Da Il Sole 24 Ore
Il deficit sanitario pesa sull’Irpef
Il disavanzo sanitario delle regioni crea grattacapi anche a
imprese e contribuenti: non solo perché comporta un aumento del
prelievo, ma anche perché complica gli adempimenti. Se Abruzzo,
Campania, Lazio, Liguria, Molise e Sicilia devono cominciare a
fare i conti con il riequilibrio forzato dei bilanci, aziende e
dipendenti non possono stare a guardare. Come sostituti
d’imposta, da un lato, e contribuenti dall’altro, saranno
coinvolte in prima persona dagli aumenti Irpef e Irap. Le
regioni hanno ormai meno di un mese per mettere in cantiere
contromisure in grado di convincere l’Economia a non scongelare
l’aumento delle addizionali. Il ministero considera, infatti,
già attivato, ma paralizzato fino a fine giugno, l’incremento
all’1,4% dell’addizionale Irpef e al 5,25% di quella Irap. Già
lo scorso anno il Molise aveva aumentato l’addizionale Irpef
all’1,2%, suscitando alcune perplessità. In virtù del blocco
delle addizionali, deciso dalle precedenti Finanziarie, si
poteva sostenere che la delibera potesse essere efficace solo se
integrata con un altro provvedimento che finalizzasse l’aumento
alla copertura di disavanzi del settore sanitario. Sulla
questione non sono mai arrivati chiarimenti e il sito del
ministero riporta, per il Molise, dal 2005, l’aliquota
dell’1,2%.
G.D.Donfrancesco – M. Magnani, Effetto deficit sull’Irpef
locale, in Il Sole 24 Ore, 3/06/2006, pag. 20
Irap, dubbi per il salva-gettito
Versamenti Irap a rischio di errore per effetto degli
interventi annunciati dal governo. L’ipotizzato aumento
dell’aliquota al 5,25%, nelle sei regioni con i conti in rosso
(Abruzzo, Campania, Liguria, Lazio, Molise e Sicilia), unito al
blocco generalizzato di ravvedimento e sconto sulle sanzioni,
complica la quantificazione degli acconti del prossimo 20
giugno. Se aumenti ci saranno, i contribuenti lo sapranno
soltanto dopo la scadenza del termine per il pagamento
dell’acconto. Nelle sei regioni che hanno superato il disavanzo
programmato si profila l’incremento dell’Irap al 5,25%.
L’articolo 1, comma 174 della legge 311/04, modificato dalla
legge 266/05, stabilisce infatti che, in assenza dell’adozione,
entro il 31 maggio, di provvedimenti necessari al ripiano del
disavanzo di gestione, si applica, con riferimento all’esercizio
2006, la maggiorazione massima dell’aliquota Irap. I
contribuenti – aggiunge la disposizione – versano acconti e
saldi Irap per il 2006, in base alla nuova, più elevata
aliquota. Il Governo ha, però, deciso, in attesa di approfondire
le misure approvate dai diversi enti locali, di rinviare la
decisione sull’aumento automatico dell’Irap a una data che
potrebbe essere successiva alla scadenza del primo acconto per
il 2006.
Luca Gaiani, Irap, appuntamento al buio il 20 giugno, in
Il Sole 24 Ore, 3/06/2006, pag. 20
Coop, aggiornato il modello C17
Il ministero delle Attività produttive ha aggiornato il
modello C17 da utilizzare unitamente all’invio del bilancio per
comunicare all’Albo nazionale delle società cooperative i dati
relativi alla mutualità e fornisce importanti chiarimenti per la
compilazione. La nuova versione del modello (reperibile sul sito
www.telemaco.infocamere.it) presenta due novità rispetto alla
precedente: la casella da barrare per dichiarare la cooperativa
rientra tra quelle per le quali trovano applicazione i regimi
derogatori della prevalenza di cui al decreto 30 dicembre 2005;
e la possibilità di indicare l’adesione plurima a più di
un’associazione. La prima novità assume particolare rilievo in
quanto colma una lacuna del modello per le cooperative e settori
di attività interessati alle deroghe alla mutualità prevalente.
Per i bilanci 2005, però, la lacuna viene colmata in ritardo in
quanto ormai la maggior parte di essi è già stata inviata senza
poter precisare il proprio status particolare che legittima le
deroghe alla prevalenza. Il ministero, con nota 24 maggio 2006,
fornisce importanti chiarimenti per la compilazione del modello
che possono, in parte, essere considerati innovativi e
risolutivi dei problemi connessi proprio con le deroghe alla
prevalenza.
Gianni Allegretti, Coop, più dati online, in Il Sole
24 Ore, 3/06/2006, pag. 22
Da Italia Oggi
Censura ad hoc per il contrasto tra
norme
In caso di modifica, in corso di causa, delle norme che
regolano il rapporto in contestazione, la nuova disciplina (ius
superveniens) è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e
grado del processo, solo se sia entrata in vigore dopo la
proposizione del ricorso per Cassazione. In caso contrario, il
contrasto tra la normativa applicata nelle fasi di merito e la
nuova disciplina del rapporto controverso, deve essere oggetto
di una specifica censura del ricorrente. E’ quanto affermato,
con la sentenza n. 1241/2006, dalla quinta sezione della Corte
di cassazione la quale ha ritenuto operante, nel caso di specie,
l’art. 75, comma 6, del dpr 917/86 (Tuir), benché tale
disposizione fosse stata abrogata, con efficacia retroattiva,
dall’art. 5, primo comma, del dpr 695/96. Ciò in quanto la
predetta abrogazione era stata rilevata dalla parte ricorrente,
nel corso del giudizio di Cassazione, con memoria illustrativa
ex art. 378 del codice di procedura civile, e non con il
ricorso.
Daniela Amendola, Liti, nuove regole a effetto limitato,
in Italia oggi, 3/06/2006, pag. 35
Nulli gli accertamenti basati sui
parametri
Gli accertamenti basati sui parametri sono nulli perché
illegittimi. Con queste conclusioni, la sezione quattro della
Commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza
11/04/06 depositata in segreteria l’8 marzo 2006, confermando la
decisione dei primi giudici che avevano annullato l’accertamento
Iva ed Irpef emesso dall’Agenzia delle entrate di Roma 4 per
rettificare i redditi dell’anno 1995, hanno stabilito
l’illegittimità dell’intera procedura.
La Commissione ha fondato la sua decisione sulla circostanza che
sia il decreto del presidente del consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, sia quello del 27 marzo 1997, sono stati emanati
in assenza del preventivo parere del Consiglio di Stato,
comportando in tal modo una illegittimità sostanziale dei
provvedimenti così emanati. Il citato parere è stato previsto
dall’articolo 17 della legge n. 400/88, ed è necessario per
tutti gli atti di natura regolamentare.
Benito Fuoco, Gli accertamenti k.o. perché senza parere,
in Italia oggi, 3/06/2006, pag. 35
Turisti extra Ue, vendite più semplici
Più semplici le vendite in franchigia d’Iva ai turisti
extracomunitari: la Finanziaria 2006 ha infatti previsto che gli
estremi del passaporto dell’acquirente devono essere riportati
nella fattura non al momento dell’emissione, ma all’atto della
restituzione all’emittente dell’esemplare vistato dalla dogana.
Viene dunque meno, per i negozianti, un adempimento certamente
banale, ma che spesso veniva trascurato, con rischio di
conseguenze gravi. La legge prevede il beneficio dello sgravio
dell’Iva sui beni acquistati a uso personale o familiare dei
soggetti domiciliati o residenti in paesi terzi, destinati a
essere trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio
comunitario, purchè di importo superiore a 154,94 euro. Il
beneficio fiscale può essere applicato direttamente all’atto
della vendita, fatturando l’operazione senza addebito dell’Iva,
oppure mediante il rimborso dell’imposta a seguito della
presentazione della documentazione attestante l’uscita dei beni
dal territorio comunitario.
Franco Ricca, Franchigia Iva soft, in Italia oggi,
3/06/2006, pag. 37