Da Il Sole 24 Ore
Iva, la Commissione UE punta
all’origine
La rilevazione che l’evasione fiscale nella Ue si aggira oggi
sui 250 miliardi di euro preoccupa non solo l’Italia, ma anche
la Commissione europea, che il 31 maggio ha adottato una
comunicazione (Com 2006 254) che contiene una strategia comune
per combattere in modo integrato il fenomeno. I quel documento
la Commissione individua delle soluzioni da esplorare per
rafforzare, in modo coordinato, l’intero sistema dedicato alle
amministrazioni fiscali nazionali e dall’Olaf al contrasto delle
frodi fiscali. Le proposte della Commissione, elaborate in
relazione ai tre settori più a rischio (imposte dirette, Iva e
accise), ruotano essenzialmente: 1) sulla realizzazione di un
sistema di contrasto basato sulla sulla cooperazione
interstatuale; 2) sull’adozione di attività di controllo
informate e guidate da analisi del rischio sempre più
sofisticate; 3) sull’introduzione di nuovi o più dettagliati
obblighi dichiarativi; 4) sulla modifica sostanziale dei sistemi
comuni Iva e accisa. Tutte le proposte indicate sono di tipo
procedurale e coinvolgono, in prima battuta, le amministrazioni
fiscali, a eccezione delle modifiche sostanziali che si
vorrebbero introdurre in materia di Iva.
Benedetto Santacroce, L’Iva punta al paese d’origine, in
Il Sole 24 Ore, 4/06/2006, pag. 17
Ganasce nulle senza prova della cartella
E’ nullo il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo
di un’autovettura se il concessionario non prova di aver
notificato nei termini di legge la cartella di pagamento e
l’avviso di mora. Lo ha deciso il giudice di pace di Caserta
nella sentenza del 24 aprile 2006, che ha ritenuto direttamente
responsabile il concessionario per queste omissioni, chiamandolo
a risarcire i danni al contribuente e a pagare le spese
processuali. E’ stato ritenuto mancante il titolo per
l’esercizio dell’azione esecutiva, in quanto non è stato
dimostrato che siano state regolarmente notificate le cartelle e
gli avvisi di mora. Per il giudice, il concessionario,
allorquando invia al contribuente un cd. Preavviso di azione
esecutiva, è tenuto a indicare su tale documento tutti i titoli,
la natura, il tributo e data di avvenuta notifica delle singole
cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova in
ordine alle notifiche, con la conseguenza che, omettendo tali
indicazioni e dimostrazioni, anche l’eventuale sollecito di
pagamento è nullo. Il provvedimento, dunque, non consentiva al
soggetto intimato di risalire alle cartelle ritenute insolute.
Sergio Trovato, Sulle ganasce l’onere delle prove, in
Il Sole 24 Ore, 4/06/2006, pag. 18