Giovedì' 8 Giugno 2006

Da Il Sole 24 Ore

Consegna del 730 anche dopo il 15 giugno
I contribuenti che si misurano con il 730 guadagnano tempo sulle scadenze. C’è, infatti, qualche giorno in più per consegnare il modello ai centri di assistenza fiscale o ai professionisti abilitati. Con un comunicato stampa diramato ieri l’agenzia delle Entrate avverte che i Caf e i professionisti abilitati potranno accettare i modelli 730 anche dopo la scadenza del 15 giugno, poiché numerosi contribuenti non hanno ancora presentatole dichiarazioni a causa della tardiva consegna dei modelli Cud 2006 da parte di alcuni datori di lavoro. Un soluzione, quella del comunicato che alleggerisce la rigidità dei termini, che era già stata seguita nel 2002. Il ritardo nella consegna dei Cud o delle altre certificazioni che attestano gli emolumenti incassati e le ritenute è diventato ormai un’abitudine di molti sostituti d’imposta, che non rispettano il termine del 15 marzo previsto dalla legge. Lo spostamento del termine si è perciò reso necessario perché molti dipendenti e pensionati hanno ricevuto con ritardo i Cud.
Tonino Morina, La consegna dei 730 guadagna tempo, in Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 19

Immobili civili, indeducibilità con il dubbio
L’indeducibilità degli interessi passivi relativi agli immobili non strumentali, da evidenziare tra le variazioni in aumento in Unico 2006, necessità di qualche ulteriore chiarimento al fine di precisare le concrete modalità di applicazione dell’articolo 90 del Tuir, così come interpretato dall’agenzia delle Entrate. Sulla qualifica degli immobili non strumentali (immobili patrimonio), l’articolo 90, comma 1 del tuir si limita ad affermare che sono tali quelli diversi dagli immobili strumentali (per natura o per destinazione) e dagli immobili merce. In merito alla qualifica di un immobile di civile abitazione locato a terzi da una società che ha come oggetto la locazione di immobili la Corte di Cassazione ha dato, con il tempo, risposte non univoche e coerenti. Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio sono indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del tuir. Essi vanno ripresi con variazione in aumento al rigo RF15 di Unico SC. L’agenzia delle Entrate nella circolare 6/E/2006, ha chiarito che la disposizione ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito e contiene un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi gli interessi passivi a essi relativi, siano essi di funzionamento o di finanziamento.
P. Meneghetti – L. Miele, Immobili civili, trattamenti in alternativa, in Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 19

Ici, regolamenti locali a effetto variabile
I regolamenti locali sull’Ici (gli avvisi sono pubblicati sulla GU n. 128 del 5 giugno 2006, con il supplemento ordinario n. 136, e n. 129 del giugno 2006, con il supplemento ordinario n. 137), potrebbero impattare da subito sugli adempimenti dei contribuenti, anche se l’efficacia immediata è di solito ridotta. In particolare, secondo la regola generale, stabilita nell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, i regolamenti comunali hanno effetto solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione. Va ricordato, però, che regolamenti e delibere sulle aliquote adottati entro il termine stabilito per l’approvazione dei bilanci di previsione hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In pratica, quindi, un regolamento ici approvato nel maggio 2006 trova applicazione sin dal 1° gennaio 2006. Per quest’anno la scadenza dei bilanci di previsione è stata fissata al 31 maggio scorso dal comma 155 della legge 266/2005.
Luigi Lovecchio, Ici, delibere con vista sul saldo, in Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 21

Ristrutturazione dei debiti in fuorigioco
Il Fisco mette fuorigioco la ristrutturazione dei debiti: eventuali sopravvenienze attive non possono essere considerate neutrali. Il paletto è stato fissato dalle Entrate con una risposta fornita il 18 maggio a Torino, alla videoconferenza Map. Ma vediamo nel dettaglio il quesito. Alla ristrutturazione dei debiti prevista dal nuovo articolo 182-bis, legge fallimentare, è applicabile l’articolo 88, comma 4, Tuir, al fine di riconoscere la neutralità di eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla ristrutturazione stessa e, in particolare, dalla remissione di debiti? Le Entrate hanno fornito questa risposta. Non si ritiene applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti il contenuto dell’articolo 88, comma 4, del tuir, posto che tale ultima disposizione fa letteralmente riferimento, ai fini del regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive, alla riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo. Ciò posto, si ritiene che alle sopravvenienze attive, derivanti dalla riduzione dei debiti che la società realizza a fronte degli accordi con i creditori firmatari della ristrutturazione dei debiti, di cui all’articolo 182-bis, sia applicabile la normativa generale di determinazione del reddito di impresa, con la conseguenza che le stesse concorreranno a formare il reddito nell’esercizio di competenza secondo quanto stabilito dall’articolo 109 del Tuir.
Giorgio Gavelli, Debiti, trattamento critico, in Il Sole 24 Ore, 8/06/2006, pag. 22

Da Italia Oggi

Rivalutazione in stand by
Rivalutazione dei beni d’impresa in stand by in attesa di chiarimenti. L’attesa delle annunciate, ma mai arrivate, istruzioni dell’agenzia comporta un effetto a catena. L’assenza dell’attesa circolar oltre a lasciare in stallo le decisioni specifiche circa l’eventualità di sfruttare o meno la possibilità contenuta nell’ultima legge finanziaria, blocca di fatto anche l’approvazione dei bilanci 2005. Ciò in quanto l’efficacia della rivalutazione è necessariamente legata all’iscrizione della stessa nel bilancio 2005. In assenza di tale iscrizione, indipendentemente dall’eventuale comportamento tenuto in sede di dichiarazione dei redditi (o in sede di versamento delle imposte), la rivalutazione non può avere alcuna efficacia. Quindi gli indecisi in attesa delle risposte delle Entrate preferiscono attendere. Difficile o impossibile prevedere una successiva riapertura dei termini giustificata dal mancato coordinamento dei tempi per l’approvazione del bilancio e l’assenza entro tali termini delle istruzioni tale da giustificare la possibilità di sfruttare la rivalutazione nel bilancio 2006.
Norberto Villa, Rivalutazione appesa, in Italia oggi, 8/06/2006, pag. 30

Credito Iva, serve la rettifica per negarlo
Il disconoscimento dell’Iva a credito e l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, anche se la dichiarazione è stata presentata in ritardo, non possono avvenire senza l’emissione di un avviso di rettifica. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 12762 del 29 maggio 2006, ha accolto il ricorso di un contribuente contro un avviso di mora emesso senza la rettifica da parte dell’ufficio. Con questa decisione i giudici della quinta sezione sono intervenuti su una materia molto controversa, che ha creato non pochi contrasti in sede di legittimità. E lo hanno fatto nel senso più garantista per i contribuenti, estendendo alcuni principi validi per le imposte sui redditi anche all’Iva.
Debora Alberici, Iva, cattive notizie solo con l’avviso, in Italia oggi, 8/06/2006, pag. 31

Consolidato fiscale, decollo stentato
Non sfonda l’opzione per il consolidato fiscale. A due settimane dalla chiusura del termine per la comunicazione dell’opzione per il 2006 sono appena 354 le domande pervenute fino a ieri sera all’amministrazione finanziaria; in totale, dall’entrata in vigore del regime di tassazione di gruppo, superano di poco le 5mila le opzioni attivate. L’opzione per il consolidato fiscale con effetto dall’esercizio 2006 deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 20 del sesto dell’esercizio, ossia, per la generalità dei contribuenti, entro il prossimo 20 giugno. I versamenti risultanti dalla dichiarazione del consolidato, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti che in base a disposizion9i di legge approvano il bilancio o rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo va versato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato.
A. Felicioni – G. Ripa, Stenta a sfondare l’opzione per il consolidato fiscale, in Italia oggi, 8/06/2006, pag. 32