiche elusive, e dunque i
casi in cui le partecipazioni provengano da un dante causa cha
ha usufruito della Pex. L’associazione ricorda come questa
seconda impostazione sia quella che meglio risponde alla
struttura delle norme, offrendo altresì ai contribuenti
opportune forme di tutela per evitare di subire ingiustificate
limitazioni nella deduzione delle minusvalenze. Sul punto, la
circolare delle Entrate n. 21/E/2006, pur lasciando intendere
che la norma in questione muove da esigenze antielusive, non
fornisce alcuna risposta ufficiale.
Luca Gaiani, Sul dividend washing restano le incertezze, in
Il Sole 24 Ore, 28/06/2006, pag. 29
Anche le donazioni sono rivalutabili
Donazioni di quote al test della rivalutazione. In vista
della scadenza del 30 giugno, prevista per la perizia e il
versamento dell’imposta sostitutiva, ci si interroga
sull’impatto dei trasferimenti gratuiti avvenuti in questi mesi,
sul possibile affrancamento da parte dei donanti, per
incrementare il valore fiscale in capo ai donatari. L’articolo
11-quaterdecies del decreto legge 203/05 consente, fino al
prossimo 30 giugno, di avvalersi delle norme previste dalla
legge 448/01, per rideterminare il valore fiscale delle
partecipazioni non quotate, possedute, alla data del 1° gennaio
2005, da privati non imprenditori. Secondo la tesi dell’agenzia
delle Entrate, in caso di partecipazioni acquisite a seguito di
donazioni intervenute dopo il 1° gennaio 2005, non è consentito
ai donatari di avvalersi della rivalutazione, perchè gli stessi
non erano possessori dei titoli in quella data. L’Agenzia non si
è invece pronunciata sulla possibilità che la rideterminazione
sia operata, nei termini di legge, dal donante, che era
possessore delle quote alla data di riferimento, anche se non lo
è più al momento dell’affrancamento. L’operazione sarebbe
finalizzata a trasferire ai donatari il maggior valore della
perizia, in forza del principio enunciato nell’articolo 68 del
Tuir.
Luca Gaiani, Donazioni rivalutabili, in Il Sole 24 Ore,
28/06/2006, pag. 29
Da Italia Oggi
Troppo estesa la norma antielusiva
Troppo estesa la norma antielusiva sul dividend washing;
l’allargamento non solo alle partecipazioni esenti ma anche a
quelle che hanno scontato l’imposta sostitutiva del 12,5%
rischia di stravolgere le finalità della disposizione colpendo
indiscriminatamente tutti i contribuenti. E’ questa la critica
che l’Assonime rivolge, con propria circolare n. 28 del 27
giugno 2006, all’impostazione fornita dall’Agenzia delle entrate
con la propria circolare n. 21 del 14 giugno scorso, corroborata
dalla risposta all’interrogazione parlamentare della stessa
data. L’Assonime sottolinea innanzitutto che la norma non
chiarisce se l’indeducibilità delle minusvalenze scatti sempre o
solo nel caso in cui l’originario cedente abbia, a sua volta,
goduto del regime di detassazione delle plusvalenze. Secondo la
circolare è preferibile l’impostazione più restrittiva volta a
punire solo i comportamenti che in effetti abbiano dato vita as
arbitraggi. In tal modo l’indeducibilità scatterebbe solo se
l’originario cedente ha fruito della detassazione sulle
plusvalenze, mentre nessun recupero dovrebbe essere fatto nel
caso in cui le partecipazioni acquisite con il dividendo non
abbiano dato origine a plusvalenze esenti per il cedente. Anzi,
l’Assonime sottolinea anche la possibilità di ricorrere al comma
8 dell’articolo 37-bis per l’eventuale disapplicazione della
norma in questione.
Antielusione troppo estesa per il dividend washing, in
Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 30
Credito d’imposta sprint per la prima casa
Credito di imposta sprint per la prima casa. Lo sconto Irpef
derivante dal riacquisto dell’abitazione principale è fruibile
nello stesso anno in cui si realizza la transazione se il
contribuente versa nei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Possibilità di rate ridotte per la
detrazione del 41% se l’erede dell’immobile interessato dai
lavori è ultraottuagenario. Rimane confermato, quindi il
principio secondo cui il raggiungimento dell’età costituisce il
termine iniziale a partire dal quale può essere attivata la più
favorevole ripartizione delle rate, da dieci a tre, a condizione
che l’erede abbia la detenzione materiale e diretta
dell’immobile. Infine, ammessa la detrazione del 41% per i
condizionatori a pompa di calore che rientrano nella tipologia
delle spese ammissibili per risparmio energetico. Sono questi
gli spunti più utili e interessanti forniti dal call center
dell’Agenzia delle entrate in risposta ai dubbi dei
contribuenti.
Sergio Mazzei, Prima casa, credito d’imposta sprint, in
Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 32
Confermati gli sgravi per la mobilità
Sgravi contributivi confermati anche con cambio qualifica.
Il passaggio del lavoratore a un diverso inquadramento
professionale, rispetto a quello originario ( di assunzione),
non preclude al datore di lavoro di continuare a beneficiare
degli incentivi previsti per le assunzioni di soggetti iscritti
nelle liste di mobilità (lege n. 223/1991). In caso contrario,
si realizzerebbe un trattamento sfavorevole per i lavoratori con
riferimento ai possibili avanzamenti di carriera. E’ questo
quanto precisa il ministero del lavoro nella nota protocollo n.
1066 di ieri.
Daniele Circoli, Mobilità, sgravi confermati, in
Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 36
Limite a 70 ani per i dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono cumulare la facoltà di restare
in servizio fino a 70 anni e il beneficio di permanenza al
lavoro (tre o cinque anni) se perseguitati politici antifascisti
o razziali. E’ questo quanto precisa, tra l’altro, l’Inpdap
nella circolare n. 13 del 26 giugno 2006, rappresentando le
novità introdotte dalla legge n.51/2006 e dalla legge n.
311/2004. La legge n. 96/1955 riconosce ai dipendenti pubblici
riconosciuti perseguiti politici o razziali la facoltà di
richiedere all’amministrazione di appartenenza di rimanere in
servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite
di età per il collocamento a riposo. La legge n. 51/2006 ha
esteso il predetto periodo a cinque anni, fermo restando la
possibilità di applicare l’articolo 16 del dlgs n. 503/1992.
Norma che, a tutti i dipendenti pubblici, riconosce la facoltà
di rimanere in servizio per due anni, con copertura
contributiva.
Carla De Lellis, Dipendenti, limite d’età a 70 anni, in
Italia Oggi, 28/06/2006, pag. 36