Domenica 04 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Iva, la Commissione UE punta all’origine
La rilevazione che l’evasione fiscale nella Ue si aggira oggi sui 250 miliardi di euro preoccupa non solo l’Italia, ma anche la Commissione europea, che il 31 maggio ha adottato una comunicazione (Com 2006 254) che contiene una strategia comune per combattere in modo integrato il fenomeno. I quel documento la Commissione individua delle soluzioni da esplorare per rafforzare, in modo coordinato, l’intero sistema dedicato alle amministrazioni fiscali nazionali e dall’Olaf al contrasto delle frodi fiscali. Le proposte della Commissione, elaborate in relazione ai tre settori più a rischio (imposte dirette, Iva e accise), ruotano essenzialmente: 1) sulla realizzazione di un sistema di contrasto basato sulla sulla cooperazione interstatuale; 2) sull’adozione di attività di controllo informate e guidate da analisi del rischio sempre più sofisticate; 3) sull’introduzione di nuovi o più dettagliati obblighi dichiarativi; 4) sulla modifica sostanziale dei sistemi comuni Iva e accisa. Tutte le proposte indicate sono di tipo procedurale e coinvolgono, in prima battuta, le amministrazioni fiscali, a eccezione delle modifiche sostanziali che si vorrebbero introdurre in materia di Iva.
Benedetto Santacroce, L’Iva punta al paese d’origine, in Il Sole 24 Ore, 4/06/2006, pag. 17

Ganasce nulle senza prova della cartella
E’ nullo il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo di un’autovettura se il concessionario non prova di aver notificato nei termini di legge la cartella di pagamento e l’avviso di mora. Lo ha deciso il giudice di pace di Caserta nella sentenza del 24 aprile 2006, che ha ritenuto direttamente responsabile il concessionario per queste omissioni, chiamandolo a risarcire i danni al contribuente e a pagare le spese processuali. E’ stato ritenuto mancante il titolo per l’esercizio dell’azione esecutiva, in quanto non è stato dimostrato che siano state regolarmente notificate le cartelle e gli avvisi di mora. Per il giudice, il concessionario, allorquando invia al contribuente un cd. Preavviso di azione esecutiva, è tenuto a indicare su tale documento tutti i titoli, la natura, il tributo e data di avvenuta notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali indicazioni e dimostrazioni, anche l’eventuale sollecito di pagamento è nullo. Il provvedimento, dunque, non consentiva al soggetto intimato di risalire alle cartelle ritenute insolute.
Sergio Trovato, Sulle ganasce l’onere delle prove, in Il Sole 24 Ore, 4/06/2006, pag. 18