Sabato 03 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Il deficit sanitario pesa sull’Irpef
Il disavanzo sanitario delle regioni crea grattacapi anche a imprese e contribuenti: non solo perché comporta un aumento del prelievo, ma anche perché complica gli adempimenti. Se Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia devono cominciare a fare i conti con il riequilibrio forzato dei bilanci, aziende e dipendenti non possono stare a guardare. Come sostituti d’imposta, da un lato, e contribuenti dall’altro,  saranno coinvolte in prima persona dagli aumenti Irpef e Irap. Le regioni hanno ormai meno di un mese per mettere in cantiere contromisure in grado di convincere l’Economia a non scongelare l’aumento delle addizionali. Il ministero considera, infatti, già attivato, ma paralizzato fino a fine giugno, l’incremento all’1,4% dell’addizionale Irpef e al 5,25% di quella Irap. Già lo scorso anno il Molise aveva aumentato l’addizionale Irpef all’1,2%, suscitando alcune perplessità. In virtù del blocco delle addizionali, deciso dalle precedenti Finanziarie, si poteva sostenere che la delibera potesse essere efficace solo se integrata con un altro provvedimento che finalizzasse l’aumento alla copertura di disavanzi del settore sanitario. Sulla questione non sono mai arrivati chiarimenti e il sito del ministero riporta, per il Molise, dal 2005, l’aliquota dell’1,2%.
G.D.Donfrancesco – M. Magnani, Effetto deficit sull’Irpef locale, in Il Sole 24 Ore, 3/06/2006, pag. 20

Irap, dubbi per il salva-gettito
Versamenti Irap a rischio di errore per effetto degli interventi annunciati dal governo. L’ipotizzato aumento dell’aliquota al 5,25%, nelle sei regioni con i conti in rosso (Abruzzo, Campania, Liguria, Lazio, Molise e Sicilia), unito al blocco generalizzato di ravvedimento e sconto sulle sanzioni, complica la quantificazione degli acconti del prossimo 20 giugno. Se aumenti ci saranno, i contribuenti lo sapranno soltanto dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’acconto. Nelle sei regioni che hanno superato il disavanzo programmato si profila l’incremento dell’Irap al 5,25%. L’articolo 1, comma 174 della legge 311/04, modificato dalla legge 266/05, stabilisce infatti che, in assenza dell’adozione, entro il 31 maggio, di provvedimenti necessari al ripiano del disavanzo di gestione, si applica, con riferimento all’esercizio 2006, la maggiorazione massima dell’aliquota Irap. I contribuenti – aggiunge la disposizione – versano acconti e saldi Irap per il 2006, in base alla nuova, più elevata aliquota. Il Governo ha, però, deciso, in attesa di approfondire le misure approvate dai diversi enti locali, di rinviare la decisione sull’aumento automatico dell’Irap a una data che potrebbe essere successiva alla scadenza del primo acconto per il 2006.
Luca Gaiani, Irap, appuntamento al buio il 20 giugno, in Il Sole 24 Ore, 3/06/2006, pag. 20

Coop, aggiornato il modello C17
Il ministero delle Attività produttive ha aggiornato il modello C17 da utilizzare unitamente all’invio del bilancio per comunicare all’Albo nazionale delle società cooperative i dati relativi alla mutualità e fornisce importanti chiarimenti per la compilazione. La nuova versione del modello (reperibile sul sito www.telemaco.infocamere.it) presenta due novità rispetto alla precedente: la casella da barrare per dichiarare la cooperativa rientra tra quelle per le quali trovano applicazione i regimi derogatori della prevalenza di cui al decreto 30 dicembre 2005; e la possibilità di indicare l’adesione plurima a più di un’associazione. La prima novità assume particolare rilievo in quanto colma una lacuna del modello per le cooperative e settori di attività interessati alle deroghe alla mutualità prevalente. Per i bilanci 2005, però, la lacuna viene colmata in ritardo in quanto ormai la maggior parte di essi è già stata inviata senza poter precisare il proprio status particolare che legittima le deroghe alla prevalenza. Il ministero, con nota 24 maggio 2006, fornisce importanti chiarimenti per la compilazione del modello che possono, in parte, essere considerati innovativi e risolutivi dei problemi connessi proprio con le deroghe alla prevalenza.
Gianni Allegretti, Coop, più dati online, in Il Sole 24 Ore, 3/06/2006, pag. 22

 

Da Italia Oggi
 

Censura ad hoc per il contrasto tra norme
In caso di modifica, in corso di causa, delle norme che regolano il rapporto in contestazione, la nuova disciplina (ius superveniens) è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, solo se sia entrata in vigore dopo la proposizione del ricorso per Cassazione. In caso contrario, il contrasto tra la normativa applicata nelle fasi di merito e la nuova disciplina del rapporto controverso, deve essere oggetto di una specifica censura del ricorrente. E’ quanto affermato, con la sentenza n. 1241/2006, dalla quinta sezione della Corte di cassazione la quale ha ritenuto operante, nel caso di specie, l’art. 75, comma 6, del dpr 917/86 (Tuir), benché tale disposizione fosse stata abrogata, con efficacia retroattiva, dall’art. 5, primo comma, del dpr 695/96. Ciò in quanto la predetta abrogazione era stata rilevata  dalla parte ricorrente, nel corso del giudizio di Cassazione, con memoria illustrativa ex art. 378 del codice di procedura civile, e non con il ricorso.
Daniela Amendola, Liti, nuove regole a effetto limitato, in Italia oggi, 3/06/2006, pag. 35

Nulli gli accertamenti basati sui parametri
Gli accertamenti basati sui parametri sono nulli perché illegittimi. Con queste conclusioni, la sezione quattro della Commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza 11/04/06 depositata in segreteria l’8 marzo 2006, confermando la decisione dei primi giudici che avevano annullato l’accertamento Iva ed Irpef emesso dall’Agenzia delle entrate di Roma 4 per rettificare i redditi dell’anno 1995, hanno stabilito l’illegittimità dell’intera procedura.
La Commissione ha fondato la sua decisione sulla circostanza che sia il decreto del presidente  del consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, sia quello del 27 marzo 1997, sono stati emanati in assenza del preventivo parere del Consiglio di Stato, comportando in tal modo una illegittimità sostanziale dei provvedimenti così emanati. Il citato parere è stato previsto dall’articolo 17 della legge n. 400/88, ed è necessario per tutti gli atti di natura regolamentare.
Benito Fuoco, Gli accertamenti k.o. perché senza parere, in Italia oggi, 3/06/2006, pag. 35

Turisti extra Ue, vendite più semplici
Più semplici le vendite in franchigia d’Iva ai turisti extracomunitari: la Finanziaria 2006 ha infatti previsto che gli estremi del passaporto dell’acquirente devono essere riportati nella fattura non al momento dell’emissione, ma all’atto della restituzione all’emittente dell’esemplare vistato dalla dogana. Viene dunque meno, per i negozianti, un adempimento certamente banale, ma che spesso veniva trascurato, con rischio di conseguenze gravi. La legge prevede il beneficio dello sgravio dell’Iva sui beni acquistati a uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti in paesi terzi, destinati a essere trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario, purchè di importo superiore a 154,94 euro. Il beneficio fiscale può essere applicato direttamente all’atto della vendita, fatturando l’operazione senza addebito dell’Iva, oppure mediante il rimborso dell’imposta a seguito della presentazione della documentazione attestante l’uscita dei beni dal territorio comunitario.
Franco Ricca, Franchigia Iva soft, in Italia oggi, 3/06/2006, pag. 37