Da Il Sole 24 Ore
Consegna del 730 anche dopo il 15 giugno
I contribuenti che si misurano con il 730 guadagnano tempo
sulle scadenze. C’è, infatti, qualche giorno in più per
consegnare il modello ai centri di assistenza fiscale o ai
professionisti abilitati. Con un comunicato stampa diramato ieri
l’agenzia delle Entrate avverte che i Caf e i professionisti
abilitati potranno accettare i modelli 730 anche dopo la
scadenza del 15 giugno, poiché numerosi contribuenti non hanno
ancora presentatole dichiarazioni a causa della tardiva consegna
dei modelli Cud 2006 da parte di alcuni datori di lavoro. Un
soluzione, quella del comunicato che alleggerisce la rigidità
dei termini, che era già stata seguita nel 2002. Il ritardo
nella consegna dei Cud o delle altre certificazioni che
attestano gli emolumenti incassati e le ritenute è diventato
ormai un’abitudine di molti sostituti d’imposta, che non
rispettano il termine del 15 marzo previsto dalla legge. Lo
spostamento del termine si è perciò reso necessario perché molti
dipendenti e pensionati hanno ricevuto con ritardo i Cud.
Tonino Morina, La consegna dei 730 guadagna tempo, in
Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 19
Immobili civili, indeducibilità con il
dubbio
L’indeducibilità degli interessi passivi relativi agli
immobili non strumentali, da evidenziare tra le variazioni in
aumento in Unico 2006, necessità di qualche ulteriore
chiarimento al fine di precisare le concrete modalità di
applicazione dell’articolo 90 del Tuir, così come interpretato
dall’agenzia delle Entrate. Sulla qualifica degli immobili non
strumentali (immobili patrimonio), l’articolo 90, comma 1 del
tuir si limita ad affermare che sono tali quelli diversi dagli
immobili strumentali (per natura o per destinazione) e dagli
immobili merce. In merito alla qualifica di un immobile di
civile abitazione locato a terzi da una società che ha come
oggetto la locazione di immobili la Corte di Cassazione ha dato,
con il tempo, risposte non univoche e coerenti. Le spese e gli
altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio sono
indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del tuir. Essi
vanno ripresi con variazione in aumento al rigo RF15 di Unico
SC. L’agenzia delle Entrate nella circolare 6/E/2006, ha
chiarito che la disposizione ha carattere speciale e derogatorio
rispetto al principio generale di inerenza dei componenti
negativi di reddito e contiene un divieto assoluto di
deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli
immobili, compresi gli interessi passivi a essi relativi, siano
essi di funzionamento o di finanziamento.
P. Meneghetti – L. Miele, Immobili civili, trattamenti in
alternativa, in Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 19
Ici, regolamenti locali a effetto
variabile
I regolamenti locali sull’Ici (gli avvisi sono pubblicati
sulla GU n. 128 del 5 giugno 2006, con il supplemento ordinario
n. 136, e n. 129 del giugno 2006, con il supplemento ordinario
n. 137), potrebbero impattare da subito sugli adempimenti dei
contribuenti, anche se l’efficacia immediata è di solito
ridotta. In particolare, secondo la regola generale, stabilita
nell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, i regolamenti
comunali hanno effetto solo a partire dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di adozione. Va ricordato, però, che
regolamenti e delibere sulle aliquote adottati entro il termine
stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione hanno
efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In
pratica, quindi, un regolamento ici approvato nel maggio 2006
trova applicazione sin dal 1° gennaio 2006. Per quest’anno la
scadenza dei bilanci di previsione è stata fissata al 31 maggio
scorso dal comma 155 della legge 266/2005.
Luigi Lovecchio, Ici, delibere con vista sul saldo, in
Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 21
Ristrutturazione dei debiti in fuorigioco
Il Fisco mette fuorigioco la ristrutturazione dei debiti:
eventuali sopravvenienze attive non possono essere considerate
neutrali. Il paletto è stato fissato dalle Entrate con una
risposta fornita il 18 maggio a Torino, alla videoconferenza
Map. Ma vediamo nel dettaglio il quesito. Alla ristrutturazione
dei debiti prevista dal nuovo articolo 182-bis, legge
fallimentare, è applicabile l’articolo 88, comma 4, Tuir, al
fine di riconoscere la neutralità di eventuali sopravvenienze
attive derivanti dalla ristrutturazione stessa e, in
particolare, dalla remissione di debiti? Le Entrate hanno
fornito questa risposta. Non si ritiene applicabile agli accordi
di ristrutturazione dei debiti il contenuto dell’articolo 88,
comma 4, del tuir, posto che tale ultima disposizione fa
letteralmente riferimento, ai fini del regime di non
imponibilità delle sopravvenienze attive, alla riduzione dei
debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o
preventivo. Ciò posto, si ritiene che alle sopravvenienze
attive, derivanti dalla riduzione dei debiti che la società
realizza a fronte degli accordi con i creditori firmatari della
ristrutturazione dei debiti, di cui all’articolo 182-bis, sia
applicabile la normativa generale di determinazione del reddito
di impresa, con la conseguenza che le stesse concorreranno a
formare il reddito nell’esercizio di competenza secondo quanto
stabilito dall’articolo 109 del Tuir.
Giorgio Gavelli, Debiti, trattamento critico, in Il
Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 22
Da Italia Oggi
Rivalutazione in stand by
Rivalutazione dei beni d’impresa in stand by in attesa di
chiarimenti. L’attesa delle annunciate, ma mai arrivate,
istruzioni dell’agenzia comporta un effetto a catena. L’assenza
dell’attesa circolar oltre a lasciare in stallo le decisioni
specifiche circa l’eventualità di sfruttare o meno la
possibilità contenuta nell’ultima legge finanziaria, blocca di
fatto anche l’approvazione dei bilanci 2005. Ciò in quanto
l’efficacia della rivalutazione è necessariamente legata
all’iscrizione della stessa nel bilancio 2005. In assenza di
tale iscrizione, indipendentemente dall’eventuale comportamento
tenuto in sede di dichiarazione dei redditi (o in sede di
versamento delle imposte), la rivalutazione non può avere alcuna
efficacia. Quindi gli indecisi in attesa delle risposte delle
Entrate preferiscono attendere. Difficile o impossibile
prevedere una successiva riapertura dei termini giustificata dal
mancato coordinamento dei tempi per l’approvazione del bilancio
e l’assenza entro tali termini delle istruzioni tale da
giustificare la possibilità di sfruttare la rivalutazione nel
bilancio 2006.
Norberto Villa, Rivalutazione appesa, in Italia oggi,
8/06/2006, pag. 30
Credito Iva, serve la rettifica per
negarlo
Il disconoscimento dell’Iva a credito e l’iscrizione a ruolo
della maggiore imposta, anche se la dichiarazione è stata
presentata in ritardo, non possono avvenire senza l’emissione di
un avviso di rettifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione
che, con la sentenza numero 12762 del 29 maggio 2006, ha accolto
il ricorso di un contribuente contro un avviso di mora emesso
senza la rettifica da parte dell’ufficio. Con questa decisione i
giudici della quinta sezione sono intervenuti su una materia
molto controversa, che ha creato non pochi contrasti in sede di
legittimità. E lo hanno fatto nel senso più garantista per i
contribuenti, estendendo alcuni principi validi per le imposte
sui redditi anche all’Iva.
Debora Alberici, Iva, cattive notizie solo con l’avviso, in
Italia oggi, 8/06/2006, pag. 31
Consolidato fiscale, decollo stentato
Non sfonda l’opzione per il consolidato fiscale. A due
settimane dalla chiusura del termine per la comunicazione
dell’opzione per il 2006 sono appena 354 le domande pervenute
fino a ieri sera all’amministrazione finanziaria; in totale,
dall’entrata in vigore del regime di tassazione di gruppo,
superano di poco le 5mila le opzioni attivate. L’opzione per il
consolidato fiscale con effetto dall’esercizio 2006 deve essere
trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 20 del sesto
dell’esercizio, ossia, per la generalità dei contribuenti, entro
il prossimo 20 giugno. I versamenti risultanti dalla
dichiarazione del consolidato, compresi quelli relativi al primo
acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto
mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per
i soggetti che in base a disposizion9i di legge approvano il
bilancio o rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, il saldo va versato entro il giorno 20
del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto. Se
il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese
dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque,
essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a
quello sopra indicato.
A. Felicioni – G. Ripa, Stenta a sfondare l’opzione per il
consolidato fiscale, in Italia oggi, 8/06/2006, pag.
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